Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31720 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31720 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 774/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2837/2020 depositata il 29/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La venditrice RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Tribunale di Verona un decreto ingiuntivo nei confronti dell ‘acquirente RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del saldo del prezzo, pari a € 13.845,58, relativo alla vendita di un cilindro essiccatore usato del valore
complessivo di € 57.000. L’acquirente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e, nel merito, ne chiedeva la revoca e la condanna della venditrice al risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta.
Il Tribunale di Verona rigettava l’opposizione, poiché riteneva che i documenti prodotti dal l’acquirente (in particolare, due comunicazioni di posta elettronica) non fossero idonei a provare l’esistenza dei vizi. La Corte di appello ha riformato la pronuncia di primo grado, rivalutando una delle comunicazioni di posta elettronica e addossando alla venditrice l’onere di provare l’inesistenza dei vizi. Su questa base ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la venditrice a restituire la somma ricevuta in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
Ricorre in cassazione la venditrice con tre motivi di ricorso, illustrati da memoria. Resiste l’acquirente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1460 c.c., 112 e 113 c.p.c. con la seguente argomentazione: la Corte di appello ha errato nel riqualificare d’ufficio l’opposizione dell’acquirente come eccezione di inadempimento. Quest’ultima non è stata mai formulata specificamente né argomentata dall’acquirente, che si è limitata a proporre una domanda di risarcimento dei danni. Poiché l’eccezione di inadempimento non è rilevabile d’ufficio ma richiede una manifestazione di volontà della parte, la sentenza è viziata da ultrapetizione.
Il motivo è infondato.
Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente le difese delle parti in base ai fatti allegati, nei limiti dettati dal rispetto dell’art. 112 c.p.c. La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste ove il giudice ometta di pronunciarsi su una domanda o una eccezione, oppure si pronunci su una domanda o un’eccezione non proposte dalla parte ,
travisando l’effettivo contenuto dell ‘atto della parte (tra le tante, Cass. 19214/2023). Un corollario di ciò è che la violazione dell’art. 112 c.p.c. investe unicamente l’ambito oggettivo su cui cade la pronuncia (il thema decidendum: domande ed eccezioni) e non anche le ragioni di diritto e di fatto a fondamento della decisione (in questo senso, Cass. 1616/2021).
Nel caso di specie, non si versa nella violazione d ell’art. 112 c.p.c., poiché lo stesso ricorso, a pag. 4, dà atto che la compratrice , cioè ‘ la società opponente RAGIONE_SOCIALE.spiegava, altresì, domanda riconvenzionale per la dichiarazone dell’inesatto adempimento contrattuale dell’RAGIONE_SOCIALE e per l’effetto richiedeva la condanna di quest’ultima al pagamento a titolo di risarcimento del danno di euro 46.307,45 ‘ . Pertanto, il giudice ben ha potuto desumere dal contenuto dell’atto di parte la base di allegazioni per argomentare la «ragione di diritto» (impiegando il linguaggio di Cass. 1616/2021) che si fonda sull ‘art. 1460 c.c.
– Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1460, 1490 e 2697 c.c., censurando la sentenza in epigrafe nella parte in cui afferma che: «A fronte dell’eccezione d’inadempimento, sarebbe spettato alla venditrice provare e non semplicemente allegare che i vizi fossero dovuti a un intervento della compratrice o di terzi».
Questo motivo è fondato.
Con l’a ffermazione censurata, la Corte di appello muove dal presupposto che la consegna di una cosa viziata -posta dal compratore a fondamento dell ‘azione di gara nzia ex art. 1492 c.c. costituisca inesatto adempimento di un’obbligazione e quindi sia compresa nell’ambito applicativo dei principi fissati in generale da Cass. SU 13533/2001 in materia di prova dell’inesatto adempimento delle obbligazioni. In altri termini, la Corte territoriale reputa che il compratore debba solo allegare il vizio e che gravi sul venditore la prova del proprio esatto adempimento, cioè che egli
debba provare l’i nesistenza dei vizi al momento della consegna (nel caso di specie la Corte di appello ritiene infatti che era la venditrice a dover provare che i vizi del cilindro essiccatore erano dovuti ad interventi della compratrice o di terzi, quindi successivi alla consegna).
Tale argomomentazione, però, contrasta con Cass. SU 11748/2019 (alla quale si dà qui seguito), che ha escluso che la disciplina del riparto dell’onere della prova nelle azioni edilizie sia coperta dai principi fissati dalla Cass. SU 13533/2001, poiché la vendita non pone a carico del venditore un obbligo di prestazione relativo all’inesistenza di vizi. Piuttosto, la consegna di una cosa viziata costituisce imperfetta attuazione del risultato traslativo e l’onere della prova di tale imperfezione ricade sul compratore, anche in base al criterio della vicinanza della prova, oltre che sulla scorta della regola generale sull’onere della prova ex art. 2697 c.c. In altre parole, l’esistenza del vizio è fatto la cui prova è più vicina al compratore, in quanto egli, avendo accettato la consegna, ha la materiale disponibilità della cosa, necessaria per gli accertamenti. Inoltre, la prova dell’esistenza del vizio è una prova positiva, quindi più agevole di quella (negativa) dell’inesistenza del vizio. Infine, l’esistenza del vizio è fatto costitutivo dei diritti del compratore ex art. 1492 c.c. e quindi è lui ad essere gravato del relativo onere della prova.
L’erronea impostazione (secondo la quale è la venditrice ad essere gravata dell’onere di provare l’inesistenza dei vizi) ha minato la tenuta logica degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte di appello, in particolare ha reso ambigua e necessitante di ulteriori approfondimenti in sede di giudizio di rinvio la ricostruzione del contenuto della comunicazione di posta elettronica del 1/10/2014, pur persuasivamente ricondotta alla venditrice, ove la Corte da un lato dà atto che la venditrice nega che quanto «accaduto al cilindro» sia imputabile a lei, dall’altro desume che la
venditrice abbia riconosciuto l’esistenza di alcuni vizi, nel senso che «per alcuni ammette la propria responsabilità, per altri la nega ma comunque riconosce il vizio. Il riconoscimento, a prescindere dall’assunzione di responsabilità, esclude la possibilità di eccepire la decadenza prevista dall’art. 1495 c.c.» (cfr., sentenza, p. 8). Nel giudizio di rinvio si tratterà di chiarire se – e eventualmente in che limiti (cioè rispetto a quali vizi) -tale comunicazione abbia anche una valenza confessoria idonea ad esonerare la compratrice dal provare l’esistenza dei vizi . Quanto all’altro argomento difensivo fatto valere dalla controricorrente, cioè l’assunzione da parte della venditrice di una garanzia di buon funzionamento della cosa ex art. 1512 c.c., non se ne scorge la trattazione da parte della Corte di appello, per cui il profilo avrebbe dovuto trarsi ad oggetto di un ricorso incidentale, eventualmente per omissione di pronuncia.
-L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo motivo (ove si denuncia omessa pronuncia sulla domanda, proposta in via subordinata dalla venditrice e riproposta in appello, di accertare comunque il proprio credito nei confronti della compratrice, anche per una somma diversa).
-Il giudice di rinvio -che si individua nella Corte di appello di Venezia, in diversa composizione – deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME