Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24554 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24554 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19272/2024 R.G., proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’Avv. NOME COGNOME con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
avverso
Condominio RAGIONE_SOCIALE Cortina d’Ampezzo, in persona dell’Amministratr ice RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 245/2024 del la CORTE d’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 2 febbraio 2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Con sentenza 2 febbraio 2024 n. 245 , la Corte d’ appello di Venezia, provvedendo sul gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n.357/2022 del Tribunale di Belluno, dopo avere accolto il motivo con cui ne era stata denunciata la nullità per essere stata emessa ante tempus , ovvero in pendenza del termine per il deposito delle memorie di replica, nel merito ha rigettato la domanda proposta dall’appellante nei confronti del Condominio Maja Bassa, avente ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente cagionatigli a seguito del danneggiamento, mediante taglio ed estirpazione di numerose piante, compiuto dal Condominio durante una potatura effettuata, a mezzo di una impresa terza, non solo nell’area condominiale ma anche nell’area adiacente di sua proprietà .
La corte territoriale ha reputato che non fosse stata fornita dall’appe llante, originario attore, la prova dei danni lamentati; in particolare, ha escluso l’ idoneità a fornire la predetta prova dei verbali delle sommarie informazioni raccolte e della documentazione fotografica prodotta in giudizio, in ragione dell ‘ impossibilità di apprezzare, mediante tali mezzi, « se e quali piante fossero state danneggiate » e della ‘ non ricostruibilità ‘ della situazione precedente alla potatura; ha pure valutato ‘irrilevante’ la prova testimoniale richiesta dall’attore, in quanto i capitoli avrebbero potuto dimostrare solo « che l’ amministratore avesse richiesto un intervento di potatura e taglio di piante ad una impresa, e non che fosse stata danneggiata la
vegetazione della proprietà confinante », e ha giudicato ugualmente irrilevante l’invocata consulenza tecnica d’ufficio , di cui ha escluso l’ ammissione sul rilievo che « una CTU eseguita a distanza di tempo avrebbe natura esplorativa » e che il consulente avrebbe al più potuto « formulare ipotesi su eventuali danni alla vegetazione provocati alla proprietà del confinante », ma non dimostrare la responsabilità extracontrattuale del condominio; ha comunque escluso l’inferenza probatoria del documento allegato in funzione della quantificazione del danno asseritamente cagionato alle piante di noci, evidenziando che tale documento consisteva in « una copia di cortesia di una fattura datata 31 dicembre 2020, relativa ad una prestazione di ‘ taglio alberi INDIRIZZO ‘ », cui non poteva riconoscersi alcuna efficacia probatoria del pregiudizio lamentato; ha infine reputato inammissibile, ex art.345, terzo comma, c.p.c., il documento denominato ‘ letteratura scientifica ‘ prodotto in grado d’appello , non avendo l’ appellante dimostrato di non averlo potuto depositare in primo grado.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di due motivi, da cui si è difeso con controricorso il Condominio Maja Bassa.
In data 6 dicembre 2024, il consigliere a ciò delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art.380 -bis c.p.c. sul presupposto dell’inammissibilità delle censure; il difensore del ricorrente ha proposto istanza di decisione del ricorso, la cui trattazione è stata quindi fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 -bis .1 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
I motivi denunciano, ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 4 c.p.c.., « omissione di motivazione o insufficienza della stessa, ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e comunque per violazione degli artt. 2727 e 2729
c.c., non consentendo di ricavarsi la ratio decidendi laddove, in difetto di allegazione e prova della fattispecie di cui si è lamentato con il motivo sub 7.4, la Corte di appello di Venezia, nella sentenza impugnata, ha ritenuto di non dare ingresso alla prova testimoniale e alla consulenza tecnica d’ufficio »; sempre ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 4 c.p.c., si denuncia in via subordinata « violazione dell’art. 244 c.p.c., per non avere ammesso capitoli di prova testimoniali nonostante fossero dedotti mediante indicazione specifica dei fatti e delle persone da interrogare e formulati in articoli separati ».
Il ricorrente censura la mancata ammissione della prova testimoniale e il difetto di disposizione della consulenza tecnica richiesta.
In particolare, riguardo al diniego di ammissione della prova testimoniale richiama il principio, affermato da questa Suprema Corte sin da epoca risalente, per cui il giudice del merito non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all ‘ onere di provare i fatti costitutivi della domanda per poi negarle la prova offerta, e qualifica le sue istanze istruttorie non irrilevanti « proprio alla luce della documentazione depositata »; reputa, inoltre, che la motivazione della sentenza impugnata sia viziata da ‘ contraddittorietà insanabile ‘ , per aver rigettato la domanda « ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova ».
A proposito, invece, della mancata disposizione della consulenza tecnica d’ufficio , il ricorrente critica la sentenza d’appello per avere, negando l’ingresso alla prova tecnica sul rilievo del suo carattere esplorativo, indebitamente prefigurato un ‘ obbligo ‘ della parte di ricorrere ai mezzi di istruzione preventiva e per non avere considerato che, nella fattispecie, l ‘ invocata consulenza avrebbe svolto una funzione percipiente, ai fini del riscontro di fatti, non solo allegati ma
pure « documentati, compreso anche il preciso incarico direttamente conferito dall’ amministratore condominiale ».
1.1. Gli illustrati motivi sono manifestamente inammissibili.
Come ben rilevato nella proposta di definizione accelerata, essi, nella parte in cui lamentano vizio motivazionale, omettono di considerare che detto vizio è denunciabile per cassazione solo laddove l ‘ anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all ‘ esistenza della motivazione in sé, e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e nella vicenda in esame, avuto riguardo alla articolata, coerente e perspicua motivazione offerta -di cui si sono sopra tratteggiati gli aspetti essenziali -, è agevole rilevare che non sussiste alcuna delle gravi lacune (totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità) che sole consentono, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 , primo comma, n. 5 c.p.c., il sindacato di legittimità della motivazione della sentenza di merito (per tutti, v. S.U. 8053/2014, S.U. 8054/2014 e S.U. 22232/2016).
A ciò – sempre in conformità a quanto già rilevato nella proposta di definizione accelerata – deve ovviamente aggiungersi, che, tanto la scelta del giudice del merito di non ammettere taluni mezzi istruttori (in particolare la prova testimoniale) reputandoli irrilevanti, quanto quella ulteriore di rigettare la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio non sono sindacabili in sede di legittimità, qualora, come qui è ictu oculi , siano sorrette da compiuta ed adeguata motivazione.
Il principio per cui cade in contraddizione il giudice del merito che rigetta la domanda per difetto di prova senza ammettere i mezzi istruttori proposti dall’attore per assolvere al proprio onere probatorio
è stato poi indebitamente richiamato, giacché tale principio postula il carattere immotivato della decisione del giudice, vale a dire che egli abbia negato la prova offerta dalla parte « senza dimostrare le ragioni del diniego » (così già si esprimeva la risalente S.U. 789/1963). Nella vicenda in esame, invece, tali ragioni sono state correttamente enunciate dal giudice d’ appello, il quale ha espresso un motivato giudizio di irrilevanza delle prove, sul rilievo che i testimoni indicati, escussi sulle circostanze capitolate dall’attore, avrebbero potuto dimostrare solo « che l’amministratore avesse richiesto un intervento di potatura e taglio di piante ad una impresa, e non che fosse stata danneggiata la vegetazione della proprietà confinante ».
Trova pertanto applicazione il diverso principio -ripetutamente affermato da questa Suprema Corte e che va ribadito in toto -per cui, dal momento che il giudizio sull’ammissione dei mezzi di prova è riservato al giudice del merito, il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l ‘ inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all ‘ attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, mentre resta inammissibile la critica espressamente rivolta al motivato giudizio di irrilevanza, sull’assunto uguale e contrario a quello motivatamente formulato dal giudice del merito -dell’idoneità delle prove proposte per dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda
(cfr. Cass. sez. L, 66/2015; Cass. sez. 6-1, ord. 16214/2019; Cass. sez. 3, ord. 30810/2023).
Inoltre, con specifico riguardo alla consulenza tecnica d’ ufficio, va considerato che si tratta di un mezzo istruttorio -e non di una vera e propria prova – sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, per cui rientra nei suoi poteri discrezionali la valutazione di disporre la nomina del consulente tecnico d ‘ ufficio (Cass. sez. 2, 6479/2002; Cass. sez. 3, 4660/2006); pertanto, anche la statuizione di diniego di questo mezzo istruttorio non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità ove sia debitamente motivata e tale motivazione -nella fattispecie, come si è veduto, debitamente esplicitata e articolatamente motivata -può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass. sez. 3, n. 4660/2006 cit. ; Cass. sez. 1, n. 15219/2007; Cass. sez. 5, n. 25253/2019).
2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; in applicazione dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c. il soccombente va condannato al pagamento, in favore del controricorrente vittorioso, di una somma equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo , ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo, nonché al pagamento alla Cassa delle ammende, di e uro 500,00, ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c.
A norma, infine, d ell’art. 13, comma 1 -quater , d.p.r. n. 115/2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna il ricorrente a corrispondere al controricorrente, ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c. la somma di euro 2.000, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
Condanna il ricorrente, ex art.96, quarto comma, c.p.c., a corrispondere alla Cassa delle ammende la somma di euro 500.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 7 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME