Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11785 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11785 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22766/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliata in INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1000/2021 depositata il 5/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, chiedendo di accertare lo svolgimento di lavori edili presso i cantieri di Ceccano, Viterbo e Ciampino, per un ammontare complessivo di euro 209.488 e di condannare la convenuta a pagare il relativo importo. Parte convenuta si costituiva, escludendo lo svolgimento di tali lavori e formulando domanda riconvenzionale di condanna dell’attrice a pagare la somma di euro 27.952,86 versata in eccesso, nonché la compensazione tra quanto richiesto e quanto dovuto per il noleggio di un furgone, quantificando il corrispettivo in euro 23.040. L’attrice replicava, precisando che i lavori di cui chiedeva il pagamento riguardavano il periodo giugno 2008/giugno 2009, che non era stato versato alcun importo in eccesso e che il noleggio del furgone andava compensato con la fornitura di una gru. Con sentenza n. 436/2019 il Tribunale di Frosinone ha parzialmente accolto le domande dell’attrice, condannando la convenuta a pagare euro 205.688; quanto alle domande della convenuta, ha respinto quella di pagamento dell’indebito e ha dichiarato improcedibile quella di pagamento del noleggio.
La sentenza di primo grado è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 5 febbraio 2021, n. 1000, ha respinto il gravame.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE liquidazione (già RAGIONE_SOCIALE) ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE
Con atto del 23 giugno 2023 il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.
La ricorrente ha proposto istanza di decisione del ricorso; ha poi depositato memoria in prossimità dell’adunanza.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso contesta ‘violazione ovvero falsa ed erronea applicazione al caso di specie di norma di diritto, in relazione agli artt. 115, 342 c.p.c., 1193 e 2697 c.c. e ai criteri legali di ripartizione e attribuzione dell’onere della prova a fronte della dimostrazione del pagamento della somma integrale rispetto a quella indicata come credito complessivo dalla IRI’: la sentenza d’appello ‘non ha fatto buon governo dei principi di legge in relazione all’onere della prova e all’accertamento delle posizioni esposte in giudizio’; si è dimostrato che l’avere corrisposto ‘somme superiori rispetto alla produzione effettuata è stato errore determinato dalla sovrafatturazione della IRI e dai mancati tempestivi controlli della COGNOME, che in virtù del rapporto di collaborazione che si riteneva corretto, corrispondeva le provvidenze di cui alle fatturazioni giunte, sul falso presupposto che queste fossero in linea con la produzione nel periodo’; sia in primo grado che in appello i giudici hanno dato credito all’affermazione indimostrata secondo cui i pagamenti avvenivano a seguito di controlli periodici delle parti; si è commesso un ‘marchiano errore nel comprendere la vicenda del fatto, errore determinato dall’errata valutazione delle prove disponibili e delle dichiarazioni dell’attore aventi valore confessorio e di perimetrazione del thema decidendum ‘.
La censura non può essere accolta. La Corte d’appello ha rilevato come gli elementi probatori acquisiti, ivi compresa la prova testimoniale, siano univoci nell’escludere una ‘sovrafatturazione’, in quanto era assolutamente raro che la ricorrente versasse somme in conto anticipo, ovvero prima che vi fosse stata una reale verifica in contraddittorio tra le parti dei lavori effettuati; sulla base delle date delle fatture e dei pagamenti il giudice d’appello ha quindi
escluso che i pagamenti potessero riferirsi a lavori successivi, in quanto le fatture (per il già detto meccanismo di previa verifica dei lavori effettuati) erano successive, corrispondendo così a lavori antecedenti. Tale ricostruzione in fatto viene contestata dalla ricorrente, con rilievi d’altra parte generici. Così, rispetto all’affermazione della Corte d’appello secondo cui dalla prova testimoniale sarebbe stata esclusa la c.d. sovrafatturazione, la ricorrente si limita a dire che i giudici di merito avrebbero dato credito a una affermazione indimostrata, senza prendere in esame le prove testimoniali espletate.
Anche davanti a questa Corte la ricorrente fa valere, come aveva fatto nei gradi di merito, la contestazione di avere già pagato tutti i lavori effettuati dalla società RAGIONE_SOCIALE, riproponendo la tesi della sovrafatturazione e dei pagamenti anticipati, tesi che, come si è appena detto, contrasta con il motivato accertamento in fatto del giudice di merito e si sostanzia in una inammissibile richiesta a questa Corte di rivalutazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito (si vedano al riguardo, per tutte, Cass. n. 20553/2021 e Cass. n. 15276/2021).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (v. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 28540/2023, secondo cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, nel prevedere nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., ‘codifica un’ipotesi normativa di abuso del
processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente’).
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonché al pagamento di euro 2.500, ancora in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e al pagamento di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione