Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20139 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20139 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4478/2020 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PALERMO n. 5236/2019 depositata il 26/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 5236 del 2019 del Tribunale di Palermo esponendo che:
-gli era pervenuta, nel 2018, la Certificazione Unica dalla Groupama RAGIONE_SOCIALE s.p.a. con la quale quest’ultima aveva falsamente indicato, ai sensi dell’art. 4, commi 6ter e 6quater , d.P.R. n. 322 del 1998, di avergli corrisposto, nel precedente anno 2017, compensi lordi per un importo pari ad 439,96 euro di cui 149,50 euro imponibili, a fronte dei quali era dovuta la ritenuta di acconto di 29,90 euro da essa poi versata;
-nell’anno 2017 la RAGIONE_SOCIALE nessuna somma aveva invece pagato al ricorrente, sicché aveva agito in giudizio per far accertare quanto necessario, in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate perché ne fosse edotta;
-il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda osservando, in particolare, che l’attore deducente non aveva dato prova di quanto affermato e che, comunque, a ben vedere, egli si sarebbe dovuto rivolgere all’autorità giudiziaria penale attesi i fatti allegati;
-il Tribunale, adito in sede di appello, lo aveva dichiarato inammissibile poiché la decisione di prime cure, stante l’importo, era da qualificare come resa in giudizio di equità necessaria, sicché i motivi di appello erano limitati e, al contrario, era stata dedotta la violazione del riparto degli oneri di prova e quella del regime del rapporto tra sostituto e sostituito d’imposta ma la prima non era riferibile all’ipotesi di erronea applicazione di norme sul procedimento trattandosi di un assunto errore di giudizio, e sia la prima che la seconda non erano riferibili a
infrazioni di principi fondamentali ovvero regolatori della materia in specie tributaria;
sono rimaste intimate sia RAGIONE_SOCIALE che Agenzia Entrate;
rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, Cost., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando in particolare di considerare che il riparto degli oneri della prova, violato richiedendo al deducente di non aver ricevuto pagamenti invece di richiederne la dimostrazione al solvens , incideva sul diritto costituzionale di difesa il cui esercizio era stato così reso impossibile;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., posto che il principio generale di riparto degli oneri della prova avrebbe dovuto ritenersi necessariamente regolatore della materia;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 6 -ter e 6quater , d.P.R. n. 322 del 1988, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la violazione della disciplina dei rapporti tra sostituto e sostituito d’imposta costituisce principio regolatore del diritto tributario;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, cod. proc. civ., poiché, in conseguenza delle violazioni commesse dai giudicanti di merito, la regolazione delle spese e degli altri oneri processuali era stata illegittima;
considerato che
i primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati;
la giurisprudenza di questa Corte si è infine orientata nel senso che la dedotta violazione del riparto degli oneri probatori costituisce un’ipotesi di errore di giudizio afferente a un principio di
diritto sostanziale e, pertanto, non un’infrazione delle norme sul procedimento né un principio regolatore di una materia specifica: Cass., Sez. U., 14/01/2009, n. 564 (e successive conformi quali, esemplificativamente, Cass., 3/04/2012, n. 5287, menzionata dal giudice di appello, Cass., 16/12/2019, n. 3361, pag. 4);
parte ricorrente richiama, quale pronuncia recente in senso ritenuto diverso, Cass., 30/09/2019, n. 24202, ma in tale arresto, che non menziona le richiamate Sezioni Unite del 2009, l’affermazione è stata un obiter , essendo specificato (pag. 4) che era stato in realtà dedotto un principio fondamentale della responsabilità custodiale ex art. 2051, cod. civ., e chiarendo (pag. 5) che solo nella misura in cui il riparto in parola incideva sulla conformazione strutturale di tale responsabilità speciale aquiliana avrebbe potuto, in tesi, valutarsi rilevare;
non può quindi concludersi nel senso che l’assunta violazione della norma in questione torni in rilievo inerendo al diritto costituzionale di difesa, poiché, in questa chiave di lettura, ogni errore di giudizio lede, se tale, il legittimo diritto difensivo che, in realtà, è stato svolto sebbene, sempre in tesi, pregiudicato;
per opportuna chiarezza neppure si può dire che in concreto la tutela difensiva sarebbe stata resa del tutto impossibile, posto che anche i fatti negativi sono suscettibili di essere oggetto di prove indirette ovvero indiziarie (Cass., 22/03/2021, n. 8018, pag. 5), laddove, nel caso, il primo giudice, secondo quanto riportato in ricorso (pag. 3), ha sottolineato, per quanto qui di utilità, che l’attore si era radicalmente limitato al profilo assertivo;
per ciò che concerne il rapporto tra sostituto e sostituito d’imposta è parimenti evidente che, nella fattispecie, non viene in rilievo la strutturale e generale conformazione data dall’ordinamento allo stesso, ma solo l’allegazione di un’erronea ovvero falsa dichiarazione del primo di aver effettuato pagamenti non avvenuti, dando séguito ad adempimenti astrattamente
corretti, per la disciplina di quel rapporto, ma che nell’ipotesi concreta non avrebbero dovuto essere posti in essere;
il quarto motivo è inammissibile, non costituendo effettiva censura che debba come tale scrutinarsi, posto che si fonda sull’attesa di sperata fondatezza dell’odierno ricorso (cfr., ad esempio, Cass., 23/12/2024, n. 34067, pagg. 10-11);
ne discende quanto anticipato;
non deve provvedersi sulle spese attese le mancate difese delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, al competente ufficio di merito, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3/06/2025.