Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2135 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2135 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
La censura non assolve comunque agli oneri previsti dall’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non indica né localizza gli atti introduttivi del giudizio di primo grado.
Questa Corte ha chiarito che nel rito del lavoro, l’attivazione dei poteri istruttori d’ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l’art. 421 cod. proc. civ., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale -quale caratteristica precipua del rito speciale -consente l’esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano
già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte; ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un’attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti. (Cass. Sez. L., 27/10/2020).
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e/o errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
Richiama la deposizione dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, evidenziando che all’esito dell’istruttoria erano emersi lo svolgimento, da parte della COGNOME, almeno 10,08 ore mensili in più rispetto all’orario contrattualmente previsto, l’assegnazione alla COGNOME di 816 fascicol i e lo svolgimento, da parte della stessa quantità di lavoro dei dirigenti con contratto full time.
Sostiene che la gestione di 116 procedimenti all’anno, ai quali si erano aggiunti gli adempimenti connessi al ruolo di dipendente pubblico era onerosa ed incompatibile con l’orario di 20 ore settimanali.
Evidenzia che il protocollo MAIA non era idoneo a rilevare le ore svolte all’esterno degli uffici per lo svolgimento dell’attività di udienza e di mediazione.
Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ravvisato una differenza qualitativa tra l’attività assegnata ai dirigenti e quella assegnata ai funzionari, e sollecita un giudizio di merito attraverso una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Inoltre, nel prospettare che il protocollo MAIA non era idoneo a rilevare le ore svolte all’esterno degli uffici per lo svolgimento dell’attività di udienza e di mediazione, la censura non si confronta con la sentenza impugnata, secondo cui la COGNOME non ha addotto alcun sistema alternativo di certificazione del servizi, né ha adeguatamente provato l’ammontare delle ore svolte all’esterno degli uffici per lo svolgimento dell’attività di udienza e di mediazione, ovvero per gli altri generici incombenti connessi alle mansioni di avvocato pubblico dipendente.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia la violazione dell’art. 36 Cost. , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Deduce che le differenze di retribuzione non erano state rivendicate con riferimento al contratto di lavoro sottoscritto dalla COGNOME e alla categoria di inquadramento della medesima, ma in ragione del reale ed effettivo impegno lavorativo (le ore svolte in eccedenza rispetto alle ore contrattualmente stabilite); evidenzia pertanto che non era necessario alcun raffronto con il lavoro svolto dai colleghi.
Il motivo è inammissibile, risultando dalla sentenza impugnata che nel giudizio di appello la RAGIONE_SOCIALE ha lamentato l’omessa valutazione dell’inidoneità della retribuzione percepita in costanza di rapporto a garantire la conformità al dettato dell’art. 36 della Costituzione.
A fronte dell’inammissibilità delle censure riguardanti la statuizione sul ritenuto difetto di prova dei presupposti fattuali della causa petendi attorea (individuati dalla Corte territoriale nel l’effettivo svolgimento di attività lavorativa oltre l’orario ordinario e nella complessità dell’attività professionale espletata), non è in alcun modo configurabile la violazione dell’art. 36 Cost.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia la violazione e/o l’errata applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.
Evidenzia che in caso di accoglimento del ricorso, il Comune e l’RAGIONE_SOCIALE dovranno essere condannati al pagamento delle spese processuali.
8 . La censura è inammissibile, in quanto si limita a fare leva sull’accoglimento dei primi due motivi, e dunque sull’effetto espansivo esterno della cassazione della sentenza impugnata, previsto dall’art. 336, comma secondo, cod. proc. civ.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese tra la ricorrente ed il Comune di Palermo seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Considerato che l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata, nei confronti della medesima non va adottata alcuna statuizione riguardo alle spese del giudizio di legittimità.
12 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Palermo, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME