Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18526 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 18526 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
Oggetto
Differenze retributive -eccezione di pagamento
R.G.N.2623/2021
COGNOME
Rep.
Ud.03/04/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 2623-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME
– intimata –
avverso la sentenza n. 1489/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/07/2020 R.G.N. 302/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma di sentenza del Tribunale di Napoli Nord, condannava RAGIONE_SOCIALE di NOME al pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di € 1.792 a titolo di TFR residuo;
il lavoratore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la somma di € 7.116,00 a titolo di TFR; a seguito di opposizione, per quanto in questa sede rileva, il Tribunale aveva respinto l’eccezione, formulata dalla debitrice ingiunta, di avvenuto pagamento della somma di € 5.324 tramite tre assegni bancari; la Corte territoriale, invece, giudicava fondata la suddetta eccezione di avvenuto parziale pagamento del TFR, affermando che l’opposto (attore in senso sostanziale in primo grado), il quale aveva agito per il pagamento del credito costituito dal TFR, non aveva allegato l’esistenza di altri crediti cui imputare il pagamento avvenuto in data posteriore alla risoluzione del rapporto;
avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’originario ricorrente in monitorio, affidato a due motivi di ricorso, illustrati da memoria; controparte non svolge difese in questa sede; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
il ricorrente, con il primo motivo, censura la sentenza impugnata (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.) per violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 346 e 434 c.p.c., modificati dall’art. 54, primo comma, lett. e-ter, del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni in legge n. 134/2012, per non avere la Corte territoriale rilevato che l’atto di appello proposto dall’allora
appellante
era privo di tutti gli elementi prescritti dalla normativa per la sua redazione;
2. il motivo è inammissibile;
3. posto che per la proposizione dell’appello non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice, e posto che non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata alcuna statuizione sull’ammissibilità dell’appello, che dunque si deve ritenere non sollevata o comunque implicitamente respinta, in questa sede parte ricorrente non indica come, dove e quando abbia sollevato la relativa questione nel grado pertinente, con conseguente tardività o novità del relativo rilievo;
4. con il secondo motivo di ricorso, ex art. 360, n. 3 c.p.c., si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1193 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale fatto erronea applicazione dei criteri di riparto dell’onere della prova in materia di im putazione di pagamento, atteso il fondamento dell’eccezione di pagamento parziale del TFR mediante la produzione di assegni, che per loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare;
5. anche il predetto motivo risulta inammissibile, in quanto la sentenza gravata è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, espressamente richiamata in motivazione e da cui non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui, in tema di pagamento, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito, incombe al creditore che pretenda di imputare l’adempimento ad altro credito l’onere della prova delle condizioni di una diversa imputazione; ne consegue che, allorché una parte agisca per
l’adempimento di un proprio credito e l’altra parte dimostri di aver pagato somme di denaro senza imputare il pagamento a quel credito, spetta al creditore, il quale intenda sostenere che quel pagamento doveva essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell’esistenza di quest’ultimo (Cass n. 1064/2005, n. 8066/2017);
6. proprio applicando tali principi la Corte di Napoli, atteso che il creditore del TFR non aveva allegato né in primo né in secondo grado di merito l’esistenza di altri crediti cui imputare il pagamento parziale avvenuto in data posteriore alla risoluzione del rapporto, ha ritenuto fondata la relativa eccezione; né su tale congrua e motivata valutazione incide la natura cartolare nel mezzo di pagamento, una volta ritenuta, in base al materiale istruttorio raccolto, la sua necessaria imputazione a parziale pagamento del TFR in assenza di elementi in senso contrario;
7. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione di controparte; alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 3 aprile 2025.