Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5122 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5122  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 2350 del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Mendicino (CS) alla INDIRIZZO, P.Iva P_IVA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il sig. NOME COGNOME,  Amministratore unico, elettivamente domiciliata  in  RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO  (CF:  CODICE_FISCALE)  –  pec:  EMAIL; fax NUMERO_TELEFONO – dal quale è, altresì rappresentata e difesa, giusta proRAGIONE_SOCIALE in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE .
Intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n° 589 depositata il 4 giugno 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Adito dalla RAGIONE_SOCIALE, il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio con la convenuta RAGIONE_SOCIALE della stessa città, rigettava la domanda di condanna formulata dall’attrice e diretta ad ottenere il pagamento delle prestazioni sanitarie effettuate nel 2003, non retribuite.
Osservava il primo giudice che, a fronte della specifica contestazione, sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE, di insussistenza o erroneità delle prestazioni extra budget , come tali non retribuibili, l’attrice non aveva ottemperato all’onere di provare l’effettivo espletamento delle prestazioni predette e la loro riconducibilità a quelle convenzionalmente remunerabili, omettendo di produrre qualunque documentazione di riferimento.
In ogni modo, l’RAGIONE_SOCIALE aveva pagato l’intero budget fissato per l’anno 2003, che costituiva un limite invalicabile di spesa.
2 .- Proposto appello dalla RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi, la Corte territoriale di Catanzaro respingeva l’impugnazione rilevando quanto segue.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva pagato a consuntivo alla RAGIONE_SOCIALE euro 3.591.220,29 che copriva interamente il tetto previsto nella convenzione del 23 settembre 2003, pari ad euro 3.434.608,70.
Tanto premesso, la mancanza o l’insufficienza di risorse disponibili ulteriori rispetto al budget , da destinare al pagamento a consuntivo, rientrava, quale fatto impeditivo, nell’onere della prova dell’RAGIONE_SOCIALE e non della RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE aveva, sì, contestato di dover corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE somme ulteriori rispetto al budget , ma, pur invocando l’inderogabilità del limite massimo di spesa sostenibile, non ne aveva  dimostrato,  in  concreto,  il  superamento,  né  aveva  provato  la mancanza di risorse disponibili ulteriori rispetto a quelle già erogate; né, infine, aveva allegato i criteri regionali di abbattimento tariffario di cui aveva invocato l’applicazione.
Nondimeno, la domanda attorea non poteva essere accolta.
Infatti, affinché per la remunerazione dei servizi resi dalla RAGIONE_SOCIALE era necessario che la produzione delle prestazioni fosse riconosciuta e validata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Per  contro,  la  documentazione  prodotta  dalla  RAGIONE_SOCIALE era unicamente costituita dalla convenzione del 23 settembre 2003.
Inoltre, non risultavano esibite le fatture relative a tale anno e difettava in toto la prescritta validazione ed attestazione di regolarità della fornitura da parte dell’Asp.
A fronte degli specifici rilievi mossi dall’RAGIONE_SOCIALE, non poteva operare il principio della non contestazione.
Il primo mezzo andava, dunque, respinto.
Analoga sorte doveva avere il terzo, poiché l’appellante non aveva offerto alcuna documentazione validata dalla ASP competente attestante le prestazioni rese in favore di pazienti residenti nel territorio di altre aziende sanitarie o in altre Regioni italiane.
Il  secondo  motivo -col  quale  l’appellante  aveva  fatto  osservare che  il  limite  invalicabile  del  tetto  di  spesa  era  quello  regionale  e non, invece, quello della singola RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che era quest’ultima onerata di provarne il superamento  era  invece  assorbito.
3 .-Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due mezzi.
L’RAGIONE_SOCIALE, pur costituita nei precedenti gradi di giudizio, nel presente è rimasta meramente intimata.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Non sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
Essendo creditrice, essa aveva l’onere, assolto in corso di causa, di dimostrare il rapporto negoziale ed allegare l’inadempimento.
Spettava invece alla Asp, a fronte della contestazione delle prestazioni rese, dimostrare di aver dato corso alla complessa procedura amministrativa  prevista  per  la  verifica  della  inappropriatezza  o dell’erronea codifica delle singole prestazioni, non potendo esigersi dall’impresa  erogatrice  la  prova  diabolica  dell’inesistenza  di  rilievi da parte dell’Asp.
Col secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
La  contestazione  delle  prestazioni  sanitarie  non  era  rimessa  alla deduzione  di  un  generico  inesatto  adempimento,  ma  costituiva l’esito di una complessa procedura amministrativa.
E, dato che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva minimamente provato di aver avviato tale procedura, la Corte d’Appello avrebbe dovuto dare per acclarata la circostanza dell’inesistenza delle contestazioni in ossequio al disposto dell’art. 115 cod. proc. civ.
5 .- Il primo mezzo è inammissibile per più ragioni.
Anzitutto,  esso  non  coglie  l’intera ratio  decidendi della  sentenza impugnata.
Costituisce, infatti, ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l’impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum , per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutte le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione, posto che la mancata critica di una di queste, o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli, comporterebbero la definitività della decisione sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero il gravame dell’idoneità al raggiungimento del suo
obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata ( ex multis : Cass., sez. III, 14 marzo 2024, n° 6947).
Ora, la Corte ha rigettato la domanda della RAGIONE_SOCIALE osservando, da un lato, che ‘[l] a documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE  è  unicamente  costituita  dalla convenzione del 23.9.2003, mentre non risultano esibite le fatture relative all’anno 2003 ‘; e, dall’altro, che ‘ difetta in toto la prescritta validazione ed attestazione di regolarità della fornitura da parte dell’RAGIONE_SOCIALE ‘ (sentenza pagina 7).
Col motivo in esame, esposto alle pagine 10-11, la ricorrente censura solo il secondo passaggio motivazionale, col quale la Corte ha predicato  la  mancanza  di  prova  della  validazione  ed  attestazione della  fornitura,  mentre  l’ulteriore  snodo  logico,  concernente  la mancata produzione delle fatture del 2003, è rimasto privo di censura: donde l’inammissibilità del mezzo.
Peraltro,  il  motivo  appare  anche  privo  di  chiarezza  e  di  autosufficienza (art. 366 n° 4 e n° 6 cod. proc. civ.)
La ricorrente, infatti (oltretutto non nel corpo del motivo, ma nella sola  premessa  anteposta  alle  pagine  8-10:  collocazione  che  non rende ben chiaro se la ricorrente intenda impugnare anche per le ragioni che espone in tali pagine), deduce che la procedura di contestazione  delle  prestazioni  sarebbe  disciplinata  dall’art.  88,  terzo comma, della legge n° 388/2000 ‘ nella formulazione in vigore sino al 22/8/2008 ‘.
In realtà, sol che si legga il testo vigente ratione temporis della norma, peraltro riportato nel ricorso stesso a pagina 9, si può agevolmente notare che esso non disciplina alcuna specifica procedura amministrativa, ma detta semplicemente una prescrizione diretta alle regioni, alle quali viene ordinato, ‘ al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 72, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di appropriatezza ‘ di assiRAGIONE_SOCIALEre ‘ per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 2 per
cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione in conformità  a specifici protocolli di  valutazione ‘,  con l’ulteriore  precisazione  che  ‘ l’individuazione  delle  cartelle  e  delle schede deve essere  effettuata  secondo  criteri  di  campionamento rigorosamente casuali ‘.
Sicché, da un lato, sono rimaste totalmente ignote nel presente giudizio quali avrebbero dovuto essere, secondo la RAGIONE_SOCIALE, le modalità ed i tempi di controllo delle prestazioni e, soprattutto, la rilevanza della eventuale loro inosservanza (lacuna che evidentemente incide sulla chiarezza del mezzo); dall’altro, la questione della violazione delle disposizioni negoziali o normative sui controlli non risulta trattata in sentenza, con la conseguenza che, ai fini dell’ammissibilità del mezzo, era onere della ricorrente indicare il tempo ed il luogo processuali di trattazione della questione: donde, ancora una volta, l’inammissibilità del mezzo in esame (per tutte: Cass., sez. VI-T, 13 dicembre 2019, n° 32804).
6 .- Sorte non diversa ha il secondo motivo, sol che si consideri che il  principio  di  non  contestazione  viene  invocato  dalla  ricorrente  in ragione della mancata adozione della ‘ complessa procedura amministrativa ‘ prevista per la contestazione delle prestazioni, mentre il principio di non contestazione, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., può essere invocato solo in ambito processuale.
Pertanto,  l’allegazione  che  l’RAGIONE_SOCIALE  non  abbia  mai  stragiudizialmente contestato  le  prestazioni  ottenute,  non  avendo  proceduto  ai  controlli, non rende pacifica la questione dell’ an del credito.
A tutto concedere, poi, per dimostrare la violazione (in ambito processuale) dell’art. 115 cod. proc. civ. la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere gli atti delle precedenti fasi processuali (o, almeno, illustrarne il contenuto rilevante, ai sensi dell’art. 366 n° 6 cod. proc. civ.), onde comprovare che le specifiche allegazioni difensive attoree  (in  punto  di  assenza  di  contestazioni)  non  furono  oggetto  di
specifica  negazione  in  sede  contenziosa  da  parte  della  convenuta (per tutte: Cass., sez. I, 16 luglio 2024, n° 19588).
Anche questa carenza rende, dunque, il motivo inammissibile.
7 .- Pur essendo la ricorrente integralmente soccombente, non occorre provvedere sulle spese in ragione della mancata costituzione dell’Asp.
Va,  nondimeno, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo  13,  comma  1 -quater ,  del  decreto  del  presidente  della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025, nella camera di con-