Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28296 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28296 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27069/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
nonché contro
EREDI di CRUCI OTTAVIO
– intimato – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di TRIESTE n. 258/2021 depositata il 22/07/2021.
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/05/2023, dal consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità i fatti di causa sono i seguenti: la RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Pordenone la RAGIONE_SOCIALE, quale titolare del bar alla INDIRIZZO Trieste, e NOME COGNOME, quale titolare dell’esercizio commerciale RAGIONE_SOCIALE, per ottenere la condanna degli stessi alla restituzione di circa trentamila euro, oltre al risarcimento danni per inadempimento di contratti di contributo forniture, deducendo l ‘e sistenza di un contratto di finanziamento da parte della stess a RAGIONE_SOCIALE al fine dell’acquisto di arredi per i due esercizi di ristoro e la somministrazione, per l’acquisto di prodotti, da parte dei convenuti RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
Il Tribunale di Pordenone respingeva la domanda.
La Corte d’appello di Trieste , adita dalla RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 258 del 22/07/2021, accoglieva parzialmente l’impugnazione , e per l’effetto condannava la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione ad RAGIONE_SOCIALE di circa ventiquattromila euro.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ora ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di due motivi di ricorso.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Rimangono intimati gli eredi di NOME COGNOME.
La controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente articola i seguenti motivi.
Violazione e falsa applicazione del principio dell’onere della prova di cui all’ art. 2697 cod. civ. laddove la Corte territoriale ha ritenuto provati gli elementi del contratto oggetto di causa, che
viceversa, secondo la ricorrente, non sarebbero provati sulla base dell’istruttoria documentale e testimoniale esperita .
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1569 c od. civ. in relazione all’art .1453 c od. civ., nella parte in cui il giudice di merito ha applicato erroneamente l’art. 1569 cod. civ. in relazione alle norme sull’inadempimento contrattuale. Secondo l a ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE, dopo tre anni dalla conclusione del contratto, avrebbe esercitato legittimamente il diritto di recedere dal contratto di somministrazione, in quanto questo non prevedeva termine finale.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Va anzitutto osservato, con particolare riferimento al 1° motivo, che la ricorrente sostanzialmente contesta l’apprezzamento del materiale istruttorio, prospettandone in realtà una diversa lettura, sicché del tutto impropriamente risulta formalmente denunziata la violazione del l’art. 2697 cod. civ.
Vale al riguardo ribadire che la denunzia di violazione dell’art. 2697 c.c. attiene all’erronea applica zione della regola di ripartizione dell’onere della prova, con attribuzione dell’onus probandi a parte diversa da quella su cui esso in effetti grava.
Allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 c od. civ. non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito asseritamente non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ . (se si considera l’art. 2697 c od. civ. norma processuale) e ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ . (se si considera l’art. 2697 c od. civ. norma sostanziale, sulla base della risalente prospettazione dell’essere le norme sull e prove norma sostanziali) e, nel regime dell’art. 360 , comma 1, n. 5
cod. proc. civ. oggi vigente si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma (Cass. n. 11892 n. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640193 – 01).
Quanto al secondo motivo va osservato che è aspecifico, in quanto viene richiamato l’art. 1569 cod. civ. ma non anche indicato dove e quando la questione relativa all’inadempimento del contratto di somministrazione sia stata prospettata nella fase di merito.
Va altresì posto in rilievo che la questione relativa al recesso dal contratto di somministrazione è stata invero posta esclusivamente dalla RAGIONE_SOCIALE, e non anche dalla RAGIONE_SOCIALE, la cui censura risulta invero non proposta in conformità ai requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° comma nn. 3 e 6, cod. proc. civ.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di