Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4895 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4895 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 5212/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio de ll’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale conferita su foglio separato, dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta su foglio separato , dall’AVV_NOTAIO, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento a ll’ indirizzi di posta elettronica certificata indicato
Ciotti NOME
-intimato- avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2394/2023, depositata il 21/7/2023
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal AVV_NOTAIO
RILEVATO CHE:
Con contratto stipulato il 22/4/1999 l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cui subentrava la RAGIONE_SOCIALE, affidava alla società RAGIONE_SOCIALE (cui subentrava la società RAGIONE_SOCIALE) i lavori di ristrutturazione ed ampliamento del padiglione di malattie infettive per l’importo di lire 7.791.429.483.
Sorgevano difficoltà di esecuzione dell’ampliamento, a causa di carenze strutturali del fabbricato, con sospensione dei lavori per poi procedere alla redazione di una perizia di variante suppletiva, non essendo state rispettate le regole in ordine all’altezza dell’edificio. Con delibera del 31/12/2002 l’RAGIONE_SOCIALE approvava il progetto di variante e, nella medesima data, le parti sottoscrivevano l’atto di sottomissione, in virtù del quale la società appaltatrice si obbligava ad eseguire maggiori lavori.
La committente adottava la delibera n. 1020 del 22/6/2007, con la quale riconosceva, ai sensi dell’art. 198 del d.P.R. n. 554/1999, che le opere erano state eseguite in base ad un progetto di variante che non era stato mai formalmente approvato; di conseguenza vi era stata violazione dell’art. 10 del D.M. n. 145 del 2000.
Per la stazione appaltante le opere dovevano essere riconosciute all’impresa appaltatrice solo quale indennizzo delle diminuzioni patrimoniali subite dalla stessa, ex art. 2041 c.c.
In data 28/3/2008 veniva redatto verbale dello stato di consistenza, con la sottoscrizione da parte dell’appaltatrice di riserve inerenti, tra l’altro, il mancato pagamento dei materiali giacenti in cantiere.
Con delibera del 29/4/2008 il direttore generale dell’RAGIONE_SOCIALE disponeva la risoluzione del contratto, in ragione della mancata approvazione del progetto in variante.
In data 12/9/2008 l’RAGIONE_SOCIALE emetteva il conto finale ed in data 29/9/2008 veniva emesso certificato di collaudo; entrambi gli atti venivano sottoscritti con riserva.
Con atto di citazione notificato il 4/9/2009 l’appaltatrice chiedeva dichiararsi l’illegittimità del provvedimento di risoluzione del contratto emesso dall’RAGIONE_SOCIALE.
Proponeva domanda volta ad ottenere il riconoscimento della fondatezza delle riserve apposte sul registro di contabilità.
Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 128/2022, depositata il 24/1/2022, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla appaltatrice condannava la RAGIONE_SOCIALE a pagare la somma di euro 389.966,92.
Il tribunale rilevava «che i materiali di cantiere, come da stessa ammissione dell’attrice, sono stati pagati».
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2394/2023, depositata il 21/7/2023, per quel che ancora qui rileva, accoglieva in parte l’appello principale della stazione appaltante, reputando nullo il contratto, per mancato svolgimento della gara pubblica e conseguente violazione delle norme imperative.
Alla società appaltatrice spettava l’indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Con riferimento alla doglianza dell’appaltatrice, di cui all’appello incidentale, relativa al mancato riconoscimento da parte del giudice di primo grado del compenso in suo favore di euro 200.000,00 per «materiali in cantiere», la reputava non fondata.
Risultava pacifico dal conto finale che alla società RAGIONE_SOCIALE era stato riconosciuto e pagato l’importo di euro 4.676.717,83, «essendo tale risultanza derivante dalla somma dei lavori riconosciuti e dal pagamento dell’importo di euro 200.000. A proposito del riconoscimento di questa somma, inoltre, nel conto finale è la stessa COGNOME a scrivere nella posizione della riserva n. 1 alla lettera h): ‘Pagamento dei materiali giacenti in cantiere’. Si rinuncia alla superiore riserva in quanto riconosciuta nel conto finale’».
Pertanto, la Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello della stazione appaltante, condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della COGNOME del minore importo di euro 156.873,11.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione si deduce «art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: error in procedendo , violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio».
La sentenza di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che i materiali di cantiere, per l’importo di euro 200.000,00, sarebbero stati pagati alla stazione appaltante, come ammesso dalla
appaltatrice, determinando il credito della società in euro 389.966,92.
Con l’appello incidentale l’appaltatrice avrebbe contestato tale affermazione del tribunale.
La Corte d’appello, però, nel rigettare il gravame incidentale, ha ritenuto che la somma di euro 200.000,00 non solo era stata effettivamente pagata, ma vi era stato anche il riconoscimento in tal senso da parte dell’appaltatrice.
Con l’aggiunta per cui la stessa appaltatrice aveva rinunciato alla riserva, come riconosciuto nel conto finale.
A fronte di tale ricostruzione, però, la ricorrente deduce che effettivamente l’ammontare dei materiali a piè d’opera è stato riconosciuto dalla stazione appaltante, ma tale importo riconosciuto non risulterebbe essere stato mai pagato.
Nel certificato di collaudo, pagina 115, il collaudatore avrebbe indicato come pagati, con la voce totale conti (acconti) la somma di euro 4.667.617,83, ma non anche di euro 200.000,00 per i materiali giacenti in cantiere.
La Corte d’appello avrebbe frainteso il riconoscimento del credito, da parte della stazione appaltante del collaudatore, con l’avvenuto pagamento dello stesso.
Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, secondo comma, codice civile».
La Corte territoriale, in assenza di prova in ordine all’avvenuto pagamento dell’importo di euro 200.000,00, avrebbe dovuto accogliere l’appello incidentale.
La ricorrente, attraverso il deposito del certificato di collaudo, avrebbe assolto all’onere della prova, in quanto la stazione
appaltante ha riconosciuto di essere debitrice della somma di euro 200.000,00 per materiale giacente in cantiere.
Inoltre, poiché l’appaltatrice ha dedotto nella comparsa di costituzione e nell’appello incidentale l’omesso pagamento, incombeva sulla parte convenuta, stazione appaltante, l’onere di fornire la prova di aver corrisposto tale somma.
Il primo motivo è infondato.
3.1. Ed infatti, sia il tribunale che la Corte d’appello concordano pienamente sulla circostanza di fatto dell’avvenuto pagamento della somma di euro 200.000,00 in favore della società appaltatrice, da parte della stazione appaltante, in relazione al materiale di cantiere.
3.2. La Corte d’appello, con chiara ed esaustiva motivazione, ha ritenuto che tale somma, spettante alla appaltatrice, sia stata, oltre che riconosciuta, anche pagata effettivamente.
Per la Corte territoriale, infatti, il conto finale riconosciuto dalla COGNOME come pagato è pari ad euro 4.676.717,83, essendo tale risultanza derivante dalla somma dei lavori riconosciuti e dal pagamento dell’importo di euro 200.000,00. A proposito del riconoscimento di questa somma, inoltre, nel conto finale è la stessa COGNOME scrivere nella posizione della riserva n. 1 alla lettera h): ‘Pagamento dei materiali giacenti in cantiere’. Si rinuncia alla superiore riserva in quanto riconosciuta nel conto finale’».
Ha aggiunto il giudice secondo grado che «ale riconoscimento è quindi espressamente dichiarato dall’impresa, senza alcuna possibilità per lei di dedurre ora il contrario».
Senza contare che, a pagina 15 della sentenza di prime cure del tribunale di RAGIONE_SOCIALE, n. 128 del 2022, si conferma che vi è stato il pagamento della somma di euro 200.000,00 in favore dell’appaltatrice («tenuto conto che i materiali di cantiere, come da stessa ammissione dell’attrice sono stati pagati»).
4.1. Si tratta di una duplice valutazione di merito che non può essere messa in discussione in questa sede con il vizio di censura della motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c..
Ed infatti per questa Corte il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez.U., n. 5792 del 2025).
Nella specie, la questione sull’avvenuto pagamento o meno della somma di euro 200.000,00 è stata oggetto di contestazione piena tra le parti.
Deve anche osservarsi che, non solo la ricorrente non ha riportato, neppure per stralcio, il contenuto del certificato di collaudo, di cui ha invocato la lettura della pagina 115, ma non ha neppure indicato il conto finale dei lavori.
Al contrario, la controricorrente ha trascritto la porzione del conto finale dei lavori, da cui emerge incontestabilmente l’avvenuto pagamento della somma di euro 200.000,00.
Infatti, i lavori complessivi sono stati indicati in euro 4.540.600,94, con la somma di euro 200.000,00 da aggiungere, per materiale giacente in cantiere, giungendo quindi al conto complessivo di euro 4.740.600,94.
Con la detrazione da tale somma di quella relativa agli acconti corrisposti pari ad euro 4.667.617,83.
Ottenendo così un credito residuo di euro 72.983,11.
Ciò, a piena dimostrazione dell’avvenuto pagamento anche della somma di euro 200.000,00 per materiale giacente in cantiere.
6. Il secondo motivo è infondato.
L’art. 2697 c.c., in realtà, attiene alla regola di ripartizione dell’onere della prova, e la sua violazione non può essere certo invocata in questa sede.
Mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la censura che investe la valutazione (attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) può essere fatta valere ai sensi del n. 5 del medesimo art. 360 (Cass., sez. 3, 17/6/2013, n. 15107; cass., sez. 6-3, 31/8/2020, n. 18092.
Nella specie, però, la Corte d’appello ha ritenuto che sia stata fornita la prova dell’avvenuto pagamento, a seguito di espressa ammissione della società appaltatrice e della documentazione in atti, segnatamente il conto finale dei lavori.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come da dispositivo.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in
complessivi euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il 13 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME