Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11439 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11439 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
Oggetto: compensi professionali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22676/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Sorrento, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Napoli, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE-
e
TRAMONTANO IDA E ROGA GERARDO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Napoli, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTI – avverso l’ ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 27.1.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L’AVV_NOTAIO ha convenuto in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, esponendo di aver difeso NOME COGNOME in un giudizio civile dinanzi al Tribunale , alla Corte d’appello di Napoli e in Cassazione; che, nel corso del giudizio di appello, i coniugi COGNOME, controparti del COGNOME, avevano definito la lite con transazione, dando atto della rinuncia alla solidarietà ex art. 68 L.P., rinuncia cui non aveva aderito il ricorrente.
Ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento del compenso, pari ad €. 36.772,97, oltre acc essori e spese di lite.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito, chiamando in causa NOME COGNOME, il quale, costituitosi in giudizio, ha eccepito di aver versato al ricorrente l’importo di € 14.891,18, di cui € 9861,18 a mezzo di assegno bancario.
All’esito il Tribunale ha respinto la domanda, affermando che il COGNOME aveva corrisposto un importo superiore a quello spettante al difensore e che le somme che l’AVV_NOTAIO aveva sostenuto di aver percepito per la difesa penale dei convenuti dovevano imputarsi al credito oggetto di causa in applicazione dei criteri sussidiari di cui all’art. 1193 c.c., essendo il credito per prestazioni giudiziali civili più oneroso di quello scaturito dal patrocinio in sede penale.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’AVV_NOTAIO affidato a due motivi.
Resistono con separati controricorsi, illustrati con memoria, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2222 c.c., 112 et 116 c.p.c. e dell’art. 2, n. 2 del D.M. 55/2014, (compensi e spese) del regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense approvato con D.M. 55/14, lamentando che il Tribunale abbia quantificato i compensi senza riconoscere le
spese vive anticipate dal difensore, che, cumulate ai compensi, assommavano ad un importo pari ad €. 18509,00, superiore a quello quantificato on l’ordinanza impugnata .
Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1193, 1995 e 2697 c.c., per aver il Tribunale ritenuto, in totale carenza di prova, che il versamento di €. 9891,18 fosse imputabile al credito per prestazioni civili, considerato che nel caso in esame il pagamento era stato effettuato mediante assegni e che, presumendosi l’esistenza del debito, era onere del cliente dimostrare l’infon datezza della pretesa, non potendo soccorrere i criteri residuali di imputazione del pagamento. Si deduce che il credito azionato in causa non poteva considerarsi il più oneroso poiché il giudice l’aveva quantificato in €. 11439,00, a fr o nte di €. 18051,64 richiesti per la difesa penale.
I due motivi sono fondati.
Il Tribunale, nel quantificare le somme spettanti al ricorrente per la difesa civile, non ha riconosciuto le spese vive che il difensore sosteneva di aver anticipato le quali, cumulate a quanto riconosciuto a titolo di compenso, avrebbero superato l’importo corrisposto dal COGNOME, con la conseguenza che il pagamento non poteva considerarsi integralmente satisfattivo delle ragioni del difensore.
E’ fondato anche il secondo motivo.
L’importo di € 9.891,18 era stato corrisposto dal COGNOME a mezzo assegno; il Tribunale ha ritenuto che, in mancanza di imputazione contestuale al pagamento e di prova che il pagamento fosse riferibile al compenso per prestazioni penali, la somma corrisposta dovesse imputarsi al debito oggetto di causa in quanto più oneroso, in applicazione dei criteri sussidiari di cui all’art. 1193 c.c. .
Tale assunto non può essere condiviso.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre la prova del mancato pagamento, che integra un fatto estintivo, incombe al debitore (Cass. s.u. 13533/2001); soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, e cioè puntualmente eseguito con riferimento al credito dedotto in giudizio , la prova viene a gravare sul creditore che sostenga che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso (Cass. 2364/1994; Cass. 413/1999; Cass. 2231/2001; Cass. 19527/2012; Cass. 9592/2014; Cass. 28779/2018).
L’onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, perciò, un prius logico anche rispetto all’onere di provare la diversa imputazione del pagamento , nel senso che tale prova, da parte del creditore, acquista la sua ragion d’essere soltanto dopo che il debitore abbia dato una dimostrazione esauriente e completa del fatto estintivo (Cass. 3902/1977; Cass. 1041/1998; Cass. 20288/2011; Cass. 205/2007), in mancanza della quale il debito deve considerarsi inadempiuto (Cass. 1571/2000; Cass. 14741/2006).
L’esigenza di verificare l’operatività dei criteri sussidiari di imputazione si poneva solo se fosse stato provato un adempimento satisfattivo del debitore, riferibile al singolo credito azionato.
Per giunta, quando il pagamento risulta effettuato mediante assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare (e l’astrattezza della causa), nulla è tenuto a provare il creditore, mentre compete al debitore dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati (Cass. 27247/2023; Cass. 26275/2017).
La prova dell’estinzione dell’obbligazione incombe, infatti, sul debitore e ogni incertezza o ambiguità di tale prova deve risolversi contro il debitore e non già a danno del creditore o dei terzi (Cass. 4215/1975; Cass. 3902/1977; Cass. 3020/1980).
Sono, pertanto, accolti entrambi i motivi di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda