Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36389 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36389 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
sul ricorso 8251/2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, in qualità di erede di COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 3060/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Rilevato che:
nel febbraio 2003, NOME COGNOME convenne in giudizio il padre NOME COGNOME per ottenere il rendiconto della gestione di beni attorei, compiuta dal padre in forza di procura generale rilasciatagli dal figlio nel 1983 (e poi revocata nel 1998), e per sentir condannare il convenuto al pagamento dell’attivo risultante dal conto e al risarcimento dell’eventuale danno da mala gestio ;
il convenuto resistette alla domanda contestando che il figlio fosse mai stato proprietario delle somme amministrate -utilizzate per acquisto e movimentazione di titoli azionari che erano stati solo formalmente intestati all’attore, per mere ragioni fiscali e senza alcun animus donandi – che appartenevano effettivamente al medesimo convenuto, il quale ne aveva mantenuto il controllo e la gestione tramite la conferita procura generale;
il Tribunale di Treviso pronunciò sentenza parziale (n. 2132/2008) con cui escluse che fra le parti fossero intervenute donazioni indirette e ordinò al convenuto di rendere il conto;
una volta depositato il conto (in data 1.12.2008), il Tribunale dispose c.t.u. contabile;
il giudizio, interrotto a seguito del decesso del convenuto, venne riassunto nei confronti degli eredi;
indi, con sentenza definitiva n. 2934/2014, il Tribunale rigettò le domande dell’attore;
pronunciando sul gravame del COGNOME, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado;
la Corte ha affermato che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che la domanda non potesse trovare accoglimento in quanto l’attore non aveva «fornito la prova di avere effettivamente avuto la disponibilità utilizzata per l’acquisto delle azioni, né la titolarità dell’ingente patrimonio cui ha fatto riferimento, e neppure che il padre suo procuratore avesse acquistato le azioni e le partecipazioni da esso indicate con proventi rivenienti da investimenti effettuati con
i suoi beni personali»; ha evidenziato, al riguardo, che «l’onere della prova dell’appartenenza dei beni dedotti in giudizio era certamente posto a carico dell’appellante, che non lo ha assolto»; ha concluso che, «non avendo l’appellante provato che le operazioni effettuate dal padre riguardavano cespiti di sua esclusiva proprietà, non aveva titolo per pretendere il rendiconto della gestione di tali somme»;
ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a sei motivi; ad esso ha resistito, con controricorso, NOME COGNOME;
il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, ex art. 380-bis.1 c.p.c., entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte «indebitamente invertito l’onere della prova, onerando l’appellante dell’obbligo di fornire la prova negativa di fatti che avrebbero dovuto, invece, essere provati dalla controparte in quanto costitutivi dell’eccezione formulata»; assume che « l’attore era tenuto a provare l’esistenza del rapporto di mandato e la proprietà dei titoli azionari (prova raggiunta per tabulas e confermata dalla ctu), mentre avrebbe dovuto il procuratore, che lo aveva eccepito, dimostrare l’intestazione apparente del proprio patrimonio personale al figlio e che, quindi la gestione di cui alla procura costituiva amministrazione di beni propri»; sostiene che, in ogni caso, avrebbe dovuto applicarsi il criterio di ‘vicinanza alla prova’ e si sarebbe dovuto AVV_NOTAIOiderare che l’attore -appena maggiorenne all’epoca del conferimento della procura -si era «trovato materialmente e moralmente impossibilitato a procurarsi la prova circa l’esatta AVV_NOTAIOistenza del suo peculio»;
col secondo motivo, il COGNOME denuncia la violazione degli artt. 2697, 1992 e 1994 c.c., lamentando che, «nel gravare il
ricorrente dell’onere probatorio circa la provenienza del peculio utilizzato per l’acquisto dei titoli azionari», la Corte aveva «indebitamente invertito l’onere della prova anche in relazione ai principi di letteralità, astrattezza e incorporazione dei titoli di credito di cui agli artt. 1992 e 1994 c.c.»;
col terzo motivo, il ricorrente la denuncia la violazione degli artt. 1414, 1417 e 2697 c.c., assumendo che quella che la Corte ha qualificato come ‘intestazione fittizia’, costituisce più propriamente una ‘interposizione fittizia’ o una ‘simulazione relativa soggettiva’ e che in ogni caso -quale che ne fosse il più corretto inquadramento- il convenuto avrebbe dovuto fornirne la prova mediante controdichiarazione scritta;
col quarto motivo, viene dedotta la violazione degli artt. 263 c.p.c. e 2697 c.c., assumendosi che la sentenza era del tutto «erronea nella parte in cui ha ritenuto che il convenuto avesse assolto l’obbligo di rendere il conto mediante il documento prodotto nel giudizio di primo grado, così onerando l’attore di provare la non veridicità dello stesso e, di converso, l’esistenza di un proprio peculio originario da cui il procuratore avrebbe attinto per gli acquisti dei titoli azionari»; assume che, «a prescindere dalla posizione formale di convenuto, spetta al rappresentante depositare tutti i documenti atti a ricostruire l’attività gestoria in uno al rendiconto e, solo se tale documentazione viene effettivamente prodotta, spetta a chi intenda contestarla fornire la prova contraria»;
col quinto motivo («errata interpretazione della sentenza parziale del Tribunale di Treviso ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.»), il COGNOME sostiene che la Corte ha «malamente» interpretato la sentenza parziale n. 2132/2018, giacché la stessa non aveva affermato che spettava all’attore provare di avere delle risorse economiche proprie con cui erano stati acquistati i titoli e che, in caso contrario, doveva ritenersi provato che i titoli stessi erano stati movimentati attingendo alle sostanze personali del padre»;
col sesto motivo , il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.: assume che la Corte ha «male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova» e sostiene che dall’istruttoria svolta risultava provato che egli disponeva, al momento del rilascio della procura, di un «AVV_NOTAIOistente peculio personale derivato essenzialmente da lasciti aviti» (ossia da un legato di monete d’oro contenuto nel testamento del nonno paterno e dal trasferimento di 5.333 azioni della Banca Popolare Veneta effettuato dalla nonna paterna);
il ricorso dev’essere, nel complesso, rigettato;
va premesso che -per quanto emerge dalle stesse conclusioni trascritte a p. 3 del ricorsol’attore aveva chiesto il rendiconto della gestione di propri beni (o, comunque, la ricostruzione di AVV_NOTAIOistenza, composizione, valorizzazione e movimentazione del compendio attoreo) e la condanna del padre al pagamento delle attività risultanti dal conto e al risarcimento dell’eventuale danno per mala gestio e, in via subordinata, la condanna del convenuto al versamento delle somme di cui si fosse illecitamente appropriato;
a fronte di una siffatta domanda e a fronte della contestazione del convenuto basata sull’assunto che la procura aveva costituito lo strumento per investire, a nome del figlio (così come avvenuto per la figlia), proprie disponibilità economiche, il nodo centrale della controversia ruotava intorno all’accertamento della provenienza delle somme amministrate dal convenuto, giacché in tanto si sarebbe potuto affermare un suo obbligo di rendiconto e di restituzione in quanto si fosse dimostrato -a monte- che al conferimento della procura generale fosse corrisposto un mandato ad amministrare somme proprie dell’attore;
si trattava, in altri termini, di accertare l’oggetto del mandato, ossia se lo stesso concernesse effettivamente l’amministrazione di somme dell’attore, di importo tale da AVV_NOTAIOentire l’acquisto dei titoli ad
esso intestati e movimentati dal padre, quale necessario presupposto per l’accoglimento della domanda di rendiconto e di restituzione e/o risarcimento proposta dall’odierno ricorrente;
in AVV_NOTAIOiderazione di ciò, la Corte ha correttamente individuato nell’attore il soggetto onerato della prova di avere conferito al mandatario la provvista necessaria per l’esercizio del mandato e, altrettanto correttamente, ha fatto AVV_NOTAIOeguire al mancato accertamento dell’esistenza del ‘peculio’ iniziale il rigetto della domanda;
si vuol dire, in altri termini, che il mandante che agisce nei confronti del mandatario per ottenere il rendiconto della gestione (e il pagamento dell’attivo o il risarcimento del danno AVV_NOTAIOeguente a mala gestio ) è onerato della prova della AVV_NOTAIOistenza iniziale delle attività affidate in gestione, mentre il rilascio di una procura gestoria non risulta da sola sufficiente a dimostrare che al mandatario sia stata messa a disposizione la provvista necessaria all’espletamento dell’incarico ;
non contrasta con tale conclusione il principio -invocato dal ricorrente, con richiamo a Cass. n. 4568/1992 (confermata, di recente, da Cass. n. 30506/2019)- secondo cui il soggetto richiesto della presentazione conto e del pagamento del saldo di gestione è tenuto, a prescindere dalla sua posizione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione; invero, tale principio che attiene all’aspetto dinamico dell’attività del mandatario -lascia impregiudicata la questione dell’onere della prova relativa alla titolarità delle somme a mezzo delle quali è stata avviata l’attività gestoria;
in tale corretta prospettiva, la Corte ha ritenuto non provato che l’attore (appena diciottenne all’epoca del conferimento della procura) disponesse delle somme occorrenti per i rilevanti investimenti compiuti, a suo nome, dal padre e ha preso atto del fatto che neppure dalla ctu erano emersi elementi nel senso della titolarità
delle somme in capo all’attore , da ciò traendo la conclusione che gli investimenti erano stati effettuati con somme del padre (il quale, per quanto rilevato in sentenza, per essere affermato dallo stesso attore, godeva di disponibilità tanto rilevanti da avere lasciato un’eredità di «decine e decine di milioni di euro’);
una siffatta conclusione non è utilmente contrastata dai motivi svolti dal ricorrente, dato che:
non ricorre -per quanto detto soprala violazione dell’art. 2697 c.c.;
del tutto inconferenti rispetto al tema nodale del giudizio, oltreché attinenti a questioni nuove (ossia non trattate dalla sentenza impugnata e rispetto alle quali il ricorrente non ha indicato se, come e quando siano state introdotte nei gradi di merito), sono le censure afferenti agli artt. 1992 e 1994 c.c.;
egualmente inconferenti e ‘nuove’ (nei termini sopra detti) sono le deduzioni in punto di prova della simulazione, giacché l’oggetto del giudizio atteneva all’individuazione dell a provenienza delle somme a mezzo dell e quali è stata compiuta l’attività gestoria del procuratore generale;
egualmente ‘fuori fuoco’ sono le censure svolte col quarto motivo, in quanto la contestata inidoneità del rendiconto reso dal convenuto è superata dal rilievo della Corte secondo cui, «non avendo l’appellante provato che le operazioni effettuate dal padre riguardavano cespiti di sua esclusiva proprietà, non aveva titolo per pretendere il rendiconto della gestione di tali somme» (ultimo periodo della penultima pagina della sentenza impugnata);
inconferenti, in quanto prive di concreto interesse, sono le censure svolte col quinto motivo, dato che la circostanza -assunta dal ricorrente- che la sentenza parziale del Tribunale non avesse statuito affatto sul riparto dell’onere della prova non ostava a una statuizione sul punto da parte della sentenza definitiva e di quella di appello;
inammissibile è, infine, il sesto motivo, sia in quanto il vizio di omesso esame di fatto decisivo non poteva essere dedotto a fronte di una ‘doppia conforme di merito’, sia perché le censure sono volte dichiaratamente ad un diverso apprezzamento delle prove, precluso in sede di legittimità;
le spese di lite seguono la soccombenza;
sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma, 30.11.2023