Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 927 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 927 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
NOME COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE ARAGIONE_SOCIALE CONDELLO RAGIONE_SOCIALE AMBROSI NOME RAGIONE_SOCIALE
Presidente
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME.
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18316/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 504/2023, pubblicata
Ud. 20/11/2025 CC Cron. R.G.N. 18316/2023
in data 16 febbraio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Firenze, su istanza di RAGIONE_SOCIALE, per l’importo di euro 3.323,50 richiesto a titolo di pagamento di ‘compensi e spese relativi a servizi di trasporto e spedizione merci’ (derrate alimentari), prestati in occasione della fiera denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, tenuta si a Stoccolma nei giorni 8 e 9 novembre 2017.
L’opposta, nel costituirsi in giudizio, deduceva di avere affidato all’opponente il trasporto di tre colli contenenti prodotti caseari, stabilendo tempi di consegna tassativi e che il vettore aveva eseguito solo la consegna di un collo, tanto che aveva dovuto provvedere direttamente al trasporto dei residui due colli, con conseguente aggravio di spese e con ulteriore pregiudizio economico per non avere i clienti finali provveduto al pagamento del servizio, essendo la merce giunta a destinazione in ritardo.
Il Giudice di pace adito, disattesa l’eccezione di incompetenza per territorio pure sollevata dall’opponente, confermò il decreto ingiuntivo, reputando provato non solo che l’opponente fosse stata incaricata del trasporto di tre colli, ma anche che le somme fatturate, di cui l’opposta chiedeva il pagamento, riguardavano i maggiori costi sostenuti per provvedere al trasporto di due dei tre colli non eseguito da RAGIONE_SOCIALE
In riforma di siffatta sentenza il Tribunale di Firenze, investito del gravame proposto dalla soccombente, ha accolto il gravame, osservando che la domanda risarcitoria era risultata priva di adeguati
riscontri probatori, a nulla rilevando che la RAGIONE_SOCIALE in primo grado non avesse specificamente contestato le singole voci di danno riportate nella fattura azionata con il ricorso monitorio, dal momento che l’onere di contestazione, la cui inosservanza rendeva il fatto pacifico, valeva soltanto per i fatti noti alla controparte e non anche per quelli ad essa ignoti.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato rispettiva memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo la sentenza impugnata è censurata per ‹‹violazione o falsa applicazione (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ( ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) con riferimento alla mancata specifica contestazione nell’ an e nel quantum della pretesa risarcitoria della ricorrente da parte della convenuta››.
La ricorrente si duole che la c orte d’appello abbia ritenuto non provato il danno patito in conseguenza dell’inadempimento imputabile alla controparte, pur in assenza di una specifica contestazione da parte di RAGIONE_SOCIALE dei fatti dannosi e degli importi specificamente allegati fin dalla fase monitoria e poi ulteriormente dedotti negli scritti difensivi depositati nei due gradi di giudizio. Evidenzia che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore opposto, l’opponente ha comunque l’onere di contestare la pretesa azionata con il ricorso monitorio, con la conseguenza che i fatti posti
dall’attore/opposto a fondamento della domanda devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la controparte si sia limitata a genericamente negare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda, senza muovere una contestazione chiara e specifica, oppure fondando le proprie difese su una tesi logicamente incompatibile con il loro disconoscimento.
Nella specie, fin dalla fase monitoria, aveva specificato il fatto costitutivo della propria pretesa di risarcimento dei danni patiti, rappresentati da: i) costi che essa aveva dovuto sostenere per organizzare con terzi il trasporto dall’RAGIONE_SOCIALE a Stoccolma della merce; ii) il mancato incasso di quanto dovuto dai clienti finali a causa del ritardo nell’adempimento delle obbligazioni da essa assunte nei loro confronti (lucro cessante); a fronte di ciò, sarebbe stato onere della RAGIONE_SOCIALE contestare in modo specifico i suddetti danni nell’atto di citazione in opposizione o, al più tardi, nella prima udienza di trattazione, stante le preclusioni previste dall’art. 320 cod. proc. civ. Tanto la RAGIONE_SOCIALE non aveva fatto, essendosi limitata a sostenere, da un lato, che la responsabilità del vettore era limitata esclusivamente al ‘ montante del trasporto ‘ , pari ad euro 352,42, e, dall’altro, che ogni eventuale pretesa risarcitoria, oltre che infondata, doveva ritenersi estinta ex art. 1698 cod. civ.
1.1. La censura è inammissibile.
Va anzitutto osservato che la ricorrente non si confronta con il percorso argomentativo della pronuncia impugnata.
1.2. Deve quindi ribadirsi che costituisce elemento valutativo riservato al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto riservatogli , l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (così Cass., sez. 6 – 1, 07/02/2019, n. 3680; Cass., sez. L, 09/05/2025, n. 12374), sicché tale apprezzamento è censurabile in sede di legittimità
esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. 1, 11/06/2014, n. 13217).
Va d’altro canto posto in rilievo che la corte di merito, dando atto che non poteva attribuirsi rilievo alla circostanza, su cui era incentrata la difesa di RAGIONE_SOCIALE, che nell’originario atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo RAGIONE_SOCIALE non aveva specificamente contestato le singole voci di danno oggetto della fattura su cui poggiava il ricorso monitorio, né al fatto che la successiva contestazione formulata con la memoria ex art. 320 cod. proc. civ. fosse tardiva, ha ben evidenziato che ‹‹ il principio di non contestazione specifica e la conseguente dispensa dall’onere probatorio ex art. 115 c.p.c. vale esclusivamente con riferimento ai fatti noti alla parte, cioè a quelli che rientrano nella sua sfera di diretta conoscibilità e dominio ›› , di talché, ove tali condizioni non ricorrano, ‹‹ è comunque onere della parte che ne ha interesse fornire prova del suo assunto ›› .
Sul punto, la sentenza non si discosta dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. 3, 13/02/2013, n. 3576; Cass., sez. 3, 18/07/2016, n. 14652; Cass., sez. L, 01/02/2021, n. 2174; Cass., sez. 3, 15/02/2023, n. 4681; Cass., sez. 3, 29/05/2024, n. 15058), cosicché, nella specie, essendo il dato dell’esborso sostenuto dall’odierna ricorrente per il trasporto a Stoccolma degli altri colli, come pure il dato dell’effettivo mancato incasso dai clienti per il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni dalla stessa assunte nei loro confronti, estranei alla sfera di diretta conoscibilità da parte della odierna controricorrente, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto
suffragare la deduzione della violazione del principio di non contestazione con l’indicazione delle circostanze che avevano reso tali dati noti alla controparte.
1.3. S e solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto, il principio di non contestazione non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento.
L ‘art. 115, primo comma, cod. proc. civ. non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato; la circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma può anche essere reputata inesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario (v. in tal senso Cass., sez. L, 04/04/2012, n. 5363; Cass., sez. L, 10/07/2009, n. 16201; Cass., sez. L, 15/11/2018, n. 29404; Cass., sez. 6 – L, 20/12/2016, n. 26395; Cass., sez. 6- L, 09/07/2020, n. 14448; Cass., sez. 3, 17/02/2023, n. 5166; Cass., sez. 3, 07/06/2023, n. 16028).
Un tanto è avvenuto nella specie, avendo la corte territoriale reputato insufficienti le prove fornite dall’odierna ricorrente a supporto della pretesa in origine monitoriamente azionata, puntualizzando che non poteva attribuirsi valore probatorio alla fattura, trattandosi di documento di formazione unilaterale proveniente dalla stessa parte, né alla distinta (doc. 10) pure prodotta da RAGIONE_SOCIALE, perché priva di sottoscrizione.
Ha del pari escluso la possibilità di valorizzarsi la lettera di vettura, sia in quanto priva di sottoscrizione sia perché provenendo da terzo (nella specie, il vettore Luftansa) non è idonea a provare il
pagamento asseritamente effettuato.
Ha ulteriormente precisato che nessun riscontro documentale è stato allegato a dimostrazione dei costi di trasporto su strada ( in particolare, di carburante o relativi al personale ), rinvenendosi in atti solo la presa in carico della merce.
In difetto di ulteriori elementi di riscontro il giudice di appello ha ritenuto non adeguatamente provati gli esborsi di cui la parte odierna ricorrente richiedeva il rimborso.
Tale accertamento di fatto, non scrutinabile in sede di legittimità in presenza come nella specie di adeguata motivazione, e compiuto nel rispetto dei criteri di ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ., ricadendo sulla RAGIONE_SOCIALE l’onere di dimostrare i costi sostenuti a causa della condotta inadempiente ascrivibile a RAGIONE_SOCIALE, non è stato idoneamente censurato dalla ricorrente, sicché perdono di rilievo le deduzioni in questa sede svolte incentrate su una (presunta) violazione del principio di non contestazione.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia ‹‹ violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189, 244, 356 c.p.c. in riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste dall’attrice›› ed attinge la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo avere ritenuto inapplicabile alla fattispecie il principio di non contestazione in ordine ai danni da essa patiti, non ha ammesso la prova orale diretta a dimostrarli, sebbene ritualmente dedotta ed articolata, traendone poi la illogica conseguenza di ritenere non provata la domanda risarcitoria.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Neppure astrattamente ipotizzabile è, in primo luogo, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. – norma che sancisce il principio
secondo cui il giudice decide iuxta alligata et probata partium -giacché essa ‹‹ può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli ›› (Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892; Cass. sez. U, 30/09/2020, n. 20867).
Inammissibile, del pari, è la censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendo la stessa ravvisabile solo quando ‹‹ il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime ›› (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892; nello stesso, Cass., sez. 6-2, 18/03/2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass., sez. 6 -3, 31/08/2020, n. 18092), mentre ‹‹ ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione ›› (Cass., sez. U, n. 20867/2020, cit.), ovvero evidenziando la presenza, nella motivazione, di profili di ‹‹ irriducibile contraddittorietà ›› (cfr. Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940; Cass. Sez. 6 – 3, 25/09/2018, n. 22598) o di inconciliabilità logica (Cass., sez. 6 – L, 25/06/2018, n. 16111), tali da rendere le sue ‘argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento’ (Cass. , sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Cass. Sez. 6-5, 23/05/2019, n. 13977).
Ancora recentemente questa Corte ha ribadito che la mancata
ammissione della prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la prima violazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime (Cass., sez. 3, 14/04/2025, n. 9731).
2.3. Generiche e prive di specificità sono invece le ulteriori censure fatte valere con il motivo, posto che la ricorrente non ha chiarito le ragioni per le quali la sentenza sarebbe incorsa nella violazione delle altre norme evocate.
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma equitativamente determinata (cfr. Cass., sez. 3, 20/11/2020, n. 26435) e liquidata come in dispositivo, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 1.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 1.600,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20 novembre 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME