Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 188 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 188 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15222/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SIENA n. 947/2021 depositata il 7/12/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 8/11/2024, dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME affermava che suo figlio, mentre a bordo della sua autovettura, percorreva, il giorno 16/08/2018, una strada carrabile in Torrita di Siena, ebbe un incidente a causa dell’inidonea copertura della sede stradale, interessata dai lavori di scavo da parte della RAGIONE_SOCIALE (in seguito RAGIONE_SOCIALE con danni alla sola autovettura.
NOME COGNOME conveniva, quindi, in giudizio la RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Giudice di pace di Montepulciano, e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, quantificandoli in oltre mille e duecento euro (€ 1.275,78) oltre interessi .
RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, contestava la domanda e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice.
Autorizzata la chiamata in causa dell’RAGIONE_SOCIALE questa rimaneva contumace.
Il Giudice di pace, fatte precisare le conclusioni, rigettava la domanda.
NOME COGNOME proponeva appello avverso la sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Siena, nel ricostituito contraddittorio con la sola RAGIONE_SOCIALE nella permanente contumacia della compagnia assicuratrice, divenuta RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 947 del 7/12/2021, rigettava la domanda.
Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi a un unico motivo.
Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La compagnia assicuratrice è rimasta intimata.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
Il ricorrente ha depositato memoria, nella quale, oltre a insistere per l’accoglimento del ricorso, afferma che la RAGIONE_SOCIALE è stata posta in liquidazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La messa in liquidazione della RAGIONE_SOCIALE così come pure l’eventuale , nelle more intervenuta, dichiarazione di fallimento (Cass. n. 3630 del 12/02/2021 Rv. 660567 – 01), non è suscettibile di esplicare alcuna efficacia interruttiva sul processo di questa Corte di legittimità, trattandosi di procedimento dominato dall’impulso di ufficio, cosicché la deduzione di cui alla memoria difensiva è irrilevante ai fini della prosecuzione del processo, con la conseguenza che il ricorso deve essere scrutinato nel merito.
L’unico motivo di ricorso è così formulato: violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per aver erroneamente il Tribunale di Siena ritenuto le difese, della comparsa di costituzione e risposta, in primo grado presso il Giudice di pace di Montepulciano caratterizzate da una ‘specifica’ contestazione rispetto ai fatti dedotti a sostegno della domanda ex art. 360, comma primo n. 3) c.p.c.
Il motivo è infondato: il Tribunale ha rilevato che non erano state articolate prove, sin dalla fase introduttiva del giudizio dinanzi al giudice di primo grado, e pur ritenendo che l’attività posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE, di rifacimento del manto stradale, ossia di esecuzione dei lavori sulla pubblica strada, fosse da considerare pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. ha ritenuto sfornita di supporto probatorio la domanda sia in punto di an che in punto di quantum e l’ha quindi rigettata, ritenendo, altresì, che il preventivo delle riparazioni, allegato dal ricorrente, in presenza di una contestazione da parte della RAGIONE_SOCIALE non potesse consentire di ritenere provati i fatti.
Parte ricorrente al fine di avvalersi validamente della non contestazione avversaria, che essa stessa peraltro ammette esservi
stata, sebbene in forma soltanto generica, avrebbe dovuto riportare, in ricorso, i passi salienti dell’atto di citazione davanti al Giudice di pace, dai quali risultasse la compiuta descrizione della dinamica dell’incidente occorso al figlio del COGNOME e i danni riportati dalla sua autovettura. Questa Corte ha invero, specificato che (Cass. n. 15058 del 29/05/2024 Rv. 671191 -01 e Cass. n. 16655 del 09/08/2016 Rv. 641486 – 01) ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. Deve, altresì, ribadirsi che (Cass. n. 21075 del 19/10/2016 Rv. 642939 – 01) l’onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l’allegazione dei medesimi e, considerato che l’identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall’allegazione e dall’estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l’onere di contribuire alla fissazione del tema decisorio opera identicamente rispetto all’una o all’altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, quale quella che nel caso di specie è dato riscontrare sulla base degli atti accessibili in questa sede di legittimità, non essendo, invero denunciato alcun vizio del procedimento, la difesa della parte resistente non poteva che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.
Giova, peraltro, ribadire che secondo la giurisprudenza di questa (Cass. n. 13250 del 31/05/2010 Rv. 613177 – 01) le preclusioni istruttorie maturano anche nell’ambito del processo
dinanzi a detto organo giudiziario, cosicché l’attività istruttoria della quale non era stata chiesta l’ammissione in udienza non poteva essere ulteriormente recuperata nel corso del giudizio e il ricorrente non ha denunciato, in appello, alcuna concreta lesione del suo diritto di difesa nel corso del processo di primo grado (Cass. n. 12594 del 28/08/2002 Rv. 557150 – 01).
Non sussistono, peraltro, trattandosi di carenza di prova anche del verificarsi del danno evento, inteso come rottura dell’alloggiamento della gomma, nella sua oggettività e in quelle date circostanze di tempo e di luogo, i presupposti per l’applicazione dell’art. 2056 c.c., che richiama l’art. 1226 c.c. affinché il giudice del merito, anche in fase d’impugnazione di merito, potesse procedere alla liquidazione equitativa del danno. Questa Corte ha affermato, e il Collegio intende dare seguito a detto orientamento, che (Cass n. 10607 del 30/04/2010 Rv. 612765 – 01) l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.
La motivazione della sentenza d’appello, è adeguata, logica e coerente e essa consegue all’assoluta carenza di richieste di prova da parte del COGNOME, come messo in risalto dal Tribunale.
Il ricorso, in conclusione, è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo in favore della sola controricorrente RAGIONE_SOCIALE poiché la compagnia assicuratrice è rimasta intimata.
Deve, infine, attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell ‘ impugnazione) di cui all ‘ art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il Così deciso in Roma nella camera di