Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35218 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35218 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16348/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonchè contro
DEL COGNOME NOME, DEL COGNOME NOME, DEL COGNOME NOME;
-intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 3132/2021 depositata il 23/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con decreto ingiuntivo n. 3614/2010, il Tribunale di Vicenza intimava a RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) il pagamento in favore del ricorrente, NOME COGNOME, della somma di euro 166.271,90, a titolo di liquidazione delle sue polizze vita scadute.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la compagnia assicurativa, assumendo che nulla era dovuto per mancanza di prova del credito, non avendo l’ingiungente prodotto le polizze in originale né denuncia di smarrimento e neppure i versamenti dei premi periodici, fondando la sua pretesa unicamente sugli estratti conto della stessa compagnia non qualificabili però come riconoscimento di debito.
Su tali basi, chiedeva: i) la revoca e/o declaratoria di inefficacia e/o di nullità del decreto; ii) l’autorizzazione alla chiamata in causa dell’RAGIONE_SOCIALE di Vicenza e la subagenzia RAGIONE_SOCIALE, atteso che, all’esito di alcune verifiche, erano emerse numerose irregolarità nella gestione dei pagamenti
dei premi, per essere quindi manlevata di quanto eventualmente avesse dovuto versare all’COGNOME.
Quest’ultimo si costituiva ritualmente in giudizio contestando la fondatezza dell’opposizione attesa la pretestuosità delle tesi avversarie: a) avendo, da un lato, in ossequio al contratto, già dichiarato la perdita degli originali di polizza; b) dall’altro, che gli estratti conto, dai quali risultava l’avvenuta corresponsione dei premi, avevano valore di riconoscimento di debito e eventuali irregolarità contabili degli agenti assicurativi non potevano pregiudicare i suoi interessi.
Autorizzata la chiamata della RAGIONE_SOCIALE, questa rimaneva contumace.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, nel corso della quale era stata disposta una consulenza tecnica di ufficio, ma con esito negativo (avendo il consulente dichiarato l’impossibilità di stabilire, in assenza delle quietanze di pagamento, l’ammontare dei premi corrisposti dall’assicurato o per l’assicurato e quindi il quantum dovuto a titolo di riscatto delle polizze), con sentenza n. 778/2019, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso tale sentenza, il COGNOME COGNOME proponeva appello, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo, deduceva l’erronea interpretazione del Tribunale delle doglianze della compagnia, avendo questa contestato solo la provenienza dei pagamenti, non la loro esistenza. Con il secondo, censurava la sentenza per omesso esame dei documenti comprovanti il versamento dei premi, costituiti tra l’altro dagli estratti conto della stessa compagnia. Con il terzo, si doleva per non aver il Tribunale qualificato tali estratti come ricognizione di debito.
2.1. La Corte d’appello di Venezia con la sentenza n. 3132/2021, pubblicata in data 23 dicembre 2021, confermava la decisione di primo grado con conseguente condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite.
Ad avviso del Collegio, non v’era stata alcuna erronea interpretazione della domanda della compagnia, avendo quest’ultima, con l’opposizione, contestato al COGNOME COGNOME la mancanza di prova del pagamento dei premi.
Per cui, a fronte di tali contestazioni sarebbe stato onere dell’opposto provare la fondatezza della sua domanda con i versamenti dei premi.
Del resto, per espressa pattuizione contrattuale: a) solo la quietanza della compagnia assicurativa, intestata al contraente, avrebbe fatto piena prova dell’avvenuto pagamento del premio; b) il riscatto doveva essere pari al valore dei capitali assicurati in corrispondenza di ciascuno dei premi versati.
E tale prova, rilevava lo stesso Collegio, non era stata fornita.
D’altra parte, ad avviso del Collegio, alcun valore probatorio avevano gli estratti conto finalizzati unicamente ad informare il cliente dell’andamento dell’investimento.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello, articolando quattro motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
3.1. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per ‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza per cui, secondo la Compagnia, i premi non pagati/pagati da terzi non sono relativi alle polizze oggetto del presente giudizio ma ad altre polizze’.
In particolare, la Corte d’appello non avrebbe considerato che i premi delle polizze sono stati pagati dal COGNOME con soldi che deriverebbero dalla liquidazione di altre polizze i cui premi erano
stati pagati da terzi. La richiesta della Compagnia di esibizione delle quietanze dei premi pagati sarebbe esplorativa e, ‘soprattutto, gli attribuiva un onere probatorio che non doveva competergli alla luce delle stesse allegazioni di RAGIONE_SOCIALE e della documentazione agli atti’.
4.2. Con il secondo motivo, censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’affermazione, da parte della Compagnia, contenuta nella documentazione agli atti, del pagamento dei premi di polizza da parte dello RAGIONE_SOCIALE.
4.3 . Con il terzo motivo, si prospetta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto COGNOME sarebbe stato gravato di un onere probatorio che non gli competeva.
La Corte di appello di Venezia avrebbe erroneamente rilevato che NOME non aveva fornito la prova del pagamento dei premi di polizza, trattandosi di onere gravante sulla Compagnia, tenuta a dover provare che i premi non erano stati versati o erano stati versati da altri soggetti.
4.4. Con il quarto motivo, censura la decisione di primo grado per ‘mancata applicazione dell’art. 1362 c.c. sulla interpretazione dei documenti nn. 5 e 6 e, conseguentemente, errata applicazione dell’art. 2697 c.c.’.
Il Giudice del gravame, nell’esaminare tali documenti, non avrebbe fatto corretta applicazione della regola ermeneutica secondo la quale i contratti (e gli atti unilaterali) vanno interpretati secondo il loro senso letterale e le parole utilizzate nei documenti nn. 5 e 6 erano palesemente volte a evidenziare la complessiva somma dei premi pagati dal COGNOME e il valore di liquidazione associato a tale somma.
5.1. I primi due motivi -da esaminarsi congiuntamente – sono inammissibili.
La Corte di appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto dal l’ COGNOME per le medesime ragioni espresse dal Tribunale, condividendole e facendole proprie nella motivazione, statuendo, sulla base dello stesso iter logico-argomentativo, che il gravame era infondato per non aver l’assicurato dimostrato di aver pagato i premi producendo la quietanza della compagnia, allo stesso intestata. Unico documento che, sulla base delle condizioni di polizza, avrebbe fornito piena prova del pagamento, con conseguente diritto alla liquidazione delle polizze.
Ciò posto, va osservato, in via di per sé assorbente, che nell’ipotesi di ‘doppia conforme’ (come nella specie), prevista dall’art. 348 -ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le altre: Cass. n. 5947/2023). Un siffatto onere non è stato assolto dal ricorrente; e, del resto, lo stesso ricorso, nel suo complessivo argomentare, dà conforto alla circostanza dell’identità delle ragioni di fatto su cui si fondano entrambe le sentenze di merito.
5.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.
E’ i nammissibile là dove insiste su critiche alla sentenza impugnata che riprendono quelle già scrutinate in precedenza.
E’, comunque, infondato in iure , giacché nei rapporti fra assicuratore e assicurato, il primo non ha l’onere di provare il fatto su cui si basa la sua contestazione relativa alla tempestività del pagamento del rateo di premio; si tratta infatti di una contestazione afferente al diritto dell’assicurato, cui incombe provare la sussistenza dei presupposti per farlo valere (Cass. n. 2818/1993; Cass. n. 11946/2006).
E, nella specie, l’accertamento del giudice del merito, armonico rispetto a detto principio, è nel senso della mancata produzione in giudizio, da parte dell’attore assicurato, delle quietanze emesse dall’assicuratore e comunque di documenti idonei a dimostrare l’ avvenuto pagamento dei premi periodici, così venendo meno all’onere probatorio sullo stesso gravante ai sensi dell’art. 2697 c.c.
5.3. Parimenti inammissibile e, comunque, infondato è il quarto motivo di ricorso.
E’ inammissibile, in quanto le censure aggrediscono non proprio l’errore del giudice del merito nell’applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ma, piuttosto, il risultato interpretativo cui è pervenuto il giudice di merito nella lettura del contratto di assicurazione; approdo, questo, insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non veicolato dal ricorrente (tra le molte: Cass. n. 2465/2015).
E’, comunque, infondato poiché la Corte territoriale ha fornito un’interpretazione dei documenti nn. 5 e 6 in termini assolutamente consentanei con la documentazione acquisita e con le condizioni di polizza, che espressamente disponevano che la liquidazione avvenisse solo dietro esibizione di quietanze rilasciate dalla compagnia e intestate all’assicurato
Pertanto, la decisione impugnata si fonda su un iter -argomentativo rispondente alle regole legali di ermeneutica contrattuale, governate dai criteri dettati dagli artt. 1362 e 1363 c.c., che riservano al giudice del merito l’interpretazione del contratto, dovendo questi indagare su quale sia stata la comune intenzione dei contraenti, partendo dal significato letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, per poi mettere in correlazione le singole clausole ai sensi dell’art. 1363 c.c., al fine di chiarirne il significato (tra le molte: Cass. n. 14882/2018).
6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza. Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi euro 7.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza