Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18124 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18124 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
RESPONSABILITA’ CIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12454/2022 R.G. proposto da
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE PUBBLICA RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
Avverso la sentenza n. 5941/2022 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il giorno 20 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME domandò la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 450 (ovvero del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia) a titolo di ristoro dei danni cagionati all’autovettura di sua proprietà (segnatamente, alla carrozzeria della fiancata laterale sinistra) nel periodo (tra il 5 e il 10 settembre 2009) in cui il veicolo era stato affidato in custodia, a titolo oneroso, all’autorimessa gestita dalla società convenuta;
su istanza della convenuta, venne disposta ed espletata la chiamata in causa, a scopo di manleva, della RAGIONE_SOCIALE S.p.A.RAGIONE_SOCIALE
all’esito del giudizio di prime cure, l’adito giudice di pace di Roma rigettò la domanda attorea con sentenza n. 37515 del 2012;
sul rilievo dell’inferiorità ad euro 1.100 del valore della causa, l’appello interposto da NOME COGNOME venne dichiarato inammissibile dal Tribunale di Roma, con pronuncia però, a seguito di ricorso per cassazione dell’originario attore, poi cassata con rinvio da questa Corte con la ordinanza del 12 febbraio 2018, n. 3290;
riassunta la lite, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14347/2019, rigettò l’appello;
avverso detto provvedimento, NOME COGNOME propose istanza di revocazione per errore di fatto ex art. 395 cod. proc. civ.;
nell’attiva resistenza della compagnia assicuratrice, la decisione in epigrafe indicata ha:
(i) ravvisato un errore di fatto revocatorio nell’aver affermato l’inesistenza nel fascicolo processuale di un documento (la fattura attestante l’esborso sopportato per la riparazione del veicolo) e, per l’effetto, revocato la sentenza n. 14373/2019 del me desimo Tribunale;
(ii) nel merito, rigettato nuovamente l’appello avverso la sentenza n. 37515/2012 del giudice di pace, così motivando: « alla luce delle divergenti deposizioni dei due testi di parte convenuta e del teste di parte attrice, tutti non particolarmente attendibili avendo rapporti a
diverso titolo con le parti in causa, ritiene il giudicante che la parte attrice non abbia assolto all’onere probatorio che su essa incombeva, ovvero del nesso causale tra la custodia nell’autorimessa e il danno lamentato all’autovettura di sua proprietà »;
ricorre per cassazione NOME COGNOME per plurimi motivi; resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE non svolge difese in grado di legittimità la RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
con esposizione di non agevole intellegibilità, siccome non immune da tautologie e affastellamenti di concetti in iure disomogenei, il ricorso denuncia, sotto plurimi profili, violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 324 cod. proc. civ. e degli artt. 1176, 1766 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., nonché omessa valutazione di circostanze determinanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.;
in particolare, parte ricorrente imputa al giudice territoriale di aver accantonato « le dichiarazioni del teste oculare di parte attrice sig.ra NOME COGNOME moglie del COGNOME, che era insieme al marito al momento del ritiro della macchina e che aveva confermato di avere rilevato, in tale frangente, che l’autovettura aveva subito dei danni »;
deduce, poi, che « sull’accertamento dell’ an debeatur, anche con riguardo alla sussistenza del nesso causale » si era formato il giudicato per effetto della sentenza del Tribunale n. 14347/2019, « revocata in ordine alla sola prova del quantum»;
lamenta inoltre un’inversione dell’onere della prova sul nesso causale, correlata alla responsabilità ex recepto invocata nella specie: « in caso di danni materiali riportati dall’automobilista alla propria
autovettura durante il parcheggio di essa in apposita area sussiste un contratto atipico di posteggio, cui si applica l’art. 1766 cod. civ. sul deposito pertanto in caso di danni al veicolo, si configura la responsabilità contrattuale per inadempimento a carico della società gestrice il parcheggio era pertanto onere dell’autorimessa fornire la prova che l’evento dannoso cagionato alla cosa medesima non fosse a lei imputabile »;
precisa, sul punto, che « il depositante il quale lamenti che la cosa depositata abbia subito danni durante il deposito, ha solo l’onere di provare l’avvenuta consegna ed i danni subiti, dovendosi presumere che la cosa sia stata consegnata in buone condizioni, mentre è onere del depositario dimostrare che i deterioramenti o/e avarie siano da attribuirsi a cause esterne od alla natura stessa del bene »;
censura, infine, la sentenza per aver « omesso di valutare la circostanza determinate connessa alla mancata risposta ex art. 232 cod. proc. civ. » « nell’ambito del quadro probatorio costituito dalle dichiarazioni del teste NOME e dei documenti precostituiti » (in specie, la fattura di spesa) ed altresì « la circostanza determinante relativa all’aperto contrasto » tra le deposizioni dei testimoni di parte attrice e di parte convenuta;
le doglianze sono in parte inammissibili, in parte infondate; dei princìpi in tema di onere della prova nel contratto di parcheggio; degli effetti del positivo accoglimento dell’istanza di revocazione;
infondate, in primo luogo, la pretesa inosservanza del giudicato e quanto al primo aspetto, è già di per sé dirimente la considerazione per consolidato orientamento di legittimità, la revocazione travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di errore, sicché il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle rationes decidendi
della sentenza revocata: infatti, il giudizio rescissorio è nuovo e non la mera correzione di quello precedente, sicché la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell ‘ iter logico-giuridico espresso dalla decisione revocata (sul tema, cfr. Cass. 16/05/2017, n. 12215; Cass. 03/05/2004, n. 8326; Cass. 15/02/2001, n. 2181);
nello stesso senso depone – in intrinseca correlazione con il secondo profilo -il modo di atteggiarsi delle obbligazioni nascenti dal contratto atipico di parcheggio, al quale si applica la disciplina stabilita per il contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l ‘ obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata (da ultimo, Cass. 15/04/2021, n. 9895);
in forza di ciò, colui che invochi, a fini risarcitori, la responsabilità del depositario è tenuto a dimostrare:
(i) di aver affidato la res alla custodia del depositario;
(ii) che siffatta cosa abbia subito un pregiudizio suscettibile di valutazione economica (quale, in termini di danno emergente, un danneggiamento del bene che richieda la sopportazione di un costo per il ripristino della sua integrità o funzionalità);
(iii) che tale pregiudizio si sia verificato durante il tempo in cui la cosa era posta nell’autonoma sfera di controllo del depositario;
nella vicenda in esame, mentre con la sentenza n. 14347/2019 (nei limiti in cui questa Corte ne ha cognizione, in forza della riproduzione di essa – invero frammentaria e non integrale -, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio) il Tribunale capitolino rigettò la domanda attorea per difetto del l’elemento sub (ii), cioè a dire della prova di un esborso sostenuto per la riparazione di un danno al veicolo, la sentenza qui impugnata ha invece negato la responsabilità della autorimessa per insussistenza del requisito sub (iii);
tale è il significato da ascrivere all’affermazione – che rappresenta il perno della trama argomentativa della gravata decisione – per cui « parte attrice non ha assolto all’onere probatorio che su essa incombeva, ovvero del nesso causale tra la custodia nell’autorimessa e il danno lamentato all’autovettura di sua proprietà », così evidenziando che è mancata la dimostrazione che il (provato) danneggiamento alla vettura sia accaduto quando la stessa era parcheggiata in autorimessa;
diverse le motivazioni addotte nelle due pronunce del Tribunale di Roma a suffragio della reiezione della domanda di ristoro resta, anche per tale ragione, esclusa la prospettata violazione del giudicato;
del pari corretta risulta l’applicazione nel caso in esame delle regole sul riparto tra le parti dell’ onus probandi ;
inammissibili sono invece le contestazioni mosse dal ricorrente circa il corretto apprezzamento dei mezzi istruttori acquisiti;
in primis, inconferente è, al riguardo, l’evocazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.: il fatto decisivo per il giudizio considerato da questa norma è infatti da intendersi in senso storiconaturalistico, come concreto accadimento di vita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o -come nella specie risultanze probatorie (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279);
per altro verso, le rimostranze del ricorrente sono finalizzate a sollecitare questa Corte ad un riesame del compendio istruttorio acquisito nei gradi di merito, onde addivenire ad una ricostruzione della quaestio facti in termini differenti da quella operata dal giudice territoriale, compiti del tutto estranei alla funzione ed alla natura del giudizio di legittimità;
è appena il caso di rammentare, sul punto, come sia sottratta al sindacato della Corte di cassazione la valutazione delle prove operata
dal giudice di merito, siccome attività riservata in via esclusiva al suo discrezionale apprezzamento, attività che include la individuazione delle fonti del convincimento, il giudizio di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti (sul tema, Cass. 04/03/2022, n. 7187; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass. 17/01/2019, n. 1229);
il ricorso è, in definitiva, rigettato;
il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza;
atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 12 maggio 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME