Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30376 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30376 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1772/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
UNICREDIT RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 860/2021 depositata il 04/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– NOME COGNOME aveva convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE avanti al Tribunale di Avezzano, chiedendone la condanna a restituire importi indebitamente pagati nel corso del rapporto di conto corrente acceso il 30.5.2002, sulla base di clausole affermate nulle.
La banca si era costituita contrastando le pretese dell’attore.
– All’esito dell’istruttoria esperita, nel cui ambito era stata disposta una CTU, il Tribunale aveva accertato la nullità del contratto di conto corrente ma aveva respinto la domanda di ripetizione, ritenendola carente di supporto probatorio per «assoluta inidoneità del materiale probatorio fornito dall’attore».
– Avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello NOME COGNOME, dolendosene in relazione al rigetto dell’azione di ripetizione, per la quale affermava essere in atti la prova di tutti i presupposti necessari: la mancanza di causa giustificativa dei pagamenti sarebbe derivata infatti dalla nullità del contratto di conto corrente e, ove ritenuto esistente l’onere di prova a carico del correntista, gli estratti conto prodotti nella serie integrale rappresentavano l’idoneo supporto alla domanda. La banca si era costituita anche nel giudizio di impugnazione chiedendo il rigetto dell’appello, senza proporre appello incidentale in ordine alla pronuncia di declaratoria di nullità del contratto.
– La Corte d’Appello di L’Aquila aveva respinto l’impugnazione proposta sulla base delle seguenti considerazioni:
-) il conto corrente oggetto di controversia risultava stipulato il 30.5.2002 e chiuso il 30.4.2012; risultavano depositati in atti ulteriori documenti relativi ad una comunicazione firmata solo dalla banca intitolata « contratto di affidamento » di concessione di apertura di credito per € 40.000,00 a valere sul conto corrente; risultavano pure depositati 39 estratti conto riguardanti il periodo intero del rapporto dal 30 giugno 2002 al 30 aprile 2012 e parte dei conti scalari;
-) la dimostrazione della fondatezza dell’azione di ripetizione non si poteva derivare dalla nullità di clausole del contratto di conto corrente, dovendo essere dimostrati dall’attore sia l’esistenza dei pagamenti che l’assenza per essi di causa giustificativa, quindi, la mancanza di un motivo qualsiasi per il quale tale pagamento fosse stato effettuato (affidamenti, scoperture, indebitamenti pregressi);
-) « tale onere nel caso di specie doveva essere fornito con la serie integrale degli estratti conto di tutto il rapporto contrattuale, completa delle movimentazioni dell’intero periodo, documenti che soli avrebbero potuto fornire la prova dei pagamenti e delle cause giustificative (esistenti o meno) degli stessi. Agli atti, invece non risulta assolto tale onere probatorio da parte del correntista: in particolare risultano depositati 39 estratti conto e vari estratti scalari, i quali ultimi però non riportano la movimentazione analitica di rapporti di dare e avere e non possono dare contezza della specifica movimentazione tra le parti e delle giustificazioni delle stesse. Quanto agli estratti conto depositati, gli stessi risultano mensili e non relativi all’intero periodo, non permettendo pertanto la ricostruzione specifica di tutti i movimenti dell’intero periodo. Risultano in atti, infatti, a titolo esemplificativo, in relazione al primo periodo, l’estratto conto n.1 relativo al mese di giugno 2002, l’estratto conto n.4 relativo al mese di settembre 2002, l’estratto conto n.7 relativo al mese di dicembre 2002, l’estratto conto n.10 relativo al mese di marzo 2013 (rectius 2003) e così via, senza possibilità di raccordare il saldo iniziale con quello finale del precedente, in assenza di indicazioni dei movimenti di dare e avere per i periodi mancanti ».
4. – Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo ad un solo motivo.
La banca non ha depositato controricorso.
Non sono state depositate memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
5. – Dopo un’ampia «esposizione introduttiva» che comprende in sintesi il contenuto degli atti introduttivi di primo grado, quindi parte del testo della sentenza del Tribunale di Avezzano, il contenuto dell’atto di appello e il testo della sentenza impugnata, l’unico motivo di ricorso per cassazione denuncia « l’illegittimità della sentenza sotto l’unico profilo relativo all’esame e la valutazione dele prove » (cfr. il ricorso, a pag.39). Esso è formulato come segue: « Nullità del contratto di conto corrente per assenza di forma scritta (sottoscrizione dell’Istituto bancario) -Applicazione Interessi anatocistici – Ripetizione di indebito – Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli art. 115, 132 n. 4 c.p.c., art. 24 e 111 Costituzione in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.; La sentenza n. 860/2021 resa dalla Corte d’Appello di L’Aquila si censura nella parte in cui ha stabilito il
mancato adempimento dell’onere probatorio da parte dell’attuale ricorrente, in quanto la documentazione da sempre allegata al fascicolo di parte era integrale e comunque esaustiva, nonché nella parte in cui non ha considerato quanto emerso dalla CTU ».
Il ricorrente ha inserito nel corpo del ricorso tutta la documentazione, già depositata nelle fasi di merito, relativa al rapporto bancario controverso, « al fine di rendere indiscutibile l’avvenuta allegazione integrale di ogni movimentazione sul conto corrente dichiarato nullo »: la documentazione consiste in « 39 estratti conto, conto a scalare e documento di sintesi, mai contestati », che vengono riportati in dettaglio e allegati fisicamente, assieme a « due missive del 15 gennaio 2009 ed ancor prima del 15 giugno 2007 in cui COGNOME NOME contestava palesemente l’andamento del conto e la gestione di esso, posta la non chiarezza degli interessi applicati ».
Secondo il ricorrente i Giudici del merito non avrebbero valutato l’integrale documentazione allegata, « né tanto meno la circostanza, invero non frequente, che fosse stata allegata addirittura in originale, senza peraltro specificare ove la documentazione risultasse lacunosa, limitandosi ad una generica contestazione, senza verificare la stessa con quanto allegato; al contrario di quanto affermato dalla Corte d’Appello di L’Aquila, in particolare, gli estratti conto depositati sono trimestrali e relativi all’intero periodo in contestazione ». In sostanza, secondo il ricorrente: « Il Tribunale di Avezzano prima e la Corte d’Appello di L’Aquila hanno omesso di valutare la prova documentale offerta, arrestando l’esame alla superficiale lettura degli estratti conto, conto a scalare e documento di sintesi, ritenendo essi riferibili alla movimentazione mensile del conto corrente e non trimestrale come lo è effettivamente, così considerando la documentazione lacunosa per i mesi non nominativamente indicati ». La Corte d’Appello non avrebbe nemmeno considerato quanto emerso nella consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado, nonostante all’esito fosse stato riconosciuto un credito a favore del correntista, e « insiste nel ritenere non provata la circostanza per cui il correntista non avrebbe dovuto avere altri ed ulteriori rapporti a cui imputare le somme versate indebitamente, tralasciando di considerare la puntuale ricostruzione dinamica dei rapporti dare/avere maturati sul conto corrente » anche se nel corso del giudizio la banca non ha prodotto documentazione relativa ad altri e diversi rapporti tra le parti.
RITENUTO CHE
6. – Il ricorso è inammissibile per una pluralità di motivi.
Esso viene prospettato sotto il profilo della nullità della sentenza derivante da violazione degli art. 115 e 132 n. 4 c.p.c. per travisamento del contenuto dei documenti prodotti, inquadrata nell’ambito dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: NOME COGNOME si duole infatti, prima di tutto, che la Corte d’Appello avrebbe errato nella percezione del contenuto degli estratti conto prodotti e quindi nel procedimento di valutazione della prova, giungendo conseguentemente ad una decisione non sorretta da un adeguato supporto motivazionale. In altre parole il ricorrente si lamenta del fatto che la documentazione prodotta, pur all’apparenza analizzata e già oggetto di confronto in contraddittorio tra le parti, non sia stata considerata nel suo reale contenuto e nella sua assunta completezza, per omessa rilevazione del carattere trimestrale degli estratti conto, prodotti quindi integralmente.
6.1. – Prima di tutto l’inammissibilità discende dalla modalità di redazione: si tratta infatti di un ricorso assemblato di circa 250 pagine, che sono costituite per la gran parte attraverso il « taglia e incolla » degli atti delle parti e delle sentenze di primo e secondo grado e comprendono l’impaginazione non numerata delle fotocopie non solo degli estratti conto – che si assumono mal verificati quanto al loro contenuto – ma di tutta la documentazione che si assume essere stata prodotta e posta a sostegno della domanda. Il motivo di ricorso per cassazione viene esplicitato a pag.39 e, dopo pag.41, sono stati inseriti in copia tutti i documenti già prodotti, senza numerazione a seguire da pag.41; le argomentazioni difensive del ricorrente riprendono a pag.42 e l’atto si conclude alla pag.44 (le pagine sono 44 solo apparentemente perché, come detto, tra pag.41 e pag. 42 sono inseriti tutti i documenti già prodotti, per un numero complessivo di pagine pari a circa 250).
Non è ammessa nel ricorso per cassazione la riproduzione dell’intero contenuto letterale degli atti processuali o anche di ampi stralci di questi, se non giustificata, in questo secondo caso, dalla relazione, che deve essere evidente ed espressamente supportata attraverso il richiamo della pagina, con il motivo di ricorso rispetto ad essi formulato: diversamente la riproduzione integrale o parziale per ampi stralci è superflua ed anzi controproducente, finendo per affidare alla Corte la scelta di quanto effettivamente rileva, perché si può in tutto equiparare al mero rinvio agli atti stessi che rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 26277/2013; Cass. n. 22792/2013; Cass. n. 21137/2013; Cass. n. 17002/2013; Cass. n. 19357/2012; Cass. S.U., n. 5698/2012; Cass. n. 1905/2012. Per l’esclusione della possibilità di confezionamento del ricorso mediante « spillatura » degli atti di causa o attraverso il loro assemblaggio nel ricorso,
si richiamano: Cass. S.U., n. 16628/2009, Cass. n. 22185/2015; Cass. n. 10244/2013; Cass. n. 17168/2012; Cass. S.U., n. 5698/2012).
6.2. – Un ulteriore profilo di inammissibilità, correlato al precedente, deriva dall’inosservanza dell’onere di evidenziare in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il perché la risultanza che il ricorrente asserisce essere decisiva non sarebbe stata valutata o sarebbe stata insufficientemente considerata (Cass. 7 n. 2093 del 2016; Cass. n. 14784 del 2015; n. 12029 del 2014; n. 8569 del 2013; n. 4220 del 2012; Cass. n.27994 del 2018).
Nella specie il ricorrente si limita semplicemente ad affermare la trimestralità degli estratti conto ordinari di marzo, giugno, settembre e dicembre prodotti per ogni anno di pendenza del rapporto, ma non indica quale specifico contenuto di detti documenti risulterebbe, in contrasto con quanto rilevato dal Giudice d’Appello (e prima dal Tribunale), in ordine al carattere mensile anziché trimestrale degli estratti conto, con la descrizione delle operazioni relative ai due mesi precedenti per ogni trimestre, ritenuta dal Giudice di merito non presente e invece necessaria per la continuità dei saldi e quindi per riconoscere fondamento probatorio adeguato alle domande proposte.
6.3. – La valutazione di inammissibilità deve altresì essere reiterata anche in relazione alla prospettata violazione, da parte del Giudice d’Appello, del disposto dell’art.115 c.p.c., pure richiamato nell’articolazione del motivo di ricorso in esame: per dedurre la violazione dell’articolo 115 c.p.c., occorre infatti denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune di esse piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (v. per tutte Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867).
6.4. – Eguale sorte compete alla denuncia di vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 132 c.p.c.. È difatti sufficiente rammentare che la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in
legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al « minimo costituzionale » del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella « mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico », nella « motivazione apparente », nel « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili » e nella « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile », esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di « sufficienza » della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Nessuna di dette ipotesi, all’evidenza, ricorre nel caso di specie.
7. – In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si deve disporre in ordine alle spese processuali del giudizio di cassazione perché la banca non ha svolto difese. Sussistono i presupposti per il raddoppio, ex art.13 DPR n.115/2002, del contributo unificato, se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13 comma 1 bis .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte