Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8313 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8313 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 116/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in BOLOGNAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende; – ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso SENTENZA di TRIBUNALE RAVENNA n. 358/2021 depositata il 11/05/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di Ravenna in opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa il 15.03.2019 dal Prefetto RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Ravenna, a séguito
del verbale di contestazione redatto dalla RAGIONE_SOCIALE per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 157, commi 6 e 8 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada, ‘ CdS ‘ ) per sosta RAGIONE_SOCIALE‘autovettura in area parcometro senza esposizione del ticket .
L’opposizione si fondava sul fatto che il parcometro non era abilitato al pagamento con carta di credito, come invece imposto dal comma 901 RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, a far data dal 1 luglio 2016, estendeva l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui al comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) a tutti i soggetti che effettuano le attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, inclusa la pubblica amministrazione.
1.1. Il Giudice di Pace di Ravenna, rilevata la contumacia RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, con sentenza n. 631/2019 accoglieva l’opposizione e annullava l’ordinanza-ingiunzione compensando integralmente le spese.
Avverso detta pronuncia interponeva appello il RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, accoglieva il gravame osservando che dalla parte motiva del provvedimento opposto si evince che, all’epoca dei fatti in contestazione, i parcometri installati sul territorio comunale di RAGIONE_SOCIALE erano tutti abilitati a ricevere pagamenti anche con carte di credito. Del resto, l’opponente non contestava un cattivo funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘apparecchiatura, e comunque l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa presenza di un parcometro non abilitato o malfunzionante sarebbe stato a suo carico.
Avverso detta pronuncia ricorreva per la cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidando il ricorso a due motivi.
In data 27.01.2022 il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE faceva pervenire atto di costituzione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. sulla ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, nonché degli artt. 3, 22 e 23 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Osserva il ricorrente, poichè il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio che investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento, e poiché una volta formulata l’opposizione non si discute propriamente RAGIONE_SOCIALE‘atto ma RAGIONE_SOCIALEa fattispecie produttiva RAGIONE_SOCIALE‘effetto, l’Amministrazione viene a rivestire dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice: ad essa incombe, dunque, l’obbligo di fornire la prova adeguata RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa sua pretesa, dimostrandone i fatti costitutivi. All’opponente spetta, invece, comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi RAGIONE_SOCIALE‘effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Nel caso di specie, a fronte RAGIONE_SOCIALEa corretta allegazione RAGIONE_SOCIALE‘opponente riguardo la non abilit azione del parcometro al pagamento mediante carta di credito, l’amministrazione -non costituitasi in primo grado – ha omesso di produrre gli atti relativi all’accertamento: ciò avrebbe dovuto comportare ex se la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza-ingiunzione.
Con il secondo motivo si deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2700 cod. civ. sulla fidefacienza di quanto attestato dal pubblico ufficiale nell’ordinanza ingiunzione e, quindi, per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. sulla ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la pronuncia
impugnata laddove ha ritenuto che la prova dei fatti dovesse ricavarsi dalle deduzioni motivazionali contenute nell’ordinanza-ingiunzione. A giudizio del ricorrente, invece, la mancata produzione del verbale di contestazione impedisce di ritenere provati i fatti di causa.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto da un lato si censura la corretta distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, dall’altro si lamenta il mancato assolvimento degli oneri probatori a carico RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione.
Essi sono entrambi infondati.
Come affermato dallo stesso ricorrente nel primo motivo di gravame, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l’opposizione, non si discute propriamente RAGIONE_SOCIALE‘atto ma RAGIONE_SOCIALEa fattispecie produttiva RAGIONE_SOCIALE‘effetto, perché – nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni -spetta alla PRAGIONE_SOCIALE. dimostrare i fatti costitutivi ed all’opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi RAGIONE_SOCIALE‘effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384 -02). La corretta distribuzione degli oneri di prova trova, tuttavia, ulteriore specificazione nel consolidato principio per cui è sufficiente la prova RAGIONE_SOCIALEa condotta commissiva od omissiva contemplata dalla norma, dovendosi -in tal caso -presumere la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo in capo al trasgressore (cfr. sul punto, ex multis , Cass. Sez. U, Sentenza n. 10508 del 06/10/1995, Rv. 494184; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26306 del 07/11/2017, non massimata). L’onere RAGIONE_SOCIALEa prova che la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto «tutto il possibile per osservare la legge», cosicché «nessun rimprovero possa essergli mosso», rimane a carico RAGIONE_SOCIALE‘agente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16 320 del 12/07/2010, Rv.
614381; conf. da: Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015, Rv. 636814; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019, Rv. 656323; Cass. Sez. 2, n. 277 del 07.01.2022).
Nel caso di specie, riguardante la contestazione per sosta RAGIONE_SOCIALE‘autovettura in area parcometro senza esposizione del ticket , una volta installati i parcometri secondo le prescrizioni normative, inclusa l’abilitazione al pagamento con carta di credito, l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa P.A. di fornire la prova adeguata RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa sua pretesa si esaurisce nella dimostrata violazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘intimato ; spettava, dunque, al ricorrente di dare prova dei fatti impeditivi del pagamento, che non si sarebbe comunque esaurita nella dimostrazione del malfunzionamento o non funzionamento del pagamento mediante carta di credito, bensì avrebbe dovuto estendersi alla impossibilità di qualsiasi modalità di pagamento, incluso il versamento del danaro contante, posto che il non essere in possesso di altro mezzo di pagamento (p.e., moneta) non costituisce esimente rispetto alla sosta RAGIONE_SOCIALE‘autovettura in area destinata esclusivamente a parcometro senza esposizione del ticket .
Il Collegio rigetta il ricorso, con correzione in parte qua RAGIONE_SOCIALEa motivazione resa dalla sentenza del Tribunale di Ravenna , ex art. 384 cod. proc. civ.
Non si procede alla determinazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio avendo il RAGIONE_SOCIALE depositato solo atto di costituzione per poter prendere parte ad eventuale discussione pubblica, per cui nella sostanza non ha svolto attività difensiva.
Va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda