Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17005 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
Oggetto: compensi
professionali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5805/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio in Modena, INDIRIZZO
-RICORRENTE –
contro
COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Reggio Emilia, INDIRIZZO
-CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2036/2020, pubblicata in data 14.7.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO, premesso di aver svolto in favore del ricorrente attività professionale consistita a) nella redazione di una querela a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME; b) nell’assistenza stragiudiziale nei rapporti tra l’assistito e la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE; c) nella difesa nei giudizi di primo e secondo grado nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di NOME
NOME; d) nel procedimento contro la RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto il pagamento di un compenso di €. 25.923,00, oltre accessori di legge.
Instaurato il contraddittorio con il convenuto, che ha dedotto di aver versato plurimi acconti e che ha proposto riconvenzionale per la restituzione di talune somme indebitamente trattenute dal difensore, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, liquidando l’importo finale di € 10.092,91, previa compensazione dei controcrediti vantati dalla COGNOME, reputando indimostrato il pagamento di acconti.
La sentenza è stata confermata dalla Corte distrettuale di Bologna, sul rilievo che il ricorrente non aveva contestato l’espletamento dell’attività professionale da parte della AVV_NOTAIO e che non vi era prova del versamento di anticipi, essendo generiche le risultanze della prova orale.
Per la cassazione della sentenza di appello NOME COGNOME ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, cui l’AVV_NOTAIO ha replicato con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 221, 222 c.p.c., 1193 e 2697 c.c., oltre che del D.M. 127/2004.
Sostiene il ricorrente che lo svolgimento delle attività indicate nella nota era stato contestato e che, pertanto, era onere del difensore dimostrare l’effettivo compimento di tutte le prestazioni per le quali è stato liquidato il compenso.
Immotivatamente la Corte di appello avrebbe ritenuto inattendibile il teste COGNOME, prosciolto dalle accuse di falsa testimonianza, che aveva riferito in modo puntuale e circostanziato del pagamento di acconti per l’assistenza prestata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della
RAGIONE_SOCIALE e NOME e dei COGNOME–COGNOME, né il giudice avrebbe considerato, riguardo a tale ultimo contenzioso, che la resistente aveva negligentemente svolto il mandato difensivo, non avendo avvertito per tempo l’assistito dell’opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso a carico dei querelati, ed aveva omesso di scomputare dalle somme richieste taluni importi destinati alla costituzione di un fondo spese o ricevuti con assegni bancari o in contanti (per complessivi € 6000,00).
Si assume che, considerato il non corretto espletamento del mandato professionale, l’importo di € 500,00 versato per la presentazione della querela era pienamente satisfattivo e che, quanto alle attività riguardanti le cause con RAGIONE_SOCIALE e NOME, la Corte di merito non avrebbe dato il giusto rilievo alle contraddittorie richieste del difensore e agli esiti dell’istruttoria favorevoli al ricorrente, omettendo di vagliare con rigore la deposizione del collega di studio della COGNOME in merito alla imputazione di taluni pagamenti a competenze spettanti per una difesa penale.
Si sostiene che taluni assegni quietanzati, prodotti in giudizio per dimostrare l’imputazione dei pagamenti a prestazioni diverse da quelle di causa, erano stati impugnati con querela di falso e il difensore aveva dichiarato di non volersene avvalere; che, acclarata l’effettuazione di pagamenti per importi superiori a quelli richiesti, competeva alla COGNOME provare che quei pagamenti erano riferibili ad una diversa causale; che, per giunta, il difensore aveva rinunciato al mandato nella cause contro RAGIONE_SOCIALE e NOME, senza richiedere, in violazione dei doveri professionali, il differimento dell’udienza per consentire la nomina di altro difensore. Nulla avrebbe poi statuito la sentenza in ordine alle molteplici duplicazioni delle voci tariffarie e agli errori di calcolo presenti nella nota.
Il motivo è infondato.
La sentenza è confermativa della pronuncia di primo grado, sicché -nel dedurre la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – il ricorrente avrebbe dovuto indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro divergenti (Cass. 5528/2014; Cass. 26774/2016; Cass. 5947/2023).
E’ poi noto che l’art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , così come riformulato dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Detta violazione non è, però, configurabile se, come nel caso in esame, il fatto storico, rilevante in causa (il pagamento di acconti), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. SU n. 8053 del 2014).
Non possono trovare ingresso le doglianze concernenti il non corretto calcolo delle spettanze per le attività penali e civili, il negligente espletamento del mandato professional e, l’omesso esame delle testimonianze e dei documenti oltre che comportamento del resistente, temi di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, non specificando il ricorso se e quando siano stati dibattuti dinanzi al giudice distrettuale. E’ principio consolidato che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di
allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. 26851/2022; Cass. 2694/2018; Cass. 15430/2018; Cass. 23675/2013).
Non è, infine, consentito reiterare in questa sede il giudizio di inattendibilità del teste COGNOME, già svolto dal giudice di merito con motivazione del tutto adeguata, incentrata sulla genericità delle deposizioni, sulla non corrispondenza degli importi e su ll’ assenza di precisi riferimenti temporali relativamente ai singoli pagamenti.
Quanto alla violazione de ll’ art. 115 c.p.c., occorre ricordare che la norma richiede che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre la censura dedotta in ricorso, senza attingere tale profilo, finisce per contestare esclusivamente la valutazione delle prove, che è attività consentita al giudice dall’art. 116 c.p.c. (Cass. s.u. 20867/2020).
La Corte di merito ha ritenuto che il COGNOME, essendosi limitato ad affermare di aver pagato il dovuto, avesse proposto difese che non ponevano in contestazione l’espletamento delle prestazioni, valutazione quest’ultima non censurata efficacemente in ricorso, in mancanza dell’illustrazione delle difese formulate negli atti difensivi nel rispetto delle preclusioni (Cass. 22400/2023; Cass. 16330/2023; Cass. 12840/2017; Cass. 16655/2016).
Su tale premessa, n on viene in rilievo l’art. 2697 c.c., norma che postula che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla
differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, laddove, in caso di (incensurabile) non contestazione, il fatto dedotto è espunto dal tema di prova sicché la decisione non è frutto dell’applicazione dell’art. 2697 c.c..
Quanto alla violazione dell’art. 1993 c.c., la sentenza è conforme all’ orientamento di questa Corte secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre la prova del pagamento, che integra un fatto estintivo, incombe al debitore (Cass. s.u. 13533/2001); soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, e cioè puntualmente eseguito con riferimento al credito dedotto in giudizio , la prova viene a gravare sul creditore che sostenga che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso (Cass. 2364/1994; Cass. 413/1999; Cass. 2231/2001; Cass. 19527/2012; Cass. 9592/2014; Cass. 28779/2018).
L’onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, perciò, un prius logico anche rispetto all’onere di provare la diversa imputazione del pagamento , nel senso che tale prova, da parte del creditore, acquista la sua ragion d’essere soltanto dopo che il debitore abbia dato una dimostrazione esauriente e completa del fatto estintivo (Cass. 3902/1977; Cass. 1041/1998; Cass. 20288/2011; Cass. 205/2007), in mancanza della quale il debito deve considerarsi inadempiuto (Cass. 1571/2000; Cass. 14741/2006).
Per giunta, quando il pagamento risulta effettuato mediante assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare (e l’astrattezza della causa), nulla è tenuto a provare il creditore, mentre compete al debitore dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati (Cass. 27247/2023; Cass. 26275/2017). La prova
dell’estinzione dell’obbligazione incombe, infatti, sul debitore e ogni incertezza o ambiguità di tale prova deve risolversi contro il debitore e non già a danno del creditore o dei terzi (Cass. 4215/1975; Cass. 3902/1977; Cass. 3020/1980).
Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 3000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda