Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26362 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29665/2022 R.G.
proposto da
3B DEI RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
NOME, con domicilio digitale EMAIL unitamente all’AVV_NOTAIO (EMAIL)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza n. 1536 del 28/9/2022 del Tribunale di Treviso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1 /7/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-la RAGIONE_SOCIALE -munita di titolo esecutivo giudiziale nei confronti della propria debitrice RAGIONE_SOCIALE (segnatamente, la sentenza n. 1802/2013 della Corte d’appello di Palermo , che condannava la convenuta al risarcimento dei danni derivanti dal suo inadempimento contrattuale) -pignorava presso il terzo RAGIONE_SOCIALE il presunto credito della RAGIONE_SOCIALE, scaturente da un contratto di assicurazione della responsabilità c ivile stipulato dall’esecutata con la compagnia assicuratrice; in particolare, l’odierna ricorrente sottoponeva ad espropriazione forzata il diritto (di credito) dell’esecutata ad essere tenuta indenne dall’assicuratore dalle conseguenze patrimoniali del fatto illecito cagionato alla stessa 3B;
-nella procedura esecutiva la RAGIONE_SOCIALE rendeva una dichiarazione di quantità negativa, contestata dalla creditrice;
-il g iudice dell’esecuzione, delibando la questione ai sensi dell’art. 549 cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 20, n. 4, L. 24 dicembre 2012, n. 228), con l’ordinanza del 20/6/2015, escludeva che la RAGIONE_SOCIALE fosse debitrice della società esecutata;
-la 3B proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. avverso la suddetta ordinanza e, all’esito della fase sommaria dell’opposizione esecutiva, veniva fissato termine al 13/5/2016 per l’introduzione del giudizio di merito ;
-il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 3014 del 15/12/2016, dichiarava improcedibile l’opposizione agli atti esecutivi, affermando che nel giudizio di merito i termini a comparire e per l’iscrizione a ruolo della causa sono ridotti della metà e che la tardiva costituzione dell’opponente, da equipararsi a una mancata costituzione, implicava la pronuncia di chiusura in rito;
-l ‘impugnazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era accolta da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24224 del 30/09/2019, che cassava la decisione di merito e rinviava al Tribunale di Treviso per un nuovo esame dell’opposizione ;
-riassunto il giudizio, il giudice di Treviso, con la sentenza n. 1536 del 28/9/2022, respingeva l’opposizione e confermava la menzionata ordinanza del giudice dell’esecuzione ;
-per quanto qui rileva, il Tribunale così spiegava la propria decisione: «RAGIONE_SOCIALE rendeva la dichiarazione di terzo di cui all’art. 547 c.p.c., nei seguenti termini: ‘dichiara che la Medesima, ferme e ribadite le riserve e le eccezioni in merito alle condizioni di operatività della garanzia assicurativa prestata in favore della società RAGIONE_SOCIALE con polizza n. 039803564 in relazione al sinistro ed alle statuizioni di cui alla sentenza n. 1802/2013 della Corte d’Appello di Palermo aziona ta nel presente procedimento esecutivo, ha partecipato all’Assicurato ed al suo legale, l’AVV_NOTAIO di Rimini, la disponibilità, senza che ciò implichi a qualsiasi titolo riconoscimento alcuno, al pagamento della somma di Euro 154.937,07 a saldo e stralcio e a totale definizione del sinistro n. 888.1999.50456 ed a totale esaurimento dell’obbligazione derivante dalla polizza assicurativa n. 039803564′. Secondo RAGIONE_SOCIALE dalla dichiarazione sopra riportata emergerebbero due elementi decisivi: la conferma dell’esistenza della polizza assicurativa n.039803564 richiamata nell’atto di pignoramento presso terzi quale fonte negoziale del credito di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della compagnia assicuratrice e la circostanza che l’obbligazione derivan te da tale polizza non fosse già stata estinta, avendo dato atto RAGIONE_SOCIALE dell’apertura del sinistro, non ancora definito. Avrebbe quindi errato il COGNOME.COGNOME nel ritenere insussistente l’obbligazione di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che quest’ ultima non fosse debitrice della società esecutata e dichiarando, per l’effetto, estinto il processo esecutivo. L’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta avverso tale ordinanza non è fondata. Infatti, se da un lato risulta documentalmente
(doc. 2 parte attrice) che la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1802/2013 avesse accolto una domanda risarcitoria nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (domanda peraltro proposta dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, atteso che tale pronuncia costituisce il titolo esecutivo azionato), emerge tuttavia dalla sentenza in questione che RAGIONE_SOCIALE non fosse stata parte di tale processo, non essendo stata proposta dalla società assicurata chiamata in garanzia con richiesta di manleva nei confronti dell’assi curazione. La sentenza in questione non prova quindi la sussistenza dell’obbligazione della società assicuratrice di tenere indenne RAGIONE_SOCIALE nell’ipotesi poi concretizzatasi -di sua condanna risarcitoria. Né un riconoscimento di tale obbligazio ne si può ricavare dalla dichiarazione di terzo di cui all’art. 547 c.p.c. sopra riportata che, al contrario, pur non contestando l’esistenza della polizza, mantiene ferme ‘le riserve e le eccezioni (evidentemente già sollevate) in merito alle condizioni di operatività della garanzia assicurativa prestata in favore della società RAGIONE_SOCIALE con polizza n. 039803564′ e si limita a dare atto di avere formulato una proposta a mero titolo transattivo, ribadendo: ‘senza che ciò implichi a qualsiasi titolo ric onoscimento alcuno’. Orbene, a fronte delle contestazioni sollevate dalla compagnia, la creditrice esecutante avrebbe avuto l’onere non solo di produrre la polizza assicurativa in questione, per consentire di accertarne i termini di operatività, ma anche e quest’ultimo rilievo rende irrilevante l’istanza formulata da RAGIONE_SOCIALE ex art. 210 c.p.c. diretta all’acquisizione di tale documento – ricostruire nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE la vicenda che avrebbe originato il debito risarcitorio, di cui non fa invece alcuna menzione, rendendo quindi impossibile accertare, n ell’ambito di questo procedimento, la copertura di polizza e la sussistenza o meno dell’obbligo di indennizzo. L’attrice non ha però assolto tale onere probatorio.»;
-avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi;
-resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, mentre non svolgeva difese nel giudizio di legittimità la RAGIONE_SOCIALE;
-all ‘ esito della camera di consiglio del l’ 1/7/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1917 cod. civ., perché «il Giudice a quo sbaglia nel ritenere che l’obbligazione (oggetto dell’accertamento ex art. 549 c.p.c.) del terzo pignorato, RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto discendere dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo (sent. n. 1802/13), nel cui relativo processo avrebbe dovuto essere chiamata in garanzia la società assicuratrice», posto che «l’obbligazione dell’assicuratore relativa al pagamento dell’indennizzo distinta ed autonoma rispetto all’obbligazione di risarcimento cui l’assicurato (nella specie, RAGIONE_SOCIALE) è tenuto nei confronti del danneggiato», sicché «l’obbligazione pertanto, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo grado, deriva dalla polizza assicurativa e non dalla sentenza»; «in secondo luogo, l’obbligazione dell’assicuratore ha per oggetto il rimborso delle somme che al terzo danneggiato debbono essere pagate dall’assicurato, sicché diventa liquida ed esigibile solo nel momento in cui vengono accertate, giudizialmente (come nel nostro caso) o negozialmente, la responsabilità dell’assicurato e l’ammontare delle somme dovute al t erzo da tale momento l’assicuratore è tenuto all’adempimento della propria obbligazione»; «in terzo luogo … Non vi era dubbio, dunque, che il credito derivante dalla polizza assicurativa poteva essere sottoposto a pignoramento»;
-la censura, articolata in tre profili, è inammissibile perché eccentrica rispetto alla ratio decidendi ;
-infatti, in relazione alle doglianze svolte, è bene precisare che con la sentenza impugnata (la cui motivazione è sopra parzialmente riportata) il giudice di merito non ha affermato che il credito dell’indenni zzo assicurativo nei confronti della compagnia assicuratrice della responsabilità civile è impignorabile oppure che costituisce ostacolo alla sua espropriazione la carenza dei requisiti di liquidità/esigibilità, né ha sostenuto che il predetto credito sorge dalla sentenza resa contro l’assicurato e in favore del danneggiato;
-al contrario, il Tribunale di Treviso ha inequivocabilmente statuito che la 3B ha mancato di provare gli elementi costitutivi del preteso credito dell’esecutato nei confronti del terzo pignorato («L’attrice non ha però assolto tale onere probatorio»), i quali non potevano essere desunti dalla sentenza azionata come titolo esecutivo -perché resa in un giudizio al quale la RAGIONE_SOCIALE non aveva preso parte -, né dalla dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. -che non contiene alcun riconoscimento di debito -, né dalla polizza assicurativa -non prodotta (con conseguente impossibilità di verificare la sua operatività, che era oggetto di contestazione dalla compagnia) e, comunque, di per sé inidonea a dimostrare la responsabilità civile della RAGIONE_SOCIALE (e, cioè, il rischio che costituisce oggetto della copertura assicurativa e, quindi, dell’indennizzo) ;
-col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «si assumono violate le seguenti disposizioni di diritto sostanziale e processuale: artt. 2697 c.c., 115 e 112 c.p.c.», in quanto il giudice di merito, nonostante la mancata contestazione circa l’esistenza della polizza e l’apertura del relativo sinistro, ha considerato come eccezione «una semplice difesa rimasta soltanto un’affermazione labiale contenuta nella dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. (‘ferme e ribad ite le riserve e le eccezioni in merito alle condizioni di operatività della garanzia assicurativa prestata in favore della società RAGIONE_SOCIALE con polizza n. 039803564
in relazione al sinistro… n.888.1999.50456 ed a totale esaurimento dell’obbligazione derivante dalla polizza assicurativa n. 039803564′)»; inoltre, secondo la ricorrente, il Trib unale ha invertito l’onere della prova e omesso di porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificatamente contestati da RAGIONE_SOCIALE, dopo che 3B aveva provato «il fatto costitutivo dell’obbligo del terzo (nella specie, l’esistenza dell a polizza assicurativa)» e sarebbe spettato al terzo pignorato l’onere di dimo strare di avere estinto l’obbligazione prima del pignoramento o la sua insussistenza;
-anche il secondo motivo è inammissibile;
-in primo luogo, il ricorso -nella parte in cui si deduce la non contestazione di circostanze di fatto -è lacunoso (e, come tale, irrispettoso dell’art. 366 cod. proc. civ.) , perché non indica la sede processuale in cui sono state introdotte dette circostanze, non trascrive i relativi passaggi argomentativi, non riporta il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi e, così, impedisce alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15058 del 29/05/2024);
-in ogni caso, la censura formulata manifesta un evidente fraintendimento della sentenza impugnata: il giudice di merito non ha affatto invertito l’onere probatorio, ma reputando come contestata l’operatività della polizza (ed è palesemente inammissibile la richiesta, avanzata col ricorso per cassazione, di rivalutazione della portata dell’eccezione) ha correttamente preteso che fosse la creditrice a dimostrare la sussistenza del credito pignorato, il quale -come già esposto in relazione al primo motivo -non discende dalla mera esistenza della polizza, bensì dalla configurabilità della responsabilità civile dell’assicurata, la quale non è stata provata nei confronti della compagnia assicuratrice;
-in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-all’i nammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,