Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10996 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10996 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 24767 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 20 20, proposto
da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Roma, alla INDIRIZZO, elettivamente si domiciliano
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore , quale mandataria in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso lo studio dei quali (studio AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE– Questioni su contratto di conto corrente e fideiussione.
Sforza) in Roma, alla INDIRIZZO, elettivamente si domiciliano
-controricorrenti-
per la cassazione del 961/2020, depositata in data 30 giugno 2020;
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di L’Aquila n. 5
Fatti di causa
Emerge dalla sentenza impugnata che NOME COGNOME, titolare di contratto di conto corrente presso RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta sRAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, fideiussore, convennero in giudizio la banca per ottenere, rispettivamente, la condanna alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme ritenute indebitamente versate in esecuzione del contratto di conto corrente n. 34902 stipulato prima del 1998 per capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto, interessi usurari, interessi e spese non pattuiti e clausole uso piazza, nonché al risarcimento del danno , e l’accertamento che nulla fosse dovuto dalla garante.
Il Tribunale di Avezzano rigettò le domande.
La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’appello successivamente proposto da correntista e fideiussore.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione ha rilevato, quanto alla censura concernente la nullità per mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente, che nell’atto introduttivo del giudizio non era stata in alcun modo allegata la questione, posto che gli attori si erano limitati a rappresentare che da alcuni estratti conto relativi a quel contratto, sul quale NOME COGNOME operava da epoca immemorabile e comunque antecedente al 1998, risultavano l ‘illegittim a capitalizzazione trimestrale di interessi, commissioni di massimo scoperto, e l’applicazione di spese gravose e comunque non corrette. Anzi, ha sottolineato la corte territoriale, le censure
proposte, e in particolare quelle concernent i l’affermata illegittima variazione in corso di rapporto del ‘tasso concordato e sottoscritto dalle parti’ e la dedotta nullità RAGIONE_SOCIALEe clausole di determinazione degli interessi mediante rinvio agli usi su piazza, implicavano il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta stipula in forma scritta del contratto di conto corrente al quale le pattuizioni afferivano.
Il giudice d’appello ha poi escluso la fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di nullità del contratto di apertura di credito, in ragione RAGIONE_SOCIALEa presenza RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del correntista , secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
In relazione alla censura concernente l ‘affermata applicazione di interessi ultralegali, le commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta del conto, la corte ha rimarcato che gli appellanti non avevano riferito se le corrispondenti pattuizioni, RAGIONE_SOCIALEe quali non era stato indicato il contenuto, fossero presenti nel regolamento contrattuale, e quindi nulle, oppure se non vi fossero; e, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘omessa produzione del contratto di conto corrente, nessuna dimostrazione dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘azi one di ripetizione era stata fornita.
Inoltre, ha proseguito, pure al cospetto di ampie lacune nella produzione degli estratti conto in relazione al periodo 1995/2013 (risultavano carenti gli estratti relativi al 1995, al 1997, al 2004, al 2005, al 2006, al 2007, al 2008, nonché ad alcuni trimestri degli anni 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013), e RAGIONE_SOCIALEa conseguente inattendibilità RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica disposta, comunque il consulente aveva individuato un saldo negativo di euro 4.625,97 a carico del cliente.
Ancora, quanto alla censura relativa al disconoscimento, da parte di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione apposta in calce al contratto di fideiussione a lei riferibile, non seguita da istanza di verificazione da parte RAGIONE_SOCIALEa banca, la corte territoriale ha evidenziato la genericità del disconoscimento, riferito a « qualsiasi documento, e
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la relativa sottoscrizione, che possa essere vincolante quale garante del sig. COGNOME NOME » e ha comunque affermato che nessun contratto di fideiussione risultava prodotto, per cui nessuna istanza di verificazione poteva essere avanzata.
Contro questa sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a tre motivi, cui la banca replica con controricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1.- Il primo motivo di ricorso , col quale si lamenta la violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., nonché l’omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione sul corrispondente punto RAGIONE_SOCIALEa motivazione, perché la corte d’appello avrebbe trascurato che il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del contratto di conto corrente era stato operato legittimamente, correttamente e tempestivamente, senza essere seguito da istanza di verificazione, è inammissibile, perché non è congruente col contenuto RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Come esposto in narrativa, difatti, la corte d’appello ha ritenuto, per un verso, che la stessa prospettazione offerta sin dal primo grado implicasse il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa stipula per iscritto del contratto di conto corrente; per altro verso, che il contratto di apertura di credito fosse valido perché munito RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del cliente, RAGIONE_SOCIALEa quale non v’è stato alcun disconoscimento ; infine, che il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del contratto di fideiussione fosse generico e irrilevante, anche perché quel contratto non era stato prodotto.
1.1.- A fronte di queste statuizioni, col motivo i ricorrenti si diffondono in considerRAGIONE_SOCIALE astratte relative alla pretesa tempestività di un disconoscimento, « RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione di essi ricorrenti », senza neanche specificare a quale sottoscrizione si riferiscano.
2.- Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso , col quale i ricorrenti lamentano la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1421 c.c., degli artt. 229 e 116 c.p.c., nonché l’omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione sul punto, perché la corte d’ap pello avrebbe trascurato che: a) la banca avrebbe ammesso di aver applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la commissione di massimo scoperto ; b) era acclarata l’inesistenza di un contratto standard; c) la nullità RAGIONE_SOCIALEe clausole concernenti la determinazione del saggio degli interessi e la capitalizzazione trimestrale era rilevabile d’ufficio.
Il motivo è inammissibile perché con esso si assumono, solo assertivamente, presupposti di fatto che non trovano alcun riscontro nella sentenza impugnata e comunque negli atti del giudizio di legittimità.
L a corte d’appello , difatti, ha evidenziato che non era stato neanche chiarito se le clausole ritenute nulle fossero effettivamente presenti nel contratto oppure no, e comunque di tali clausole non era stato riportato il contenuto; di modo che, diversamente da quanto affermato in ricorso, non può dirsi che ne fossero acclarati esistenza e tenore.
Ad ogni modo, lo si è già evidenziato in narrativa, è stata svolta consulenza tecnica d’ufficio sugli estratti conto parziali e ampiamente lacunosi messi a disposizione in relazione al periodo 1995/2013, e, ha sottolineato la corte territoriale, il consulente, peraltro contravvenendo ai principi posti da Cass., sez. un., n. 24675/17 sull’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘usura sopravvenuta, è pervenuto comunque all’individuazione di un saldo negativo a carico del cliente.
2.1.- Anche in questo caso, dunque, le considerRAGIONE_SOCIALE svolte col motivo sono astratte, nonché irrispettose del canone di autosufficienza, in quanto non si trascrive, e neanche si sintetizza, la dichiarazione con la quale la banca avrebbe ammesso di aver
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applicato la capitalizzazione trimestrale e la commissione di massimo scoperto.
3.- Fuori fuoco è anche il terzo motivo di ricorso , col quale si lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1419 c.c., a fronte RAGIONE_SOCIALEa statuizione RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello , la quale, dopo aver evidenziato che la censura era calibrata sulla pretesa inesistenza del vincolo di NOME COGNOME in ragione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione da lei apposta al contratto, ha negato qualsivoglia rilevanza al disconoscimento, perché del tutto generico.
Col motivo s’introducono, invece, questioni di nullità di clausole del contratto che non emerge siano state dedotte.
E, al riguardo, giova ribadire che nullità negoziali che non siano state rilevate d’ufficio in primo grado possono sì essere rilevate d’ufficio in appello (o in cassazione) a condizione, però, che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti (Cass. n. 20713/23): le nuove censure devono necessariamente coordinarsi con allegRAGIONE_SOCIALE tempestive (Cass. n. 28983/23; n. 7587/24).
3.1. Inammissibile è anche il profilo del terzo motivo, peraltro non veicolato in apposita censura (che peraltro si rinviene anche nel corpo del secondo motivo, che soffre RAGIONE_SOCIALEe medesime carenze di seguito evidenziate), col quale i ricorrenti lamentano che non sia stata accolta l’istanza di ammissione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.: e ciò perché anche in questo caso non si tiene alcun conto RAGIONE_SOCIALEe statuizioni RAGIONE_SOCIALEe corte d’appello, la quale ha stabilito, da un lato, che fosse inammissibile la richiesta di esibizione compiuta in primo grado RAGIONE_SOCIALEa produzione concernente l’intero dossier, a fronte RAGIONE_SOCIALEa sua estrema genericità e RAGIONE_SOCIALEa rimessione RAGIONE_SOCIALE‘individuazione dei documenti da acquisire a quanto ritenuto necessario dal consulente e , dall’altro, che inammissibile perché nuova fosse la specificazione, svolta solo in appello, dei documenti richiesti, anche perché « gli estratti conto
relativi all’ultimo decennio anteriore alla prop o sizione RAGIONE_SOCIALE‘appello (dal 2007 in poi) non consentirebbero in alcun modo di rimediare alla grave lacuna riguardante anche gli interi anni 2004, 2005, e 2006, oltre che gli anni 1995, 1997, e parte degli anni 2000, 2001 e 2002 ».
4.Il ricorso, in definitiva, è inammissibile per l’inammissibilità dei motivi nei quali si articola e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese, che liquida in euro 5000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024.