Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2548 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2548 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23313/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME – controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1233/2024 depositata il 30/09/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– RAGIONE_SOCIALE ricorre per un mezzo, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 30/9/2024 con cui la Corte d’Appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio, ha rigettato la domanda dell’odierna ricorrente volta alla rideterminazione del saldo di conti correnti e conseguente ripetizione di indebito.
– RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
– È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
– La ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. – Il ricorso contiene un motivo di ricorso che denuncia violazione degli artt. 112 e 116 cpc (art. 360, comma 1, n. 4 cpc), nonché degli artt. 2967, 1284 e 1283 c.c., 117 e 127 TUB (art. 360, comma 1, n. 3 cpc).
– Il Collegio condivide integralmente la proposta di definizione accelerata. Il ricorso è dunque inammissibile.
6.1. – La proposta di decisione accelerata è del seguente tenore.
– Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato.
È appena il caso di osservare che la violazione dell’articolo 112 c.p.c. non è richiamata a proposito, giacché il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella
domanda di merito; in giurisprudenza è stato in tal senso più volte affermato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum , rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo ( causa petendi ) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868). Va da sé che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica, in particolare, quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956).
Nel caso di specie, per l’appunto, la domanda attrice è stata totalmente respinta, sicché il discorrere della violazione dell’articolo 112 c.p.c. non ha fondamento alcuno.
Altrettanto privo di pertinenza è il richiamo all’articolo 116 c.p.c., che può dirsi violato solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare
una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo « prudente apprezzamento », pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867).
Il che, all’evidenza, non ha nulla a che vedere con la vicenda processuale in esame e neppure con la prospettazione emergente dal ricorso.
Per il resto, la precedente pronuncia rescindente, quanto alla prova del contratto, ed a fronte della sentenza d’appello ivi impugnata, che aveva reputato non necessaria la relativa produzione, ha ribadito principi scontati, nei termini che seguono: « Nella ripetizione di indebito incombe all’attore fornire la prova sia dell’avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi … Il motivo è … da accogliere, nei termini che si vengono ad esporre, con riguardo al profilo attinente alla prova dei contratti … Occorre premettere che il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone avendo riguardo alla pratica dell’anatocismo: e ciò in quanto … siffatte clausole sono … da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283, c.c. … In conclusione, la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle
disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla. … Il criterio indicato dalla Corte di merito non può invece seguirsi con riguardo agli interessi ultralegali e alla commissione di massimo scoperto, giacché gli uni e gli altri non sono vietati in senso assoluto, potendo essere convenuti contrattualmente, ma devono esserlo per iscritto … Se … gli interessi superiori al tasso legale e la commissione di massimo scoperto devono essere pattuiti per iscritto, il cliente avrà l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è attraverso tale documento che potrà dimostrare l’assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l’addebito delle somme corrispondenti (cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009). Deve aggiungersi, per completezza, che tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un’allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E’ possibile che quest’ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz’altro atto dell’integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell’assenza di clausole che giustifichino l’applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro » .
Orbene, in ossequio a quanto prescritto dalla decisione trascritta la corte d’appello ha motivatamente accertato in fatto, il che non è sindacabile in questa sede (mentre il ricorso è essenzialmente diretto proprio a ribaltare tale accertamento), che l’originaria attrice aveva dedotto la stipulazione dei contratti per iscritto (solo in sede di rinvio aveva mutato rotta deducendo che non vi fossero contratti scritti), ma non li aveva prodotti: e dunque non aveva soddisfatto il proprio onere probatorio: « La correntista, che fin dall’origine ha negato l’esistenza di quel contratto contestando il mancato accordo sulle condizioni contrattuali che sarebbero state unilateralmente disposte dalla banca, avrebbe dovuto, evidentemente, darne la relativa dimostrazione attraverso la produzione del relativo documento contrattuale… ». Sicché non ricorre la denunciata violazione dell’articolo 2697 c.c..
Né la sentenza impugnata confligge con l’affermazione secondo cui: « il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone avendo riguardo alla pratica dell’anatocismo », sicché « la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla ». E cioè la pronuncia della Corte di cassazione afferma che la produzione del contratto non occorre perché la nullità della clausola anatocistica prescinde dalla pattuzione: ma nel nostro caso la corte d’appello di Bari ha affermato altra cosa, e cioè non essere « possibile espungere dal saldo bancario i soli effetti anatocistici non conoscendo il tasso originario pattuito tra le parti ». Trattasi di affermazione collocata dal versante dell’accertamento di fatto, come si diceva non sindacabile in sede di legittimità, senza che possa invocarsi in contrario l’esito della consulenza tecnica espletata in primo grado, se non altro perché in ciò il motivo non è autosufficiente, giacché non spiega
come il consulente possa essere giunto ad espungere l’anatocismo senza sapere quale fosse il tasso d’interesse applicato.
6.2. – Nella memoria illustrativa, che peraltro non replica alla proposta di definizione anticipata, ma ribadisce gli argomenti svolti in ricorso, si obbietta che « emerge nitidamente dall’incarto processuale che, sia nell’atto di citazione 20/4/2010 (pagine 1, 2) proposto da RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Bari (cfr. documento allegato al fascicolo di primo grado di RAGIONE_SOCIALE –NUMERO_DOCUMENTO Tribunale Bari), che nella comparsa di risposta 15/4/2014 (pagina 8) dimessa da RAGIONE_SOCIALE nel successivo procedimento di appello (cfr. documento allegato al fascicolo di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE –NUMERO_DOCUMENTO Corte d’Appello Bari), l’odierna ricorrente ha eccepito la nullità dell’unilaterale applicazione, da parte dell’istituto di credito, degli interessi moratori, anatocistici, nonché spese e commissioni di massimo scoperto, senza preventiva e regolare pattuizione scritta con il cliente ».
Ora, si presenta, nel caso in esame, un’impostazione della lite sovente ricorrente nel contenzioso bancario radicato dinanzi a questa Corte di cassazione. In proposito occorre aver ben presente che un conto è sostenere che il contratto è stato stipulato per iscritto ma non recava clausole concernenti la disciplina degli interessi e delle spese pretese dalla banca, un conto, del tutto diverso, è sostenere che il contratto è stato esso stesso in radice stipulato verbalmente. A questo secondo caso, e solo ad esso, si riferisce il principio precedentemente rammentato che addossa alla banca l’onere di produzione del contratto: se viceversa il correntista sostiene che nel contratto scritto non v’era una clausola, scritta, che consentisse alla banca di esigere interessi e spese nella misura pretesa, è il correntista, ovviamente, che deve produrre il contratto secondo la regola generale.
Nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto – ed in ciò l’accertamento si sottrae al controllo della Corte di legittimità – che
ricorresse la prima ipotesi, sicché egli ha correttamente ritenuto che dovesse essere il correntista ad effettuare la produzione.
Per il resto, il ricorrente richiama il principio enunciato da Cass. n. 33159 del 2023, ma non replica a quanto osservato nella proposta di definizione anticipata, e cioè non spiega come possa fondatamente il consulente essere pervenuto ad espungere l’anatocismo senza sapere quale fosse il tasso d’interesse applicato in forza dell’accordo stipulato tra le parti.
7. – Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell’articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.200,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì la ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente della ulteriore somma di € 3.000,00, nonché della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME