Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17710 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17710 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15620/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE e prima RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3547/2021 depositata il 09/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 3547 del 2021 della Corte di appello di Milano esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
-era stata destinataria di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, e infine RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento di debenze a titolo di corrispettivo per la vendita di gas tecnico;
-facendo valere un rapporto di ‘agenzia’ con la società creditrice, la deducente aveva opposto, in via riconvenzionale, un controcredito per provvigioni non riscosse, indennità di fine rapporto e risarcimento dei danni, indicati come conseguenti alla violazione di patti di non concorrenza e ‘abuso di posizione dominante’;
-il Tribunale aveva respinto l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: la richiesta di rideterminazione dei rapporti di dare avere determinata dalla riconvenzionale coltivata, aveva implicitamente quanto univocamente comportato quella di revoca del monito, senza che fosse ipotizzabile alcun giudicato interno sul punto; il preteso patto di non concorrenza risultava essere stato previsto, per iscritto come necessario, solo a carico della deducente; l’assunto
contro
credito non era stato provato, non essendo stata dimostrata la riconducibilità di quelle pretese all’allora RAGIONE_SOCIALE né l’esatto ammontare, in tesi, delle stesse, senza che potesse sopperirsi con una consulenza tecnica elusiva degli oneri di parte, fermo restando che senza la prova del fatto costitutivo in parola non poteva onerarsi la controparte di provare alcun adempimento, né risultando immaginabile alcun danno da violazione di un parimenti indimostrato patto di non concorrenza;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato, basato su motivo unico, corredato da memoria;
MOTIVI DELLA DECISIONE
con il primo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2596, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di constatare la sussistenza del patto di non concorrenza e della correlata condotta in violazione dello stesso, consistita nell’apertura di una filiale, RAGIONE_SOCIALE, operante nello stesso settore e territorio come sostanziale parte di un’allargata compagine sociale;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il controcredito era stato provato esibendo fatture ed estratti conto, laddove inoltre, trattandosi di responsabilità contrattuale, avrebbe dovuto essere la controparte a provare di non aver posto in essere condotte irrispettose del patto di non concorrenza, cui era stata correlata la pretesa di danni da perdita della clientela e la spettanza dell’indennità di fine rapporto;
con l’unico motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 346, cod. proc. civ., poiché, come allegato dalla deducente costituendosi in secondo grado, con
l’atto di appello non era stata specificatamente censurata la statuizione di conferma dell’ingiunzione, capo autonomo da quello relativo allo scrutinio dell’articolata domanda riconvenzionale;
preliminarmente dev’essere evidenziato che la controricorrente afferma che un primo ricorso per cassazione era stato rinvolto e notificato l’8 giugno 2022, alla RAGIONE_SOCIALE, soggetto però diverso da quello già parte delle fasi di merito del giudizio, mentre il giorno seguente, 9 giugno 2022, era stato notificato altro gravame cassatorio rinvolto sempre al soggetto errato ma con codice fiscale corretto;
trattandosi di notifica al domiciliatario, ed essendo tempestiva (ultimo giorno utile) la seconda notifica con codice fiscale corretto, sicuramente identificativo, con conseguente svolgimento dell’attività difensiva di tale ultimo soggetto, è chiaro che non sussistono dubbi sulla compiuta instaurazione del contraddittorio;
ciò detto, il primo motivo di ricorso principale è inammissibile;
parte ricorrente non solo non riporta -e neppure meglio illustra -il discusso patto di non concorrenza, in violazione del requisito di specificità dei motivi di gravame cassatorio previsti dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., 27/12/2019, n. 34469), ma neppure si confronta, se non del tutto apoditticamente, con la ragione decisoria, fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui quel patto era stato sottoscritto solo a carico della stessa odierna ricorrente;
il secondo motivo è inammissibile;
parte ricorrente non si misura con le ragioni decisorie per cui:
non era provata la riconducibilità delle pretese, in tesi poggiate su fatture ed estratti conto, al soggetto passivo in questione;
la documentazione non permetteva la determinazione del ‘quantum’;
non era ammissibile una consulenza tecnica a tal fine perché esplorativa;
nel ricorso non si va oltre le affermazioni contrarie quanto ai punti a) e b), mentre, quanto al punto c), non può venire in rilievo all’esito della mancata prova del patto quale affermata dal Collegio di merito, oggetto, al contempo, dello specifico scrutinio, con esito negativo, della prima censura;
il ricorso incidentale è inammissibile;
la parte non si misura compiutamente con la ragione decisoria, del tutto logica, per cui, una volta chiesta, anche in linea riconvenzionale, la rideterminazione dei rapporti di dare avere tra le parti, era stata impugnata anche la conferma dell’ingiunzione;
in ogni caso non vi è interesse dell’odierna ricorrente incidentale, posta l’evidente conferma del monito medesimo;
spese compensate attesa la reciproca soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale. Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte ricorrente principale che da parte ricorrente incidentale, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12/03/2024.