Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5586 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5586 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 22839/2023 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Pavia, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata al ricorso.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrenti –
avverso la SENTENZA, n. cron. 2367/2023, emessa dalla CORTE D’APPELLO di MILANO il giorno 19/07/2023.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/03/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto ritualmente notificato il 30 aprile 2019, NOME COGNOME e NOME COGNOME citarono NOME COGNOME, rispettivamente figlio e fratello degli attori, dinanzi al Tribunale di Milano chiedendone la condanna alla restituzione di € 200.144,86, in favore del primo, e di € 104.718,11 in favore del secondo. Dedussero che padre e figli erano stati cointestatari, dal 2011 al 2016, del c/c n. 9433 presso la ex Banca Popolare di Milano, INDIRIZZO di Milano, acceso alla morte di NOME COGNOME, moglie e madre delle parti in causa, e che, nel corso degli anni, NOME COGNOME aveva beneficiato delle somme depositate su quel c/c in misura superiore alla propria quota di 1/3, avendovi, tra l’altro, attinto per l’acquisto d ella propria abitazione. Chiesero, dunque, condannarsi il convenuto alla restituzione, in loro favore, di quanto da lui incassato in eccesso.
Costitu itosi NOME COGNOME, che contestò le avverse pretese, l’adito tribunale, con sentenza del 22 febbraio 2021, n. 1521, rigettò le domande degli attori, a carico dei quali pose le spese di lite.
Pronunciando sul gravame promosso contro quella decisione da NOME COGNOME e NOME COGNOME, l’adita Corte di appello di Milano, con sentenza del 19 luglio 2023, n. 2367, resa nel contraddittorio NOME COGNOME, così dispose: «, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1521/2021 , condanna NOME COGNOME a restituire a NOME COGNOME l’importo di € 128.390,52 e a NOME COGNOME l’importo di € 39.874,04 , oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo in favore di ciascuna delle parti; condanna NOME COGNOME a rifondere agli appellanti le spese processuali del doppio grado »
Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i ) osservò che, secondo gli appellanti, « dall’esame del dvd, prodotto nel giudizio di primo grado dal convenuto , si evinceva che NOME COGNOME aveva concordato con il padre l’elaborazione del ‘bilancio domestico’ versato in atti; aveva altresì riconosciuto la correttezza della contabilità eseguita dal padre e i debiti assunti nei confronti di entrambi gli appellanti. Gli appellanti, inoltre, al fine
di confermare la correttezza della ricostruzione contabile contenuta nel ‘bilancio domestico’ redatto da NOME COGNOME, hanno prodotto gli estratti conto bancari completi relativi al conto corrente cointestato n. 9433 intrattenuto con Banca Popolare di Milano, INDIRIZZO »; ii ) rimarcò che NOME e NOME COGNOME, pur non avendo prodotto il dvd predetto, avevano basato la propria impugnazione sull’esame del documento n. 12 di controparte (‘ la registrazione audio su supporto dvd no RW, acconsentita dalle parti, relativa all’incontro intercorso tra i Signori COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nel gennaio 2016 ‘) « al fine di evidenziare, attraverso la trascrizione degli aspetti salienti della registrazione audio (trascritta alle pagine 1214 dell’atto di appello), che il ‘bilancio domestico’ era stato concordato dalle parti e che NOME COGNOME si era riconosciuto debitore per gli importi prelevati in eccesso. Parte appellata, invece, non ha prodotto il succitato dvd e non ne ha chiesto la sua acquisizione mediante deposito in cancelleria. Orbene, benché parte appellata non abbia prodotto, nel presente grado di giudizio, il documento NUMERO_DOCUMENTO, contenente la registrazione audio su dvd, tale documento deve ritenersi acquisito agli atti di causa, in quanto il suo contenuto è stato trascritto negli atti difensivi di parte appellante, senza che la controparte ne abbia contestato la veridicità e la riferibilità ad NOME COGNOME ». Conclusione, quest’ultima, avvalorata dai principi espressi dalla richiamata pronuncia di Cass., SU, n. 4835 del 2023; iii ) evidenziò che il nominato c.t.u., « nel rispondere alla seconda parte del quesito, volto accertare i prelievi e i versamenti risultanti dal ‘bilancio domestico’ prodotto da parte appellante, ha verificato che, fino alla data del 31 marzo 2016 (data dell’ultimo estratto conto bancario, che ev idenzia un saldo finale di euro 144,00), la contabilità del ‘ bilancio domestico ‘ , limitatamente alle operazioni che hanno come contropartita il conto n. 9433, presenta ‘un perfetto parallelismo tra il movimento bancario risultante da estratto conto e il mo vimento bancario da bilancio domestico’ »; iv ) precisò, poi, che il medesimo c.t.u. aveva riscontrato « alcune scritture di rettifica contabile a mezzo delle quali sono state modificate/corrette imputazioni precedentemente effettuate »; v ) ritenne, infine, dopo una scrupolosa
valutazione dell’operato del menzionato c.t.u. e delle sue conclusioni, che gli accertamenti compiuti da quest’ultimo, « attraverso un attento e articolato percorso argomentativo, neppure specificamente contestato da parte appellata, appaiono senz’altro condivisibili; deve pertanto ritenersi che i movimenti contabili risultanti dal bilancio domestico e dalle scritture di rettifica contabile evidenziano che NOME COGNOME risulta debitore di euro 128.390,52 nei confronti di COGNOME NOME e di euro 39.874,04 nei confronti di COGNOME NOME. La situazione debitoria, riscontrata dal c.t.u. attraverso l’esame del bilancio domestico e delle scritture di rettifica contabile, ha trovato indiretta conferma nella registrazione della conversazione, intercorsa tra le parti in causa nel gennaio 2016, contenuta nel menzionato dvd non TARGA_VEICOLO » , come poteva evincersi dagli ampi riportarti stralci della sua trascrizione rinvenibili nell’atto di appello .
Per la cassazione di questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso affidandosi ad un motivo. Hanno resistito, con unico controricorso, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In data 15/16 ottobre 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Con istanza del 5/6 novembre 2025, NOME COGNOME ha chiesto la decisione del suo ricorso.
Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale , i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato «Ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 -116 c.p.c. e 2697 c.c. ». Muovendo dal presupposto che il dvd contenente il file audio, contrariamente a quanto rilevato dalla corte distrettuale, era agli atti del giudizio di appello, si ascrive a detta corte di essere incorsa « in un grave errore, omettendo l’esame di un fatto decisivo per il giudizio e, contestualmente, violando i principi di diritto che regolano la valutazione delle prove e la disponibilità delle stesse (artt. 115-116 c.p.c.) . . La Corte
d’Appello di Milano ha, infatti, fondato l’accoglimento della domanda dei signori NOME e NOME, sotto il profilo dell’ an , proprio sul contenuto del DVD, meramente trascritto (per estratto) dall’appellante nel proprio atto introduttivo. Il Giudice di secondo grado ha errato nei termini che seguono: 1) in primo luogo, ha escluso che la parte appellata avesse depositato in secondo grado il DVD , senza presumibilmente effettuare una minima verifica in Cancelleria o nel report del fascicolo telematico ove sono annotati gli eventi del procedimento, e senza esercitare il potere-dovere di ricostituire il fascicolo ed il compendio probatorio sul quale decidere; 2) in secondo luogo, a fronte dell’erroneo convincimento che precede (ossia omessa produzione di un documento da parte dell’appellato), ha ritenuto validi, ai fini probatori, gli stralci di conversazione riportati dagli appellanti nel proprio atto introduttivo (e riportati in sentenza alle pagine 15 e 16), erroneamente equiparando il documento informatico (registrazione audio) al documento cartaceo, di cui tratta espressamente la sentenza a Sezioni Unite n. 4835/2023 . . In sintesi, il giudice di secondo grado, non avendo esaminato in via diretta ovvero tramite un proprio perito il contenuto del DVD sub doc. 12 di parte appellata per le ragioni di cui al punto 1) del presente motivo, ha attribuito pieno valore probatorio alla trascrizione di meri estratti della conversazione impressa sul supporto informatico depositato dal sig. NOME NOME, proposta unilateralmente -e ampiamente contestata dall’appellato -dai signori NOME e NOME COGNOME. Trattasi, con evidenza, di una trascrizione parziale di alcune frasi che, isolate dal contesto in cui sono state dette, non possono in alcun modo costituire, nell’ambito di un processo di diritto, prova confessoria dell’eventuale riconoscimento di debito da parte dell’odierno ricorrente ».
Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore:
« 1. L’unico formulato motivo di ricorso anche volendosene sottacere l’avvenuto cumulo al suo interno di vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando ) -si rivela manifestamente inammissibile.
Invero, si legge nella sentenza qui impugnata (cfr. pag. 10-11) che NOME e NOME COGNOME, pur non avendo prodotto il dvd di cui NOME COGNOME sostiene, oggi, contrariamente a quanto affermato dalla corte distrettuale, l’avvenuto deposito, da parte s ua, anche in sede di gravame, avevano basato la propria impugnazione sull’esame del documento n. 12 di controparte (‘la registrazione audio su supporto dvd no RW, acconsentita dalle parti, relativa all’incontro intercorso tra i Signori COGNOME NOME, NOME NOME e NOME NOME nel gennaio 2016′) «al fine di evidenziare, attraverso la trascrizione degli aspetti salienti della registrazione audio (trascritta alle pagine 1214 dell’atto di appello), che il ‘bilancio domestico’ era stato concordato dalle parti e che NOME si era riconosciuto debitore per gli importi prelevati in eccesso. Parte appellata, invece, non ha prodotto il succitato dvd e non ne ha chiesto la sua acquisizione mediante deposito in cancelleria. Orbene, benché parte appellata non abbia prodotto, nel presente grado di giudizio, il documento NUMERO_DOCUMENTO, contenente la registrazione audio su dvd, tale documento deve ritenersi acquisito agli atti di causa, in quanto il suo contenuto è stato trascritto negli atti difensivi di parte appellante, senza che la controparte ne abbia contestato la veridicità e la riferibilità ad NOME COGNOME».
Nell’odierna doglianza non è stata minimamente contestata quest’ultima affermazione della corte distrettuale, vale a dire la veridicità e la riferibilità ad NOME COGNOME degli ampi stralci di conversazione trascritti da NOME COGNOME e NOME COGNOME nel proprio atto di appello e riportati, nella sentenza oggi impugnata, alle pagine 15 e 16.
Tanto basta a rendere totalmente irrilevante, in questa sede, qualsivoglia altra considerazione circa l’essere effettivamente avvenuto, o non, il deposito del dvd predetto in grado di appello.
1.1. Si legge ancora nella sentenza impugnata (cfr. pag. 14 della motivazione) che la corte milanese, dopo un’attenta valutazione dell’operato del nominato c.t.u. e delle sue conclusioni, ha ritenuto che gli accertamenti compiuti da quest’ultimo, «attraver so un attento e articolato percorso argomentativo, neppure specificamente contestato da parte appellata,
appaiono senz’altro condivisibili; deve pertanto ritenersi che i movimenti contabili risultanti dal bilancio domestico e dalle scritture di rettifica contabile evidenziano che NOME COGNOME risulta debitore di euro 128.390,52 nei confronti di COGNOME NOME e di euro 39.874,04 nei confronti di COGNOME NOME ».
Pure questa conclusione -che induce a ritenere, affatto ragionevolmente, che, il convincimento della corte territoriale circa i debiti di NOME verso gli odierni controricorrenti sia stato raggiunto indipendentemente dalle conclusioni che la stes sa ha tratto dall’esame della trascrizione del file audio, dalla medesima considerato solo come «indiretta conferma» di detto convincimento -è rimasta priva di qualsivoglia puntuale contestazione nella doglianza in esame.
1.2. Laddove, infine, il motivo contesta le valutazioni operate dalla corte territoriale in ordine al contenuto di quella trascrizione, esso si rivela inammissibile, risolvendosi nella contestazione di accertamenti di carattere fattuale, così mostrando il ricorrente di incorrere nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, -come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 35006 del 2024 (cfr. in motivazione) -un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento
critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016).
1.3. Resta solo da aggiungere, da ultimo, che: i) un’autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7597 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie comunque infruttuosamente prospettato da NOME COGNOME tenuto conto di quanto si è detto ci rca l’irrilevanza dell’avvenuto, o meno, deposito del dvd in grado di appello; ii) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di
scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. e multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20895 del 2025; Cass. nn. 28390, 27522, 11299 e 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., SU, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014); iii) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423 e 27328 del 2024; Cass. nn. 1166, 8671 e 20895 del 2025). In effetti, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. n. 8671 del 2025 e Cass. n. 20895 del 2025, «Il compito di questa Corte, , non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto,
com’è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.» .
3. Il Collegio reputa affatto esaustive e condivisibili tali conclusioni, che, pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che la doglianza formulata da NOME COGNOME prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando ), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure ( cfr., ex plurimis , Cass. nn. 26525 e 8671 del 2025Cass. nn. 33778 e 4979 del 2024; Cass. nn. 30878, 28385, 26789, 14593 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022).
Va sottolineato, poi, che nella propria istanza ex art. 380bis , comma 2, cod. proc. civ. del 5/6 novembre 2025, il ricorrente non si è limitato a chiedere la decisione, ma si è speso in apprezzamenti giuridici, come si trattasse d’una memoria atipica, che precede la fissazione della trattazione della causa, invece che seguirla, con deposito nel termine perentorio di cui all’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Orbene, pur dandosi atto che, giusta Cass. n. 8303 del 2024, « Con l’istanza di cui all’art. 380 -bis , comma 2, cod. proc. civ., il ricorrente deve limitarsi a chiedere, la definizione della causa. Di ogni altro contenuto -estraneo allo scopo dell’atto non dovrà tenersi conto », ritiene il Collegio che, in ogni caso, gli argomenti di NOME COGNOME ivi esposti si rivelano inidonei a superare le conclusioni della proposta del consigliere delegato.
Invero, l’assunto per cui « il Firmatario della proposta di definizione nulla dice in ordine ad una delle doglianze di parte ricorrente: la circostanza relativa al fatto che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte Distrettuale, non vi fosse stata alcuna omissione di deposito in sede di Appello del noto DVD, posto a base della decisione di gravame, omissione che avrebbe portato la Corte Distrettuale a considerare a fini decisionali solo le trascrizioni unilaterali del DVD operate dai resistenti », mostra di non tenere in alcun conto che,
nella proposta predetta, si sono spiegate le ragioni per cui si è considerata «totalmente irrilevante, in questa sede, qualsivoglia altra considerazione circa l’essere effettivamente avvenuto, o non, il deposito del dvd predetto in grado di appello ».
Parimenti, non merita seguito l’affermazione per cui « la Corte di Appello Distrettuale aveva formato la propria convinzione sull’ an debitorio dell’odierno ricorrente solo ed esclusivamente facendo un ‘atto di fede’ su quanto trascritto dai resistenti di quel DVD, i quali, per ovvie ragioni, avevano ritrascritto solo stralci che potessero in qualche modo evidenziare una presunta sussistenza o ricognizione del debito stesso; così facendo, la convinzione decisionale si era creata solo considerando, non solo un inesistente omesso deposito del DVD, ma quanto riferito solo da controparte sul contenuto di quel DVD, non osservando il principio di parità delle parti e quello di valutazione, sicuramente libera ma doverosamente corretta del materiale probatorio » . In proposito, infatti, basta solo ricordare, da un lato, che, diversamente da quanto preteso dal ricorrente, la corte distrettuale ha espressamente dato atto che il c.t.u. dalla stessa nominato nel rispondere al quesito affidatogli volto ad accertare i prelievi e i versamenti risultanti dal ‘bilancio domestico’ prodotto da parte appellante, ha verificato che, fino alla data del 31 marzo 20 16 (data dell’ultimo estratto conto bancario, che evidenzia un saldo finale di euro 144,00), la contabilità del ‘bilancio domestico’, limitatamente alle operazioni che hanno come contropartita il conto n. 9433, presenta ‘ un perfetto parallelismo tra il movimento bancario risultante da estratto conto e il movimento bancario da bilancio domestico ‘ , al netto di alcune scritture di rettifica contabile a mezzo delle quali erano state modificate/corrette imputazioni precedentemente effettuate ; dall’altro , che le censure circa le valutazioni operate dalla corte territoriale in ordine al contenuto della trascrizione del file della registrazione esistente sul dvd, si risolvono in una contestazione di accertamenti di carattere fattuale, evidentemente inammissibili in questa sede di legittimità .
In conclusione , quindi, l’odierno ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente.
Va disattesa, invece, la richiesta di quest’ultima, contenuta nella sua memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. del 26 febbraio 2026, volta ad ottenere la refusione anche delle spese del procedimento ex art. 373 intrapreso da NOME COGNOME, con esito negativo, innanzi alla Corte di appello di Milano.
Invero, benché competa certamente a questa Corte un tale incombente, come affermato, del resto, da oltre un trentennio dalla giurisprudenza della stessa ( cfr., ex aliis , Cass. n. 7520 del 2001, Cass. nn. 3341 e 7248 del 2009; Cass. n. 16121 del 2011; Cass. n. 19544 del 2015; Cass. n. 6792 del 2024; Cass. n. 25283 del 2025), Cass. n. 7520 del 04/06/2001 Rv. 547226 -01; Cass. n. 3780 del 16/04/1987 Rv. 452701 – 01), tuttavia, affinché sia rispettato il principio del contraddittorio, tale richiesta è esaminabile a condizione che la parte interessata produca, nei termini di cui all’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., una specifica e documentata istanza, comprensiva dei relativi atti (nella specie, invece, totalmente mancanti), in modo da offrire alla controparte la possibilità di interloquire sul punto ( cfr . Cass. n. 6792 del 2024; Cass. n. 3341 del 2009).
4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi
confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente ( cfr . Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva ‘tenuta’ del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni p er discostarsi dalla suddetta previsione legale ( cfr ., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), il ricorrente suddetto va condannato, nei confronti della costituitasi parte controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 8.000 ,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
4.2. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna il medesimo ricorrente al pagamento della somma di € 8.000,00 in favore della costituitasi parte controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di NOME COGNOME,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME