Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32463 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32463 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10291/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE)
-intimati- nonché sul ricorso iscritto al n. 13471/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE)
-intimati-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, PRESSO L’Ufficio di Rappresentanza RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrente-
Avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3865/2016 depositata il 02/11/2016 e avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Napoli n. 4834/2018 depositata il 25/10/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.12310/2011, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo n.1303/2008 proposta dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con cui veniva ingiunto a detto Ente il pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE somma complessiva di €3.368.435,77, a titolo di corrispettivo del RAGIONE_SOCIALE pubblico di depurazione comprensoriale per il periodo dal 2001 al 31.03.2007, in base alla Convenzione per la determinazione e la regolazione del pagamento del RAGIONE_SOCIALE di depurazione comprensoriale, sottoscritta tra il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in data 04.02.2002.
Con sentenza n.3865/2016 pubblicata il 2-11-2016, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la citata sentenza, dichiarava il RAGIONE_SOCIALE) tenuto a rivalere il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di quanto tale ente fosse tenuto a versare in favore dell’RAGIONE_SOCIALE in virtù del decreto ingiuntivo opposto, e, per l’effetto condannava il RAGIONE_SOCIALE al relativo pagamento, limitatamente alla somma di € 1.424.302,54, oltre agli interessi legali dall’effettivo versamento delle somme da parte del RAGIONE_SOCIALE al soddisfo. La Corte
d’appello compensava le spese del giudizio di appello tra tutte le parti, nonché le spese del primo grado tra il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, confermando nel resto la sentenza impugnata. La Corte di merito, per quanto ora di interesse, affermava che: i) la domanda del RAGIONE_SOCIALE verso il RAGIONE_SOCIALE era stata qualificata dal Tribunale come rivalsa e come tale riproposta e rigettata (solo) in motivazione, senza alcuna spiegazione a sostegno di tale decisione ed il motivo di appello denunciava essenzialmente l’omessa pronuncia sull’azione di manleva; ii) il motivo era fondato, poiché il Tribunale aveva rigettato la domanda di rivalsa, pur affermando che il RAGIONE_SOCIALE fosse tenuto al pagamento e sebbene restasse legittimato passivo il RAGIONE_SOCIALE; iii) il motivo di appello non indicava la misura ed il titolo dell’obbligo di rivalsa verso il RAGIONE_SOCIALE per l’intero importo, il RAGIONE_SOCIALE si era riconosciuto debitore dell’importo pari ad € 1.424.302,54 verso il RAGIONE_SOCIALE di Caserta e “per esso” la Regione RAGIONE_SOCIALE, limitatamente al periodo dal 2002, anno RAGIONE_SOCIALE firma RAGIONE_SOCIALE convenzione, fino al primo trimestre 2006, mentre il residuo debito riguardava il periodo successivo; iv) l’importo dimostrato del credito era da ritenersi pari solo alla suddetta somma, stante la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE convenzione agli atti del giudizio di appello, sicché il quantum poteva determinarsi solo nel suindicato importo, in ordine al quale vi era stato un riconoscimento del debito, non essendovi, invece, elementi sufficienti per affermare che il RAGIONE_SOCIALE fosse tenuto a rivalere il RAGIONE_SOCIALE dell’intera somma che l’ente territoriale doveva pagare alla società mandataria RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE.
Avverso questa sentenza il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione (R.G. n.10921/2017) affidato a tre motivi. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE) e l’RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
4. Avverso la medesima sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Napoli n.3865/2016 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per revocazione ex art.395 n.4 cod. proc. civ., che è stato rigettato dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza n.4834/2018, pubblicata il 25-10-2018. La Corte di merito ha negato la riconducibilità RAGIONE_SOCIALE fattispecie prospettata in giudizio al n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., sia con riguardo al profilo RAGIONE_SOCIALE tempestiva allegazione in primo grado RAGIONE_SOCIALE convenzione del 2.5.2002, sia con riguardo all’esistenza in sé e al contenuto RAGIONE_SOCIALE medesima. In particolare, quanto al primo aspetto, il Giudice RAGIONE_SOCIALE revocazione ha ritenuto che la Corte di Appello avesse dato atto delle allegazioni svolte sul punto dal RAGIONE_SOCIALE sia in primo grado, sia in fase di gravame e che avesse accertato l’esistenza RAGIONE_SOCIALE convenzione, quale titolo fonte dell’obbligo di rivalsa del RAGIONE_SOCIALE, emendando il vizio di omessa pronuncia in cui era incorso il Tribunale, ossia pronunciandosi sulla domanda di rivalsa e accogliendola nei soli limiti del minor importo oggetto del riconoscimento del debito, rilevando, di conseguenza, l’evidente insussistenza del dedotto errore di fatto con riguardo ai profili dell’allegazione dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE convenzione e dell’accertamento di tale esistenza quale titolo astrattamente idoneo a giustificare la rivalsa. Circa il contenuto RAGIONE_SOCIALE medesima convenzione, il Giudice RAGIONE_SOCIALE revocazione ha preliminarmente precisato che ad avviso del RAGIONE_SOCIALE l’errore di fatto denunciato consisteva nel non avere il giudice di appello ritenuto acquisito al processo in quanto non contestato il fatto dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE convenzione avente un ben determinato contenuto, anche perché risultante dagli atti e dallo stesso tenore RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello. La Corte d’appello, al riguardo, ha affermato che, come chiarito da Cass. n. 11453/2011, non fosse ipotizzabile l’errore di percezione qualora, come nella specie, il documento, pur prodotto in giudizio, non esistesse materialmente tra gli atti di causa al momento RAGIONE_SOCIALE decisione, o comunque qualora il giudice d’appello non avesse ordinato alla parte
un nuovo deposito di un documento che, pur prodotto nel non ritirato fascicolo di primo grado, non fosse tuttavia stato rinvenuto nel fascicolo del gravame. Sotto ulteriore profilo la Corte di merito ha ritenuto che la valutazione RAGIONE_SOCIALE non contestazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE convenzione, così come riportato negli atti del giudizio di primo grado, integrasse, semmai, un errore di giudizio. In particolare, il giudice d’appello aveva in realtà tenuto in considerazione gli stralci di convenzione testualmente riportati nel corpo dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e nuovamente riportati sia nell’atto di appello, sia nell’atto introduttivo del giudizio di revocazione e aveva ritenuto che quegli stralci non consentissero di ritenere con certezza provato che il RAGIONE_SOCIALE fosse tenuto a rivalere il RAGIONE_SOCIALE per l’intero, alla luce del complessivo andamento del rapporto tra loro intercorso (circostanza, quest’ultima, contestata dal RAGIONE_SOCIALE all’atto RAGIONE_SOCIALE sua costituzione nel giudizio di primo grado).
Anche avverso questa sentenza il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione (R.G. n.13471/2019), affidato a un motivo, e nei confronti del RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) e di RAGIONE_SOCIALE, che sono rimasti intimati. La Regione RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandante di RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
All’esito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n.10486/2023 pubblicata il 19-4-2023, i ricorsi sono stati fissati per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo del ricorso iscritto al numero di r.g. 10291/2017 parte ricorrente denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.), per violazione degli
artt. 329, 342 e 343 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito solo parzialmente accolto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale, nonostante, da un lato, fossero coperte da giudicato le parti RAGIONE_SOCIALE sentenza accettate o non impugnate e, dall’altro lato, i motivi di appello (principale ed incidentale) avessero assolto la funzione di circoscrivere le questioni (di fatto e di diritto) sottratte al giudicato. Deduce che il Tribunale di Napoli aveva affermato: « invero, non può contestarsi l’esistenza RAGIONE_SOCIALE citata Convenzione dalla quale deriverebbe, in forza delle pattuizioni tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE chiamato in causa, l’assunzione da parte del secondo dell’obbligo del pagamento derivante dalla titolarità in capo al RAGIONE_SOCIALE del pubblico RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo » (pag. 3 sentenza di primo grado). Aggiunge di avere allegato l’esistenza RAGIONE_SOCIALE Convenzione tra lo stesso Ente ed il RAGIONE_SOCIALE stipulata in data 2.5.2002 (peraltro anche rinvenibile, evocata in indice documenti in calce al medesimo atto di citazione sub doc. A e, quindi, allegata nella produzione di primo grado sub doc. 3) ed aveva altresì riprodotto testualmente il significativo contenuto di detta Convenzione nel proprio atto introduttivo e consequenziale citazione per chiamata di terzo (in particolare, dell’art. 5, commi 1, 10, 11 e 12); nell’atto di appello il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva, poi, nuovamente invocato e testualmente riprodotto (v., rispettivamente, lett. “C” e “D” RAGIONE_SOCIALE parte in “PREMESSA”, pagg. 2, 3 e 4, nonché 6) i commi 1, 10, 11 e 12 dell’art. 5 RAGIONE_SOCIALE Convenzione del 2.5.2002. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale, con statuizione non impugnata, aveva riconosciuto la sussistenza dell’obbligo del RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (e da questo affermato in primo grado e con l’appello), pur non traendone le conseguenze in punto di accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di rivalsa. La Corte d’appello pur riconoscendo la sussistenza RAGIONE_SOCIALE predetta statuizione,
nell’accogliere il gravame del RAGIONE_SOCIALE non ne aveva tenuto conto, nonostante il vincolo del giudicato che assume sussistente. Deduce che la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere integralmente l’appello, dichiarare il C.I.T .L. obbligato a rivalere il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di tutto quanto tale ente fosse tenuto a versare in favore di RAGIONE_SOCIALE in virtù del decreto ingiuntivo opposto, condannandolo al relativo pagamento per l’intera somma di cui al medesimo, oltre agli interessi legali dall’effettivo versamento delle somme da parte del RAGIONE_SOCIALE al soddisfo, poiché vi era il giudicato interno in punto di esistenza del titolo (ovvero RAGIONE_SOCIALE Convenzione del 2.5.2002) e dell’obbligo di rivalsa in capo al RAGIONE_SOCIALE, formatosi in conseguenza RAGIONE_SOCIALE mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado in parte qua. Chiede, pertanto, accogliersi il ricorso, cassare la sentenza impugnata e conseguentemente decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ..
2. Con il secondo motivo del ricorso iscritto al numero di r.g. 10291/2017 del ricorso il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 115, 214 ss. cod. proc. civ. e 2702 cod. civ.) per avere la Corte di Appello di Napoli violato l’art. 115 cod. proc. civ., in forza del quale il Giudice deve porre a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, nonché gli artt. 214 ss. cod. proc. civ. e 2702 cod. civ., ai sensi dei quali la scrittura fa piena prova, fino a querela di falso, RAGIONE_SOCIALE provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce anche tacitamente la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Trascrive nel ricorso il tenore RAGIONE_SOCIALE convenzione 2-5-2002 stipulata dall’odierno ricorrente con il RAGIONE_SOCIALE, con la quale quest’ultimo, a cui era affidata la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE idrico integrato comunale, si impegnava: ex art. 5 comma 1, “a compiere nei termini amministrativi più brevi, tutte le formalità occorrenti al subentro
nella titolarità dei rapporti contrattuali, assumendo verso gli aventi causa gli obblighi inerenti e conseguenti dalla data di trasferimento del RAGIONE_SOCIALE“; ex art. 5, comma 10, “… a fatturare e a riscuotere dall’utenza, unitamente agli importi relativi ai consumi d’RAGIONE_SOCIALE, il corrispettivo dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue sulla base RAGIONE_SOCIALE tariffa unitaria per mc., di tempo in tempo stabilita dalla Regione RAGIONE_SOCIALE …”; ex art. 5 comma 11 ” … a comunicare alla Regione RAGIONE_SOCIALE o sua mandataria ed al RAGIONE_SOCIALE, ad avvenuta emissione delle singole liste di carico periodiche relativa al consumo di RAGIONE_SOCIALE fornita ed alla fognatura e depurazione delle acque reflue: l’elenco degli utenti assoggettati al RAGIONE_SOCIALE di fornitura RAGIONE_SOCIALE, di fognatura e depurazione di acque reflue; la quantità in mc. di RAGIONE_SOCIALE erogata agli utenti ed assoggettata alle tariffe dei servizi di cui sopra; il corrispettivo complessivamente fatturato agli utenti dei predetti servizi”. Soprattutto ex art.5 comma 12 il RAGIONE_SOCIALE sottoscriveva l’obbligo di “… riversare entro 30 giorni dalla riscossione, i corrispettivi incassati per servizi di fognatura e depurazione acque reflue nel modo che segue: – alla R.C. (Regione RAGIONE_SOCIALE), o sua mandataria, il 100% di quanto riscosso a titolo di corrispettivo per la depurazione delle acque reflue; – alla R.C., o sua mandataria, il 50% di quanto riscosso a titolo di corrispettivo per RAGIONE_SOCIALE fognatura; – al RAGIONE_SOCIALE il restante 50% di quanto riscosso a titolo di corrispettivo per RAGIONE_SOCIALE di fognatura …”» (pag.14 ricorso). Rileva che i convenuti in primo grado mai avevano negato l’esistenza e il contenuto RAGIONE_SOCIALE citata convenzione, sicché a parere del RAGIONE_SOCIALE, lo stesso, nell’appellare la sentenza del Tribunale, non era onerato di produrre il documento, il cui preciso contenuto risultava dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti e, peraltro, la stessa Corte d’appello aveva dato atto del suddetto contenuto.
Con il terzo motivo del ricorso iscritto al numero di r. g. 10291/2017 denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in relazione alla violazione del
combinato disposto di cui agli artt. 113, comma 1, 112 e 115 del cod. proc. civ.) per avere la Corte di Appello violato il combinato disposto di cui agli artt.113, comma 1, 112 e 115 cod. proc. civ., in forza dei quali il Giudice, nel pronunciare sulla causa, è tenuto a seguire le norme del diritto, dovendo porre a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, nonché dovendosi pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. La Corte di Appello avrebbe potuto e dovuto applicare le norme di diritto ai fatti acquisiti (perché incontestati/ammessi) al processo, consistenti nell’avvenuta allegazione in primo grado, nell’esistenza e nel contenuto (così come riportato anche nell’atto di appello) RAGIONE_SOCIALE Convenzione del 2.5.2002. Inoltre rimarca che con l’appello si lamentava l’omesso compiuto scrutinio, sebbene giudizialmente accertato come esistente e non oggetto di contestazione circa la di esso esistenza, del contenuto RAGIONE_SOCIALE convenzione sottoscritta tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE in data 02.05.2002, già riportati nell’atto di citazione in opposizione e del conseguente omesso scrutinio RAGIONE_SOCIALE domanda di manleva siccome avanzata dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti del medesimo RAGIONE_SOCIALE, costituitosi solo in primo grado. Deduce il RAGIONE_SOCIALE che non era affatto onerato RAGIONE_SOCIALE nuova allegazione RAGIONE_SOCIALE Convenzione agli atti del giudizio di appello, che principalmente era volto non a contestare l’an o il quantum debeatur, siccome giammai oggetto di contraddittorio neanche nell’ambito del giudizio di primo grado, bensì a conseguire dal Giudice di appello sostanziale declaratoria di carenza di sua legittimazione passiva rispetto alle pretese creditorie di RAGIONE_SOCIALE, e quindi a conseguire la sostanziale e formale affermazione RAGIONE_SOCIALE diretta e immediata legittimazione passiva del C.I.T.L. rispetto alle pretese (totali o parziali) creditorie di RAGIONE_SOCIALE.
Con l’unico motivo del ricorso iscritto al numero di r. g. 13471/2019 parte ricorrente denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del
procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.), per violazione dell’art. 395 n.4 cod. proc. civ.. Ad avviso del RAGIONE_SOCIALE ricorrente, il Giudice RAGIONE_SOCIALE revocazione ha falsamente applicato l’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. alla fattispecie per cui è causa, escludendo che ricorresse errore di percezione da parte del Giudice d’appello, dal momento che questi legittimamente poteva non valutare di ordinare la nuova produzione in giudizio di un documento già ritualmente prodotto. Al riguardo deduce di non avere mai affermato che la sentenza n. 3865/2016 fosse censurabile per errore di fatto revocatorio in base alla ragione sopra esposta. Rileva, inoltre, il ricorrente che la Corte di merito ha violato l’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., escludendo l’errore di fatto revocatorio per il motivo che il Giudice di appello avrebbe valutato il contenuto RAGIONE_SOCIALE convenzione, ma lo avrebbe ritenuto non sufficiente per provare che il RAGIONE_SOCIALE fosse tenuto a rivalere il RAGIONE_SOCIALE per l’intero. Rimarca che il Giudice d’appello, al contrario, aveva espressamente riconosciuto l’accertamento (su cui assume si fosse formato il giudicato interno) da parte del Tribunale RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’obbligo in capo al RAGIONE_SOCIALE, derivante dalla Convenzione, di rivalsa per l’intero, ma aveva di seguito fondato la decisione su un elemento diverso dal contenuto RAGIONE_SOCIALE Convenzione, contenuto pure ricostruito e riconosciuto come non contestato nella sentenza n. 3865/2016 (ed al contempo erroneamente supposto come non disponibile al Giudice d’appello, a causa RAGIONE_SOCIALE mancata allegazione del documento in quel grado), senza affatto indulgere in considerazioni relative al ‘complessivo andamento dei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘ o alla contestazione da parte del RAGIONE_SOCIALE di non meglio individuate circostanze, considerazioni piuttosto ascrivibili allo stesso Giudice RAGIONE_SOCIALE revocazione.
5. In via pregiudiziale occorre disporre la riunione del procedimento r.g.n.13471/2019 a quello r.g.n.10291/2017, richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide
l’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (tra le tante Cass. 21315/2022).
Il motivo del ricorso r.g. 13471/2019, da esaminarsi prioritariamente, è inammissibile.
Il percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALE sentenza che ha deciso sulla revocazione è, in estrema sintesi, il seguente: a) non era dubbia l’esistenza RAGIONE_SOCIALE convenzione del 2002, ma il documento, pur prodotto in primo grado, non era presente nel fascicolo di parte prodotto in appello, e il fatto che non ne fosse stata ordinata la produzione dal giudice d’appello non poteva configurarsi come errore percettivo revocatorio; b) gli stralci RAGIONE_SOCIALE convenzione risultanti dagli atti erano stati esaminati dalla Corte d’appello e la loro valutazione probatoria, anche in punto di asserita non contestazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE convenzione stessa, certamente non poteva configurarsi come errore revocatorio, ma semmai di giudizio.
Rispetto a detto chiaro iter motivazionale il ricorrente non svolge compiute e pertinenti critiche, in quanto si limita, in realtà, a riproporre, peraltro in modo non lineare, le considerazioni espresse con il ricorso per cassazione avverso la sentenza n.3865/2016. Nello specifico l’Ente riconosce di non avere prodotto nel giudizio di appello la convenzione 2-5-2002 stipulata con il RAGIONE_SOCIALE (si legge nella sentenza n.4834/2018 che era stata prodotta in primo grado, ma in appello non c’era il fascicolo di parte del RAGIONE_SOCIALE, e anche su questo aspetto non v’è censura) e la Corte territoriale non aveva accolto integralmente l’appello sul rilievo che non vi fosse prova del quantum , poiché la mancata produzione del citato documento, e
dunque il mancato esame del contenuto dello stesso, impediva l’accertamento RAGIONE_SOCIALE portata effettiva dell’obbligo di rivalsa assunto, sicché non era dimostrato che detto obbligo riguardasse l’intero importo. Come già osservato, le doglianze investono non la denuncia dell’errore di fatto revocatorio, ma il merito delle questioni, nello specifico sull’obbligo di rivalsa, contestato in toto in primo grado secondo quanto accertato dal giudice RAGIONE_SOCIALE revocazione, e sul tenore del comma 12 dell’art.5 RAGIONE_SOCIALE citata convenzione, il cui testo riporta nel ricorso.
Passando ora all’esame dei motivi dell’altro ricorso, il primo è infondato.
Il ricorrente sostiene che vi fosse giudicato interno sull’obbligo di rivalsa, perché su di esso aveva già statuito il Tribunale, ma l’assunto è del tutto privo di fondamento, come inequivocabilmente è dato desumere dalla stessa condotta processuale dell’odierno ricorrente, che aveva impugnato, con unico motivo, la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla domanda di rivalsa e detto motivo d’appello era stato accolto.
Il ricorrente ritiene che il giudicato interno sia integrato dalla seguente locuzione, contenuta nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale e trascritta in ricorso: « invero, non può contestarsi l’esistenza RAGIONE_SOCIALE citata Convenzione dalla quale deriverebbe, in forza delle pattuizioni tra il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE chiamato in causa, l’assunzione da parte del secondo dell’obbligo del pagamento derivante dalla titolarità in capo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del pubblico RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo ».
Ora, la giurisprudenza più recente di Corte ha chiarito, esprimendo un orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, che, ai fini RAGIONE_SOCIALE selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di
acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico.
Dalla frase sopra riportata e considerato il contenuto del motivo d’appello del RAGIONE_SOCIALE (omessa pronuncia sulla domanda di rivalsa), accolto dalla Corte territoriale, di cui si è detto, risulta di tutta evidenza che quella locuzione non può affatto configurarsi come “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno”, perché la sentenza di primo grado non conteneva la statuizione in relazione alla quale ora il ricorrente invoca il giudicato interno.
8. I motivi secondo e terzo del ricorso r. g. 10921/2017, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
Come si è già rilevato, l’Ente ricorrente ammette di non avere prodotto nel giudizio di appello la convenzione 2-5-2002 stipulata con il RAGIONE_SOCIALE e la Corte territoriale non aveva accolto integralmente l’appello sul rilievo che non vi fosse prova del quantum , poiché la mancata produzione del citato documento, e dunque l’impossibilità di esaminarne compiutamente il contenuto, impediva l’accertamento RAGIONE_SOCIALE portata effettiva dell’obbligo di rivalsa assunto, sicché non era dimostrato che detto obbligo riguardasse l’intero importo preteso. L’obbligo di rivalsa era stato contestato in toto in primo grado, secondo quanto accertato dal giudice RAGIONE_SOCIALE revocazione, e il giudice d’appello aveva in realtà tenuto in considerazione gli stralci di convenzione testualmente riportati nel corpo dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e nuovamente riportati sia nell’atto di appello, ritenendo che quegli stralci non consentissero di dimostrare con certezza che il RAGIONE_SOCIALE fosse tenuto a rivalere il RAGIONE_SOCIALE per l’intero, alla luce del complessivo andamento del rapporto tra loro intercorso. Il RAGIONE_SOCIALE si duole RAGIONE_SOCIALE
violazione del principio di non contestazione, richiama, in asserita osservanza del principio di auto-sufficienza, il §11.5. del ricorso (pag. 16 e 17) affermando che l’esistenza RAGIONE_SOCIALE convenzione era stata espressamente ammessa dal RAGIONE_SOCIALE e denuncia, invero in modo non lineare, la violazione delle norme in tema di valutazione delle prove, del principio di non contestazione e del divieto RAGIONE_SOCIALE pronuncia oltre la domanda.
Si tratta di doglianze da un lato generiche e dall’altro in realtà impropriamente dirette a sollecitare il riesame RAGIONE_SOCIALE valutazione probatoria. Occorre ribadire che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra le tante Cass. 1229/2019), il che non è nella specie. Parimenti inammissibili sono le considerazioni sul difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE. La Corte d’appello ha affermato che non era più in discussione, nel giudizio d’appello, la pretesa monitoriamente azionata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, che aveva chiamato in causa in primo grado il RAGIONE_SOCIALE, e detta affermazione non è oggetto di specifica censura.
9. In conclusione, entrambi i ricorsi riuniti devono essere rigettati, nulla dovendosi disporre circa le spese del presente giudizio nei confronti delle parti rimaste intimate, mentre dette spese possono essere compensate nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE, mandante di RAGIONE_SOCIALE, dato che il rapporto creditorio tra quest’ultima e il RAGIONE_SOCIALE non è oggetto del contendere.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta.
Compensa le spese del presente giudizio tra la Regione RAGIONE_SOCIALE e il ricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 27/09/2023.