Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24213 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24213 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15751/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
POLIZZI ROSARIO, POLIZZI RAGIONE_SOCIALE, POLIZZI NOME
-intimati- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 65/2024 depositata il 11/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.COGNOME NOME convenne in giudizio il RAGIONE_SOCIALE formulando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2015 con il quale le venne ingiunto, insieme ai germani, COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, il pagamento della somma di € 51.732,00 per la fornitura di mangime, oltre interessi e spese.
Il giudice di primo grado, sulla scorta dell’avvenuto deposito di assegni ed ulteriori effetti cambiari, prodotti al fine di provare l’avvenuto pagamento delle somme portate dalle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, accolse parzialmente l’opposizione e, per l ‘effetto, ridusse le somme dovute al RAGIONE_SOCIALE
La decisione venne impugnata da quest’ultimo, per erronea applicazione dei principi di diritto in merito all’onere della prova da parte del debitore -opponente, ma l’appello fu respinto.
Il giudice di merito, per quel che rileva in questa sede, affermò, muovendo dalla circostanza che non fosse in discussione il rapporto commerciale intercorso tra le parti, che gli opponenti avevano allegato di aver pagato parzialmente le somme richieste ed in particolare l’importo di E 25.500,00, ‘tramite cinque effetti cambiari dell’importo di € 500,00 ciascuno, per un totale complessivo di € 2.500,00 ed assegni bancari intestati alla società appellante, emessi negli anni 2007 e 2008 per l’importo di € 23.000,00’.
Che questo pagamento fosse stato effettuato per saldare, quanto meno parzialmente, le fatture poste a fondamento del procedimento monitorio non era scalfito dai rappresentati, ma non provati, accordi tra le parti di dilazione dei pagamenti o accordi circa un piano di rientro (che avrebbero consentito di imputare i pagamenti a diverse forniture).
Sicché, in ossequio a quanto sancito da Cass. n. 31837 del 2022, non vi era dubbio che gravasse sul creditore ‘l’onere di provare, in maniera specifica che il pagamento parziale, effettuato dagli appellanti con assegni ed effetti cambiari, emessi in concomitanza delle fatture azionate, avrebbe dovuto
imputarsi a un credito diverso, più antico; tale diversa imputazione, però, è rimasta sprovvista di prova, come correttamente ritenuto dal primo giudice’.
Avverso la prefata decisione ricorre RAGIONE_SOCIALE con due motivi, COGNOME NOME, NOME e NOME sono rimasti intimati.
In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1193 c.c., nella parte in cui la Corte di Appello, erroneamente applicando il principio sull’onere della prova , ha ritenuto che in un rapporto commerciale, allorché il creditore-fornitore chieda il pagamento di n. 33 fatture oggetto di ingiunzione, a fronte della produzione da parte del debitore di alcuni titoli astratti (cambiali e assegni) sia il creditore a dover provare l’esatta imputazione di pagamento anziché il debitore a dimostrare di avere saldato tramite i titoli astratti prodotti, nello specifico, le fatture oggetto di ingiunzione.
2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art.91 del c.p.c. per erronea pronunzia sulle spese alla luce della fondatezza della prima censura.
3.Il ricorso è fondato.
Gli artt. 1193 -1196 cod. civ., inseriti nel Capo II, rubricato «Dell’adempimento delle obbligazioni» e nella Sezione I che tratta dell’«Adempimento in generale», dettano una serie di regole che la dottrina più autorevole ha ricondotto agli «adminicula» del regime dell’adempimento. Specificamente si pone un problema di imputazione del pagamento quando il debitore ha nei confronti del creditore più debiti della stessa specie e la prestazione non è sufficiente ad estinguerli tutti. In questo caso, il debitore ha la facoltà di imputare il pagamento al debito che intende soddisfare, ovvero di determinare quale sia il debito che con il pagamento eseguito vuole estinguere; facoltà che viene esercitata mediante una dichiarazione unilaterale recettizia che può essere anche non espressa e il cui accertamento è comunque insindacabile in Cassazione (Cass., 17 marzo 1978, n. 1347; Cass., 7 febbraio 1975, n. 489).
In assenza dell’imputazione del pagamento ad uno specifico debito, operano le regole sussidiarie di cui all’art. 1193, comma secondo, cod. civ., ovvero l’imputazione va fatta al debito scaduto; tra più debiti scaduti a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi al più antico ed, infine, proporzionalmente ai vari debiti. Inoltre, se il debitore non esercita la facoltà di cui all’art. 1193 cod. civ., l’imputazione può essere fatta dal creditore in sede di rilascio della quietanza, ai sensi dell’art. 1195 cod. civ., ed in questo caso, se il debitore riceve la quietanza, accetta anche l’imputazione compiuta dal creditore e non può più pretendere una diversa imputazione, fatta eccezione per le ipotesi specificamente previste in cui vi sia stato dolo o sorpresa da parte del creditore (Cass. n. 3644/2021).
Il creditore che agisce per il pagamento ha l’onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisce. L’onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all’atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l’adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (Cass. n. 19527(2012; Cass. n. 24837/2014; Cass., n. 6217/2016; Cass., n. 21512/2019).
Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito e provato mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare (e l’astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l’onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Sez. 61, Ordinanza n. 26275 del 2017; da ultimo Sez. 2 .n. 27247 del 2023).
Non è infatti sufficiente la semplice allegazione di assegni per fornire la prova di un pagamento avente efficacia estintiva se eseguito con riferimento ad un determinato credito. Il debitore è infatti tenuto a dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati allorché vi sia contestazione da parte del creditore Nella specie il giudice di merito non ha verificato se vi fosse corrispondenza tra il pagamento di E 25.500 e le fatture (essendo peraltro solo alcuni pagamenti contestuali alle fatture azionate come emerge dalla stessa sentenza) poste a fondamento del decreto ingiuntivo, limitandosi ad affermare che non risultava provato l’accordo tra le parti relativo ad una dilazione dei pagamenti pregressi e non ancora saldati.
In conclusione il primo motivo è accolto e ciò determina l’assorbimento della seconda doglianza. La sentenza deve essere quindi cassata con conseguente rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che statuirà altresì sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 2.7.2025