Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34389 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34389 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 22975-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con procura speciale in calce al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio del difensore;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROMA, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata sempre ex lege presso i suoi Uffici in Roma, INDIRIZZO
– resistente –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1217/2018 depositata il 17 gennaio 2018;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13 febbraio 2024 dal Consigliere relatore Dott.ssa NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta depositata che terminava nel senso dell’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, depositato dinanzi al Giudice di pace di Roma, la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso l’ordinanza -ingiunzione n. NUMERO_DOCUMENTO con la quale il Prefetto di Roma respingeva il ricorso amministrativo presentato dalla società medesima avverso il verbale di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’art. 157, comma 6, per avere il conducente del veicolo di proprietà della ricorrente il giorno 27.11.2013 alle ore 15.36 circa in Roma sostato in INDIRIZZO senza esporre il titolo di pagamento, deducendo il difetto di motivazione e di sottoscrizione dell’ordinanza, la illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato per decorso del termine previsto dalla legge ai fini della notifica del verbale, la nullità della sanzione per difetto delle condizioni per l’applicazione della sanzione per violazione dell’art. 7, commi 6 e 8 C.d.S., la nullità della sanzione per difetto delle condizioni di legge per la regolarità dell’atto amministrativo.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della Prefettura di Roma, che si costituiva a mezzo di funzionario delegato, il giudice adìto, con sentenza n. 21242 del 2015, rigettava l’opposizione.
In virtù di impugnazione interposta dalla medesima originaria ricorrente, il Tribunale di Roma, non costituita la Prefettura di
Roma – U.T.G. di Roma, con sentenza n. 1217/2018, rigettava il gravame.
A sostegno della decisione adottata il Giudice dell’impugnazione rilevava che l’appellante in prime cure non aveva fornito alcuna attendibile prova in ordine alla dedotta violazione dell’art. 7, commi 6 e 8 C.d.S. e che l’asserita produzione fotografica in primo grado, non presente in atti, era totalmente ininfluente ai fini del decidere riguardando una delibera comunale di zonizzazione non coincidente con le foto di INDIRIZZO. Concludeva che spettava all’appellante fornire la dimostrazione dell’elemento costitutivo della propria pretesa.
Avverso la sentenza del Giudice di appello la stessa società ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.
La Prefettura di Roma, U.T.G. di Roma inizialmente è rimasta intimata.
Il ricorso -previa proposta stilata dal nominato consigliere delegato – è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla Sesta Sezione civile – 2. All’esito della camera di consiglio, fissata al 03.07.2019, con ordinanza interlocutoria n. 31435 del 2019 depositata il 02.12.2019, il procedimento è stato rimesso alla pubblica udienza dinanzi alla Seconda Sezione per mancanza dell’evidenza decisoria in relazione ai profili concernenti le modalità ed il luogo di notifica del ricorso.
Fissata pubblica udienza al 24.04.2023, in vista della quale l’Ufficio di Procura depositava le proprie conclusioni e parte ricorrente curava il deposito di memoria ex art. 378 c.p.c., la causa -in accoglimento delle conclusioni del P.G. – veniva rinviata a nuovo ruolo per disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Prefettura di Roma presso l’Avvocatura Generale dello Stato, adempimento che veniva assolto con notificazione in data 13.07.2023, in esito al quale l’Amministrazione ha depositato atto
di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
In prossimità della pubblica udienza del giorno 13 febbraio 2024 il Pubblico Ministero, in persona del dott. NOME COGNOME ha depositato memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso dell’accoglimento del ricorso.
Ha, altresì, curato il deposito di ulteriore memoria illustrativa parte ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione o la falsa applicazione dell’art. 7, comma 8 C.d.S. in relazione agli artt. 2697 c.c., 22 e 23 legge n. 689 del 1981 per avere il giudice del gravame posto a carico della Modit l’onere di provare le circostanze di cui al comma 8 dell’art. 7 d.lgs. n. 285/1992 a fronte della specifica contestazione di inesistenza nella zona di stalli liberi riservati alla sosta senza limitazione. Allo stesso modo graverebbe sulla Pubblica Amministrazione la produzione della delega del Prefetto ad un vice Prefetto per la emissione della ordinanza de qua.
La censura è fondata.
Per consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull’autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’opponente che lamenti la mancata riserva di un’adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova dell’esistenza della delibera che esclude la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell’art. 7, 8° co., del codice della strada (cfr. Cass. 3 settembre 2014 n. 18575; Cass. 23 luglio 2020 n. 15678).
Sulla scorta di tale affermazione, gli assunti dell’iniziale opponente, ricorrente in questa sede, concernenti l’inesistenza nella zona di cui alla contestata infrazione di stalli liberi riservati al parcheggio
gratuito, senza dubbio riveste rilevanza non solo perché costituiscono propriamente “fatti” da riscontrare debitamente, ma soprattutto in quanto “fatti” da riscontrare alla luce dell’onere probatorio gravante sull’Amministrazione comunale, finalizzato, propriamente, sia a dare ragione dell’adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, ai sensi dell’art. 7, 8° comma, prima parte, c.d.s., un’area adeguata destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, sia, in mancanza, a dar ragione dell’adozione dei provvedimenti amministrativi, segnatamente della Giunta comunale, atti a rendere inoperante l’obbligo (di riservare, cioè, un’area adeguata al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta) di cui allo stesso articolo in rapporto alle prefigurazioni di cui all’art. 7, 8° comma, seconda parte, c.d.s. (l’art. 7, 8° comma, c.d.s. che così dispone: “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”. L’8° co. dell’art. 7 c.d.s. è stato così modificato dall’art. 5, 1° co., lett. d), del d.lgs. n. 360/1993 con decorrenza dal 1° ottobre 1993).
Nella delineata prospettiva per nulla si giustifica l’affermazione del Tribunale secondo cui la presunta inesistenza delle zone destinate a parcheggio libero in uno specifico quartiere romano appare affermazione del tutto indimostrata, spettando all’appellante (originario ricorrente) fornire la dimostrazione dell’elemento costitutivo della propria pretesa (così sentenza d’appello, pag. 4), id est affermazione di cui la MODINT non aveva dato dimostrazione.
Invero il secondo giudice avrebbe dovuto, piuttosto, tener conto, specificamente, dell’onere probatorio gravante al riguardo sulla Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma, quale dianzi delineato, e riscontrarne, poi, il relativo assolvimento da parte dell’onerata.
In accoglimento del ricorso la sentenza del Tribunale di Roma va cassata con rinvio allo stesso Tribunale in persona di diverso magistrato, che si conformerà al principio secondo cui in relazione agli obblighi di cui all’art. 157, 6° comma, c.d.s. circa i luoghi nei quali è permessa la sosta, è onere della Pubblica Amministrazione sia dare prova dell’adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, una adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, sia, in mancanza, dare prova dell’adozione dei provvedimenti amministrativi, segnatamente della Giunta comunale, atti a rendere inoperante l’obbligo di cui all’art. 7, 8° comma, prima parte, c.d.s. (di riservare, cioè, un’area adeguata al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta) in rapporto alle prefigurazioni di cui all’art. 7, 8° comma, seconda parte, c.d.s.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata; rinvia il giudizio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che