Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32575 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32575 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
Oggetto: notificazione – rapporto di convivenza tra il destinatario e il familiare che ha ricevuto l’atto -onere della prova – riparto – criteri.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 21708/23 proposto da:
-) NOME COGNOME domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
-) COGNOME NOME e COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrenti –
nonché
-) NOMECOGNOME NOME
– intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina 29 giugno 2023 n. 590; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2024 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME concessero in locazione a NOME COGNOME un immobile adibito ad uso commerciale.
NOME COGNOME cedette l’azienda e , con essa, il contratto di locazione, a NOME COGNOME il quale a sua volta lo cedette a NOME COGNOME.
N.R.G.: 21708/23
Camera di consiglio del 14.10.24
Nel 2006 i due locatori intimarono lo sfratto per morosità a NOME COGNOME e convennero contestualmente dinanzi al Tribunale di Messina i tre successivi conduttori, chiedendone la condanna al pagamento dei canoni arretrati.
Il Tribunale accolse la domanda nei soli confronti di NOME COGNOME.
Questi impugnò la sentenza; la C orte d’appello di Messina la dichiarò nulla e rimise la causa al primo giudice.
Questa Corte, con ordinanza 31 maggio 2017 n. 13706 cassò con rinvio quest’ultima sentenza.
Riassunta la causa, la Corte d’appello di Messina dapprima ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME (erede di NOME COGNOME) e di NOME COGNOME; quindi con sentenza 15.6.2023 n. 590:
-) stabilì che NOME COGNOME e NOME COGNOME (conduttori cedenti in via successiva) dovessero rispondere in solido, nei confronti dei locatori, dell’inadempimento dell’ultimo cessionario del contratto di locazione (NOME COGNOME);
-) rigettò, di conseguenza, l’appello proposto da NOME COGNOME.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su un motivo.
NOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Ambo le parti hanno depositato memoria.
Con atto del 13.3.2024 il consigliere delegato ha proposto, ai sen si dell’art. 380 bis c.p.c., la definizione anticipata del ricorso con dichiarazione di inammissibilità, con la seguente motivazione:
‘ considerato che a norma dell’art. 196 -octies disp. att. c.p.c. (inserito dall’art. 4, comma 12, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) -ma v. già, di analogo tenore, l’art. 16 -bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 201 2, n. 221 ─ «le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico … hanno la stessa efficacia
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probatoria dell’atto che riproducono» se «munite dell’attestazione di conformità»;
nella specie il ricorrente ha depositato copia informatica della sentenza impugnata ma non anche la necessaria attestazione di conformità;
deve pertanto ritenersi non assolto l’onere, imposto al ricorrente a pena di improcedibilità del ricorso dall’art. 369, secondo comma, num. 2, c.p.c., di depositare copia autentica della sentenza impugnata’ .
Il ricorrente ha ritualmente domandato che il ricorso fosse deciso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di rico rso NOME COGNOME denuncia la violazione degli artt. 138 e 139 c.p.c..
Deduce che la citazione in riassunzione dinanzi al giudice di rinvio fu notificata in un indirizzo diverso da quello di sua residenza o domicilio. Afferma essere irrilevante la circostanza che la notifica fu ricevuta dal figlio, in quanto la consegna dell’atto ad un familiare del destinatario è consentita solo se avvenga nel domicilio o nella residenza di quest’ultimo.
1.1. In merito alla proposta di inammissibilità, nell’istanza di decisione il ricorrente ha dedotto di avere ritualmente depositato, unitamente al ricorso, non la semplice ‘copia informatica’ della sentenza impugnata, ma il suo ‘duplicato informatico’ .
Fa rilevare che il file contenente la sentenza impugnata è denominato ‘ 13863871s.pdf ‘ ; si trovava nel fascicolo telematico della Corte di appello di Messina, e si rinviene nella busta in allegato al ricorso introduttivo, insieme ad altri 3 files , all’interno della cartella compressa denominata ‘ .zip ‘.
1.2. Preliminarmente va rilevato che sono soddisfatte le condizioni di procedibilità del ricorso.
La sentenza impugnata infatti risulta sottoscritta digitalmente, in base ad un certificato valido all’epoca della sottoscrizione, il 29.6.2023 alle ore 10.00.54
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da NOME COGNOMEPresidente del collegio) ed il 23.6.2023 da NOME COGNOMEConsigliere estensore).
Deve quindi trovare applicazione il principio secondo cui ‘ nel regime di deposito telematico degli atti, l’onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall’art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell’originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determinerebbe, di per sé, l’alterazione ‘ (Sez. 3 – , Sentenza n. 12971 del 13/05/2024).
1.3. V’è da aggiungere che una dichiarazione di improcedibilità è divenuta impossibile alla luce dei princìpi stabiliti da Corte EDU 23.5.2024, Patricolo ed all. c. Italia , in causa 37943/17+2.
Si legge infatti in tale decisione, al § 99, che ‘i n ordine al rischio di difformità delle copie cartacee dagli originali informatici, la Corte osserva anzitutto che, ai sensi del diritto nazionale, l’integrità dei documenti depositati in tribunale è generalmente garantita da sanzioni penali e disciplinari applicabili in caso di violazione di un dovere (si veda il paragrafo 42).
Inoltre, si può facilmente verificare la conformità delle copie cartacee agli originali informatici, invitando i ricorrenti a depositare la necessaria attestazione in una fase successiva del procedimento (…).
Un parere analogo è stato espresso nelle linee guida sull’archiviazione (elettronica) dei fascicoli giudiziari e sulla digitalizzazione dei tribunali (CEPEJ (2021)15), in cui la CEPEJ ha raccomandato agli Stati di assicurare una certa flessibilità e di limitare gli oneri amministrativi per gli utenti nel processo di trasformazione delle procedure giudiziarie e di messa in opera di sistemi di archiviazione elettronica (si veda il paragrafo 45 supra) ‘ .
La medesima sentenza, al § 102, aggiunge:
‘ la Corte ritiene che (…) d ichiarare improcedibili i ricorsi (…) senza offrire ai ricorrenti una ragionevole possibilità di presentare l’attestazione in un
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successivo momento (…) ha ecceduto il fine di garantire la certezza del diritto e la retta amministrazione della giustizia, creando una barriera che ha impedito ai ricorrenti di ottenere una determinazione nel merito della loro causa da parte della Corte di cassazione ‘ .
2. Nel merito, il motivo è infondato.
Questa Corte, cui spetta – in considerazione del vizio denunciato – sindacare ed interpretare gli atti processuali, rileva che la relazione di notificazione dell’atto di citazione in riassunzione rec a la seguente dizione:
‘ ivi consegnandone copia a mani del conv figlio NOMECOGNOME e che questa formula sincopata non può interpretarsi in altro modo che il seguente:
‘a mani del conv figlio NOME .
Sicché, una volta attestata dall’U fficiale Giudiziario la convivenza tra il destinatario dell’atto ed il ricevente, restano superate le risultanze anagrafiche. Questa Corte infatti ha già stabilito che ‘la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l’atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest’ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l’onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione ‘ (Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006, Rv. 593223 – 01).
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Pertanto , una volta che nel luogo indicato dal notificante l’ufficiale giudiziario rinvenga una persona che si dichiari convivente col destinatario, non spetta all’ufficiale giudiziario svolgere ricerche su tale dichiarato rapporto di convivenza. Grava, piuttosto, su chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione fornire la prova del contrario: prova che va data dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza (così già Sez. 5, Sentenza n. 6953 del 27/03/2006).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La difformità tra la proposta di definizione ed il decisum osta alla condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c..
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.082, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55, che si distraggono in favore dell’avv. NOME COGNOME;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 ottobre 2024.
Il Presidente (NOME COGNOME)