Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19528 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19528 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 37362-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, anche quali difensori di se stessi;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PADOVA del 6 giugno 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Lette le memorie dei ricorrenti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A seguito di dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Venezia, COGNOME NOME e COGNOME NOME riassumevano dinanzi al Tribunale di Padova il procedimento di liquidazione dei compensi professionali intentato nei confronti degli odierni controricorrenti, nonché di altri 29 ex clienti, al fine di ottenere la condanna al pagamento del compenso pari ad € 21.314,75, per le prestazioni giudiziali prestate dinanzi al giudice del lavoro di Padova in un procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c., nonché nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi e del successivo giudizio dinanzi allo stesso giudice del lavoro di Padova, scaturente dalla declaratoria di inesistenza del pignoramento, definito con sentenza che aveva dichiarato l’inesistenza del diritto degli assistiti degli avvocati COGNOME a procedere in via esecutiva.
Nel corso del giudizio interveniva l’estinzione parziale del processo a seguito di rinuncia degli attori alla domanda di condanna nei confronti di 29 degli originari convenuti, proseguendo il giudizio nei soli confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e gli attori riducevano la domanda di condanna in misura pari ad 1/32 dell’originaria richiesta per ognuno dei convenuti.
Il Tribunale di Padova con ordinanza del 6 giugno 2019 ha rigettato la domanda.
Dopo aver disatteso l’eccezione di prescrizione presuntiva, alla luce delle difese svolte dai convenuti, rilevava che i clienti avevano documentato di avere versato la somma di € 4.270,00
(oltre € 650,00 per causali varie), sostenendo di avere in tal modo estinto il debito nei confronti degli attori.
Il Tribunale invitava i ricorrenti ad effettuare l’imputazione dei pagamenti effettuati, ma questi si erano limitati a depositare delle fatture di elevato importo, per lo più intestate a tal COGNOME NOME NUMERO_TELEFONO/RAGIONE_SOCIALE.
La decisione impugnata osservava che in realtà non vi era stata contestazione da parte dei ricorrenti circa l’avvenuto versamento delle somme indicate dai debitori, e che le fatture cumulative prodotte dai COGNOME non permettevano di comprendere se le imputazioni fossero state differenziate per i singoli clienti assistiti ed in particolare se le somme dedotte dai convenuti fossero state effettivamente imputate.
Ad avviso del Tribunale l’intestazione delle fatture al COGNOME non era idonea a negare che fosse stata raggiunta la prova che le somme erano state effettivamente versate nelle mani del COGNOME che le aveva poi girate ai COGNOME, come si ricavava dalla stessa intestazione delle fatture prodotte in atti.
Inoltre, nel procedimento disciplinare che aveva coinvolto i ricorrenti, a seguito dell’esposto di alcuni degli originari convenuti, l’AVV_NOTAIO, al fine di provare che in realtà tutti i pagamenti erano stati fatturati, aveva prodotto numerose fatture per un importo di oltre 200.000 euro, ben maggiore di quello di cui alle fatture prodotte nel presente giudizio.
Poiché coloro che avevano presentato l’esposto all’organo di disciplina erano 29 degli originari convenuti, doveva reputarsi che nella medesima vicenda fosse coinvolta anche la sorte dei resistenti, così che essendo le fatture relative ad importi ben maggiori di quelli documentati dalle prove versate in atti, era da
reputare dimostrato che effettivamente vi fossero stati i versamenti dedotti dai clienti.
Una volta offerta tale prova, era quindi onere dei professionisti indicare le imputazioni di questi pagamenti per ogni singolo cliente, ma ciò non era avvenuto, essendo anche mancata una specifica descrizione delle attività complessivamente svolte per conto dei convenuti.
Pertanto, a fronte della richiesta attorea, e tenuto conto degli importi di cui vi era prova del versamento, quest’ultimo era quindi esaustivo della pretesa creditoria, il che imponeva il rigetto della domanda.
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per la cassazione dell’ordinanza sulla base di due motivi, illustrati da memorie.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dei controricorrenti, atteso che la lettura dello stesso consente di riscontrare una sintetica, ma sufficiente, esposizione dei fatti di causa, idonea a permettere la comprensione dei presupposti in fatto della vicenda, dovendo altresì essere disattesa la eccezione di inammissibilità per la pretesa violazione del precetto di cui all’art. 366 co. 1, n. 4, c.p.c.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., quanto all’affermazione secondo cui incombeva sui ricorrenti provare la diversa imputazione dei pagamenti asseritamente effettuati dai convenuti. Si deduce che il ragionamento del Tribunale si fonda sul fatto che gli attori non avevano contestato i pagamenti e che le fatture
prodotte facevano riferimento al COGNOME nonché ad altri clienti, con la conseguenza che se le stesse erano relative a coloro con i quali era intervenuta la transazione, non potevano che riferirsi anche ai convenuti.
Tuttavia, il Tribunale non ha tenuto conto dell’assenza di una chiara e puntuale indicazione da parte dei convenuti in merito alle cause ed alle attività professionali per le quali i versamenti erano effettuati.
Ancora, se per l’ordinanza la documentazione non era chiara, sarebbe stato necessario svolgere l’attività istruttoria richiesta, ed inoltre la stessa ordinanza ha sostenuto che la contestazione dei ricorrenti era generica, senza tenere conto del fatto che una contestazione era quanto meno implicita nel momento in cui si affermava che i pagamenti non potevano essere riferiti alle pratiche per le quali era chiesto in questa sede il compenso.
La stessa genericità nelle indicazioni dei pagamenti non permetteva, quindi, di invertire l’onere probatorio sui creditori quanto alla loro diversa imputazione, essendo onere dei debitori prioritariamente quello di provare che il pagamento fosse riferibile allo specifico credito azionato dai creditori.
Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.
Si critica la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, poiché 29 clienti avevano presentato un esposto disciplinare nei confronti dei COGNOME, e questi avevano poi transatto la controversia, le fatture versate in sede disciplinare dai ricorrenti dovevano riferirsi anche agli odierni controricorrenti, e che quindi era stata raggiunta la prova dei pagamenti in conformità di quanto dedotto in comparsa di costituzione.
Si è però trascurata la avvenuta dimostrazione del compimento di numerose altre prestazioni professionali svolte in favore dei convenuti, che comprovavano come l’attività si fosse sviluppata in numerosi procedimenti, intrapresi dinanzi a diversi uffici giudiziari. Inoltre, le fatture versate in atti, con la nota del 24 gennaio 2019, confermano che ogni fattura contiene un chiaro riferimento ad una specifica pratica.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.
La giurisprudenza di questa Corte ha anche di recente ribadito che, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l’imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l’onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore (Cass. n. 31837 del 27/10/2022).
Pertanto, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore – attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell’art. 1193 c.c. (Cass. n. 450 del 14/01/2020).
Tuttavia, tale principio è destinato ad operare solo nel caso in cui il pagamento risulti specificamente riferibile ad uno specifico credito, ed in particolare a quello dedotto in giudizio.
E’ stato, infatti precisato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (Cass. n. 19039 del 16/07/2019; Cass. n. 3902/1977; Cass. n. 1041/1998; Cass. n. 1571/2000; Cass. n. 14741/2006).
Con specifico riferimento al credito professionale dell’AVV_NOTAIO è stato poi precisato che, qualora un AVV_NOTAIO agisca per il soddisfacimento di un determinato credito riferito a specifiche prestazioni professionali, ed il cliente eccepisca di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore rispetto a quella richiesta, riferendola indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l’onere del debitore di dimostrare l’efficacia estintiva del versamento non può ritenersi assolto in base al rilievo che il difensore non abbia contestato la ricezione di tale somma, deducendo semplicemente l’incongruenza fra l’ammontare indicato nella domanda e quello oggetto dell’eccezione. Infatti, ove la relazione fra la pretesa e l’adempimento non emerga ” ex se ” dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l’efficacia estintiva del pagamento, il debitore non può limitarsi a sostenere genericamente la natura
omnicomprensiva del pagamento stesso (Cass. n. 28779 del 09/11/2018).
Perciò, soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito), l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (Cass. n. 20288/2011; Cass. n. 205/2007).
Nella fattispecie non è in contestazione che tra i ricorrenti ed i controricorrenti vi siano stati plurimi rapporti professionali, sviluppatisi nel corso del tempo, sebbene legati alla vicenda lavorativa di questi ultimi ed al contenzioso intrapreso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
La difesa dei clienti è consistita nel sostenere che nel corso del tempo avevano versato a mani del collega COGNOME, e con l’intesa che le avrebbe riversate ai COGNOME, somme pari a circa € 4.270,00 per ognuno dei convenuti, e per il periodo che va dal maggio del 2005 ad ottobre del 2012, assumendo che quindi tali versamenti avrebbero avuto carattere interamente satisfattivo della pretesa dei professionisti.
Ma se appare incensurabile l’affermazione del giudice di merito secondo cui, alla luce delle prove offerte dovesse ritenersi dimostrato che le somme girate al COGNOME fossero poi state da questi effettivamente consegnate ai COGNOME, non può reputarsi altrettanto corretta la soluzione in punto di inversione dell’onere della prova quanto alla dimostrazione dell’imputazione dei pagamenti a diversi crediti rispetto a quelli vantati in questa sede. Infatti, colui che agisce per il pagamento di un proprio credito assolve l’onere probatorio a suo carico con la dimostrazione del
rapporto o del titolo su cui è fondata la pretesa fatta valere in giudizio, e non è tenuto a provare anche che il debitore non abbia pagato, costituendo il pagamento un fatto estintivo la cui prova incombe al debitore che lo eccepisce. Tale prova, peraltro, per poter validamente contrastare la dimostrazione del credito data dalla controparte, deve avere carattere certo e determinato, con specifico riferimento al rapporto o titolo dedotto in giudizio, giacché ogni incertezza o ambiguità non può che risolversi atteso l’onere imposto dalla norma – in danno del debitore (Cass. n. 3020/1980). In applicazione di tale principio questa Suprema Corte ha affermato che «ove il datore di lavoro imputi erroneamente ad una determinata voce della retribuzione complessiva una somma superiore a quella effettivamente dovuta, l’eccedenza può essere validamente imputata ad altra voce della retribuzione non corrisposta integralmente; quando tuttavia il lavoratore contesti, sia pure in forma generica, la causale delle somme a lui corrisposte, è onere del datore di lavoro comprovare l’avvenuto pagamento con specifico riferimento a ciascuna voce della retribuzione dedotta in giudizio» (Cass n. 7278/1991). Analogamente, se un AVV_NOTAIO agisce contro il cliente per il pagamento di un determinato credito, riferito a ben determinate prestazioni, e il cliente eccepisce di avere pagato nel corso del tempo una somma di molto maggiore rispetto a quella richiesta, riferita indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l’onere del debitore di dimostrare l’efficacia estintiva del pagamento non può ritenersi assolto in base al rilievo che l’AVV_NOTAIO non abbia specificamente contestato la ricezione della somma, ma si sia limitato a dedurre l’incongruenza fra l’importo oggetto della domanda e quello
oggetto di eccezione. Insomma, quando la relazione fra la pretesa e il pagamento non emerga ex se dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l’efficacia estintiva del pagamento entro un ben delimitato ambito, il debitore non può limitarsi a postulare genericamente la «natura omnicomprensiva» del pagamento. L’importo dei versamenti rispetto all’ammontare della somma qui richiesta rende incerta e ambigua la prova del fatto estintivo da parte del debitore, dovendosi risolvere l’incertezza o l’ambiguità «contro il debitore stesso e non già a danno del creditore o dei terzi (Cass n. 3902/1977; n. 4215/1975).
Trattasi di principi che sono stati ribaditi anche dalla più recente giurisprudenza (Cass. n. 35053/2021), che nel delineare i criteri per la distribuzione dell’onere della prova per il caso della imputazione di pagamento di un debito a fronte di più situazioni di debito-credito tra i medesimi soggetti, ha ribadito che il creditore è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, e non anche a provare il mancato pagamento, quale fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca, e che deve comunque riguardare un determinato credito, rispetto al quale cioè quel pagamento sia stato puntualmente eseguito; pertanto, solo a fronte della comprovata esistenza di un simile pagamento -avente efficacia estintiva proprio perché eseguito con riferimento a quel determinato credito, come il debitore ha l’onere di provare -l’onere della prova grava sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso.
La sentenza impugnata non ha quindi fatto corretta applicazione dei suddetti principi e deve pertanto essere cassata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Padova in diversa composizione. Il giudice di rinvio come sopra designato provvederà anche
sulle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Padova in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2024