Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10127 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10127 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3481/2020 R.G. proposto da : COGNOME RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 1593/2019 depositata il 06/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In relazione ad un appalto per opere edili con la committente RAGIONE_SOCIALE l ‘appaltatrice COGNOME RAGIONE_SOCIALE. subappaltava a RAGIONE_SOCIALE il montaggio e smontaggio di ponteggi. Quest’ultima otteneva dal Tribunale di Bergamo nei confronti della COGNOME un decreto ingiuntivo di pagamento di € 29.334,61 di corrispettivo contrattuale. In sede di opposizione, la COGNOME allegava l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE , che si era manifestato attraverso il riscontro di irregolarità nel cantiere da parte dell’ASL di Lecco, sfociato in sequestro e fermo del cantiere, protrattosi per circa un mese e mezzo; eccepiva quindi in compensazione un proprio controcredito per i danni subiti a seguito dell’inadempimento, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa per manleva il coordinatore della sicurezza, NOME COGNOME che si costituiva (sia in
proprio sia nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE e domandava a sua volta di autorizzare la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE). Il Tribunale ha rigettato l’opposizione della Ghezzi, ritenendo provato il credito di RAGIONE_SOCIALE e non adeguatamente provato il controcredito per danni da inadempimento (infatti dopo il dissequestro la RAGIONE_SOCIALE aveva potuto continuare i lavori regolarmente). Su appello principale della COGNOME la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado ( nei profili ancora rilevanti).
Ricorre in cassazione la COGNOME con tre motivi, illustrati da memoria. Resistono con distinti controricorsi e memorie Nord COGNOME, COGNOME e COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere Corte d’appello rite nuto il credito della Nord Ponteggi provato in quanto non contestato dall’opponente. Si afferma al contrario che nell’atto di citazione in opposizione, la COGNOME aveva più volte contestato sia l’esistenza del credito sia l’esecuzione a regola d’arte delle opere, evidenziando che l’onere probatorio spettava alla parte ingiungente.
Del primo motivo è da dichiarare l’ inammissibilità.
Esso non coglie la ratio decidendi a base dell’accertamento dei fatti costitutivi della pretesa di RAGIONE_SOCIALE al corrispettivo. Si legge infatti a p. 24 s. della sentenza. « Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE avesse fornito la prova del proprio credito, non avendo la società RAGIONE_SOCIALE contestato l’esistenza del contratto di subappalto, il prezzo concordato per il montaggio e lo smontaggio del ponteggio nonché la circostanza che, come risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa società appellante, seppure con ritardo, il ponteggio è stato ultimato dalla RAGIONE_SOCIALE tanto che in data 27 giugno 2009 il cantiere è
stato dissequestrato e la società RAGIONE_SOCIALE ha potuto continuare i lavori, sicché la prestazione da parte di RAGIONE_SOCIALE, seppure con ritardo, è stata eseguita ed il corrispettivo pattuito per il ponteggio è dovuto, fatta salva, per la società appellante, la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardo nell’esecuzione, a condizione ovviamente che tali danni risultino provati sia nell’an che nel quantum. Ciò appare, del resto, confermato anche dalla lettura del contratto di subappalto invocato dall’appellante, che espressamente prevede che, anche in caso di risoluzione del contratto, a RAGIONE_SOCIALE spettasse il pagamento dei lavori ‘ regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni ‘ , e nella specie, anche se con ritardo e dopo il sequestro del cantiere, il ponteggio è stato regolarmente montato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE e non già da una ditta terza».
Dalla lettura della parte saliente della sentenza di appello emerge che la ratio decidendi de ll’accertamento dei fatti costitutivi della pretesa di Nord COGNOME al corrispettivo non riposa sulla mancata contestazione da parte della COGNOME della sussistenza di questi ultimi, bensì sull’accertamento positivo della loro esistenza , cioè sull’accertamento della esecuzione della prestazione oggetto del contratto di subappalto. Come si può constatare dalla lettura del brano di motivazione, il motivo di ricorso è imperniato criticamente sull’impiego episodico e marginale del verbo (non) ‘contestare’ all’inizio dell’argomentazione, ma in realtà il cuore di quest’ultima risiede nella -seppure stringata -manifestazione di un positivo apprezzamento probatori o circa l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto a l corrispettivo.
Il primo motivo è inammissibile.
2. – Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 163 e 183 co. 6 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello abbia erroneamente escluso la rilevanza delle illustrazioni contenute nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Si argomenta che il thema
decidendum era stato già delineato nell’atto di citazione attraverso l’allegazione di documenti, in linea con la giurisprudenza di legittimità e che la successiva memoria istruttoria si limitava a specificare meglio tali allegazioni. In particolare, si sottolinea che l’atto di citazione in opposizione aveva già indicato i vizi delle opere eseguite da Nord Ponteggi, facendo riferimento specifico a verbali ispettivi dell’ASL, al sequestro del cantiere e ad altre contestazioni documentate. La seconda memoria istruttoria ha avuto soltanto la funzione di approfondire e chiarire ulteriormente tali elementi probatori, senza introdurre nuovi fatti o temi di indagine. Il ricorso denuncia che la Corte d’appello non avrebbe esaminato nel loro insieme l’atto di citazione e la docume ntazione prodotta, limitandosi a considerare tardive le precisazioni contenute nella seconda memoria istruttoria. Questa omissione avrebbe determinato un errore di diritto, impedendo una corretta valutazione del nesso causale tra le violazioni imputate alla Nord Ponteggi e i danni subiti dalla Ghezzi Marino.
Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 2697 e ss. c.c. per avere la Corte d’appello omesso di considerare i fatti allegati dalla COGNOME quali integranti l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE e la conseguente responsabilità contrattuale, né l’ampia d ocumentazione attestante tale inadempimento.
Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati contestualmente in quanto sono connessi, poiché riguardano rispettivamente l’aspetto dell’allegazione e della prova dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento dei danni vantato dalla COGNOME.
Essi sono infondati.
Censurato è innanzitutto un brano della sentenza di primo grado riportato e fatto proprio dalla sentenza di appello (p. 26 ss.): « L’origine degli inadempimenti, legali e contrattuali , che parte opposta avrebbe commesso sarebbe da rinvenirsi, secondo tale tesi, nel non aver regolarizzato l’attività di cantiere, così come richiesto
dalla RAGIONE_SOCIALE di Lecco in seguito ad alcune ispezioni. Da tale omissione sarebbero conseguiti, appunto, il sequestro giudiziale dell’area e l’irrogazione di sanzioni per violazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Questi inadempimenti (in particolare, la violazione dell’articolo 136 del decreto n. 81 del 2008), tuttavia, non sono stati confortati da allegazioni tali da palesare specifici e concreti vizi nell’operato della Nord Ponteggi idonei a determinare un nesso causale con le contestazioni mosse dalla P.A. e a sorreggere, quindi, l’eccezione di compensazione con il credito vantato dal debitore per eventuali danni da inadempimento contrattuale. Le contestazioni in questione, pertanto, devono ritenersi dedotte in maniera generica e non possono considerarsi conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 115 c.p.c. In particolare , non possono ritenersi allegati in modo rituale gli elementi nuovi (cioè non allegati in precedenza) dedotti da parte opponente contestualmente alle richieste di prova diretta (ovvero nelle memorie ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p. c.) nonché successivamente (in comparsa conclusionale). Tali elementi, pertanto, non possono essere presi in considerazione nella presente sede in quanto tardivi». Tali affermazioni sono espressamente condivise dalla sentenza di appello che aggiunge poi: « a seguito del montaggio del ponteggio non a regola d’arte da parte di RAGIONE_SOCIALE e dell’inadempimento del COGNOME, aveva subito il sequestro del cantiere dal 7.5.2009 al 23.06.2009, con conseguente ritardo nell’esecuzione dei lavori commissionati ed esborso economico per poter recuperare i tempi delle lavorazioni, richiamando la documentazione prodotta, e quindi senza in alcun modo indicare i vizi ed i difetti dell’opera posta in essere da RAGIONE_SOCIALE, in cosa sarebbe consistito il non regolare adempimento e, conseguentemente, in che termini e con quali modalità si sarebbe concretata la violazione della norma richiamata e quali sarebbero state le ulteriori condotte poste in essere dalla
RAGIONE_SOCIALE che avrebbero portato al sequestro del cantiere, con conseguente impossibilità, come giustamente sottolineato dal Tribunale, di verificare l’esistenza del nesso causale tra la condotta ad essa addebitata (violazione dell’articolo 136 d. lgs. cit.) ed il sequestro del cantiere. A tale carenza di allegazione non può supplire il mero richiamo contenuto nell’atto di citazione, privo di qualsiasi illustrazione, alla documentazione prodotta unitamente all’atto introduttivo del giudizio, ed in particolare ai verbali di ispezione della ASL, non essendo sufficiente a colmare il difetto di allegazione la mera produzione di documentazione che non sia accompagnata da alcuna deduzione in merito alle ragioni di tale produzione e che permetta a controparte di difendersi in merito. Ne discende che la conclusione del Tribunale in ordine alla tardività della illustrazione per la prima volta nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c., degli inadempimenti rimproverati a Nord Ponteggi come desumibili dalla documentazione prodotta, solo richiamata in citazione, appare corretta e va esente da censure.
Dalla lettura di questo brano saliente si desume -con il conforto di un accesso agli atti consentito da un error in procedendo censurato con grado sufficiente di specificità -che i giudici hanno accertato che nell’atto di opposizione la COGNOME non ha allegato e sostanziato in modo specifico i fatti principali da lei posti a fondamento del controcredito, cioè i fatti costitutivi immediatamente rilevanti nella fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento dei danni. Ne segue che la statuizione dei giudici di merito è corretta. Infatti, l ‘art. 183 co. 6 c.p.c. limita alla prima mem oria dell’art. 183 co. 6 c.p.c. l’esercizio dello jus poenitendi, inteso come « precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte ». In coerenza con ciò, questa Corte ha ritenuto che la barriera preclusiva possa estendersi fino al termine ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. al più per consentire l’allegazione dei fatti secondari, non certo per l’allegazione dei fatti principali : cfr. Cass. 8525/2020 « In tema
di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi, l’allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell’indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali. In senso conforme, più recentemente, Cass. 21332/2024. Più in generale, si è tempestivamente osservato che è il canone di tempestività a dover offrire il criterioguida nell’opera di concretizzazione del regime di preclusioni disposto dalla Novella del 1990 (e successive modificazioni), nel senso cioè che ogni attività ha da essere compiuta entro la prima occasione successiva al momento in cui può dirsi insorta l’opportunità o l’esigenza dell’esercizio del potere di cui si discute (in questo caso: il potere di allegare i fatti costitutivi del controcredito eccepito in compensazione rispetto al credito fatto valere in via di ricorso per decreto ingiuntivo).
Ne segue il rigetto del secondo e di conseguenza anche del terzo motivo sulla violazione delle regole in tema di onere della prova. In realtà dietro la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. (che in vece è stato rispettato dai giudici di merito) si coglie il tentativo della parte ricorrente di sollecitare un riesame ulteriore (dopo due gradi di giudizio) della situazione di fatto rilevante. Dinanzi a tali censure, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento.
Ciò è accaduto nel caso di specie, come è anche attestato dall’ampio brano di motivazione riportato indietro .
Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i
canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). Di talché egli – in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata – non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. Sarebbe superfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito.
Il secondo e il terzo motivo sono rigettati.
– Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare a ciascuna delle tre parti controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in € 7000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025.