Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28600 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17309/2020 R.G. proposto da: PREFETTURA DI BOLOGNA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1114/2020 depositata il 15/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
onere della prova della data di conoscenza in caso di notifica irregolare -Fattispecie in tema di Avvocatura dello Stato destinataria della notificazione.
Ud.01/10/2024 CC
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ottiene dal Tribunale di Milano nei confronti della Prefettura di Bologna un decreto ingiuntivo di pagamento di circa € 10.196, quale corrispettivo per la fornitura di prodotti editoriali. In primo grado, l ‘opposizione al decreto ingiuntivo è dichiarata inammissibile per tardività, perché la Prefettura ha avuto conoscenza del decreto ingiuntivo e da quel momento decorre il termine per proporre opposizione. Il dispositivo di inammissibilità è confermato in appello, con correzione della motivazione: il termine decorre dalla data in cui l’Avvocatura dello Stato, quale destinatario ex art. 11 r.d. n. 1611 del 1933 della notificazione, ha acquisito conoscenza del decreto ingiuntivo, cioè il 14/1/2015, data della comunicazione PEC della Prefettura all’Avvocatura, la quale è stata prodotta solo in appello, quindi tardivamente ex art. 345 co. 3 c.p.c. (il giudizio di primo grado è iniziato il 9/2/2015).
Ricorre in cassazione la Prefettura di Bologna con un motivo di ricorso. Resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso (p. 4) censura che la Corte di appello ha ritenuto inammissibile la produzione documentale attestante il momento di presa di conoscenza del decreto ingiuntivo. Si deduce violazione dell’art. 345 co. 3 c.p.c., in relazione all’art. 650 c.p.c. , sostenendo che la produzione della documentazione relativa alla tempestività di un’opposizione non è soggetta ai limiti probatori previsti per il merito della causa, nel senso che tali documenti possono essere prodotti anche in appello, poiché sono necessari per verificare la corretta attivazione del rimedio processuale, non per provare il merito della domanda.
Argomenta poi la ricorrente che la decisione è erronea anche sotto un altro autonomo profilo perché il termine di quaranta giorni ex art. 641 co. 1 c.p.c. non decorre se l’irregolarità della notifica dipende
dal fatto che la notifica è fatta a soggetto privo della legittimazione a resistere, come è nel caso attuale la Prefettura.
-Il ricorso è infondato.
2.1. – Il nuovo documento prodotto dall’Avvocatura dello Stato in appello è inammissibile in quanto tardivo. In particolare, si tratta di una PEC del 14/1/2015, in cui la Prefettura trasmette all’Avvocatura distrettuale dello Stato il decreto ingiuntivo e la relativa documentazione, ma l’Avvocatura non giustifica la mancata produzione nel giudizio di primo grado, iniziato il 9/2/2015. La Corte di appello ha così correttamente dichiarato la produzione documentale inammissibile poiché effettuata in violazione dell’art. 345 co. 3 c.p.c., per mancata dimostrazione della causa non imputabile che ha impedito la produzione del documento nel giudizio di primo grado.
Né questa conclusione può essere contestata ritenendo che, nel caso attuale, l’ammissibilità di tale nuovo documento in appello sia sottratta all’onere di dimostrare l’impedimento alla produzione nel giudizio di primo grado, trattandosi di una mera attestazione del corretto svolgimento dell’attività processuale , come pretende la ricorrente, cercando di desumere argomenti a proprio favore da talune pronunce di questa Corte rese in fattispecie differenti, in particolare da Cass. 14582/2015, che ha affermato la producibilità in appello della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto a fine di attestare la tempestività dell’opposizione .
In realtà, nel caso attuale, è in gioco l’esercizio del potere di agire pur tardivamente (entro il termine di sbarramento finale ex art. 650 co. 3 c.p.c.), quando la tardività è dovuta a causa non imputabile all’attore (opponente al decreto ingiuntivo). È logico che l’onere di dimostrare tale causa non imputabile debba ricadere su quest’ultimo, debba essere da lui adempiuto in limine litis e debba essere assoggettato alla rimessione in termini in appello ex art. 345 co. 3 c.p.c. per causa non imputabile.
Corretta è l’applicazione di questi principi al caso attuale da parte della Corte di appello, in linea con Cass. SU 14572/2007. Secondo tale pronuncia, è ammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo (pur se tardiva rispetto alla data di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo), qualora il destinatario della notificazione, l’Avvocatura distrettuale dello Stato ex art. 11 r.d. 1611/1933 (nel caso sotteso a Cass. SU 14572/2007 era l’A vvocatura distrettuale di Salerno, mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato irregolarmente presso l’Avvocatura distrettuale di Napoli) dimostri di avere proposto l’opposizione entro il termine ex art. 641 co. 1 c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità (nel caso attuale la data è il 14/1/2015). L’onere della prova (che tale data è ricompresa nel lasso di quaranta giorni anteriore alla data dell’opposizione) ricadeva quindi sull’Avvocatura dello Stato e l’avrebbe tempestivamente assolto se avesse alleg ato la predetta PEC all’opposizione proposta il 9/2/2015. Avendola allegata solo in appello, senza giustificare la mancata produzione nel giudizio di primo grado, il nuovo documento è inammissibile.
Prescindendo dal caso attuale, ma solo per amore di completezza nel reiterare il principio già enunciato da Cass. SU 14572/2007, è da aggiungere che, ove l’Avvocatura dello Stato abbia provato la trasmissione al proprio ufficio del decreto irregolarmente notificato in una certa data, rispetto alla quale la opposizione (tardiva rispetto alla data della notifica irregolare) risulti tempestiva (in quanto proposta entro il termine ex art. 641 co. 1 c.p.c.), sarà onere della controparte, che alleghi che l’Avvocatura dello Stato ha acquisito la conoscenza in una data anteriore, dare la prova di tale anteriorità.
2.2. -Argomenta la ricorrente che la decisione è erronea anche perché il termine di quaranta giorni ex art. 641 co. 1 c.p.c. non decorre se l’irregolarità della notifica dipende dal fatto che la notifica è
fatta a soggetto privo della legittimazione a resistere, come è nel caso attuale la Prefettura.
A prescindere da ogni altra ragione, quella più liquida che impone di rigettare tale profilo consiste nel reiterare che il termine predetto decorre in ogni caso dalla data di ingresso del decreto ingiuntivo nella sfera di conoscibilità del destinatario della notificazione, data che nel caso attuale è appunto il 14/01/2015.
– Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.400 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 01/10/2024.