Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10967 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
sul ricorso 13887/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
–
ricorrente – contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 75/2020 depositata il 14/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 75/2020 pubblicata il 14.01.2020 la Corte d’Appello di Firenze, accogliendo il gravame della Banca Monte dei Paschi di Siena, ha riformato l’impugnata decisione di primo grado -che aveva pronunciato la condanna della banca a rimborsare in favore della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione le somme indebitamente percette in relazione al pregresso rapporto di conto corrente a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto -sulla considerazione che la domanda introduttiva risultava caratterizzata da «allegazioni estremamente generiche, a cui non era stato affiancato nemmeno un adeguato impianto probatorio», carenze a cui non poteva supplire la disposta consulenza tecnica d’ufficio, «atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato».
Per la cassazione di tale sentenza la soccombente si vale di nove motivi di ricorso, ai quali replica con controricorso la banca e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 158 cod. proc. civ., essendo stata pronunciata da un collegio di cui faceva parte un giudice ausiliario nominato a mente degli artt. 62, comma 1, 65, commi 1 e 4, 66 e 67, commi 1 e 2, 68, comma 1 e 72, comma 1, d.l. 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, l. 9 agosto 2013, n. 98, e ciò perché, come rilevato da questa Corte sollevando con ordinanze 32032/2019 e
32033/2019 la relativa questione di legittimità costituzionale, dette norme sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 25, 102, comma 1, 106, comma 2 e 111 Cost., è infondato alla luce dell’enunciato di Corte Cost. sentenza n. 41 del 2021, che, pur accogliendo la sollevata eccezione, ha tuttavia ritenuto di differirne ogni effetto «fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 116 del 2017».
Deve, di conseguenza, intendersi che la predetta declaratoria si renderà efficace solo all’esito del preconizzato riordino ordinamentale nei termini stabiliti dalla legge, si ché la censura, allo stato, non ha alcuna conferenza.
3.1. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità dell’impugnata sentenza per vizio di omessa pronuncia, avendo essa omesso di pronunciare sulla sollevata eccezione di giudicato, fatta, segnatamente, valere dall’appellata in ragione del fatto che alla stregua dei motivi di appello declinati dalla banca, intesi a censurare la decisione di primo grado per non aver dichiarato a causa della sua genericità la nullità dell’atto introduttivo del giudizio, erano passati in cosa giudicati i capi di detta decisione che avevano accolto la domanda attrice in punto di interessi anatocistici, interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto; ed il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità dell’impugnata sentenza, nell’ordine, per vizio di omessa motivazione in ordine alla sollevata eccezione di giudicato, per violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., poiché la pronuncia adottata viola il giudicato formatosi in ordine alle domande accolte dal giudice di primo grado e non fatte oggetto di gravame avanti al giudice d’appello, e per violazione del principio di specificità dei motivi di appello non interloquendo le
ragioni a tal fine dispiegate dall’appellante sull’eccezione di giudicato, sono parimenti infondati e vanno pertanto disattesi.
3.2. Per vero come la Corte d’Appello, onde motivare le ragioni di accoglimento del gravame proposto dalla banca avverso la decisione di primo grado che l’aveva vista soccombere in relazione alla domanda attrice di rimborso delle somme incamerate a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, ha più volte rimarcato nel corpo della motivazione, la domanda attrice non si prestava ad essere scrutinata -e tanto meno ad esserlo nel senso statuito dal Tribunale -sia per un difetto di allegazione che per un difetto di prova. Si legge infatti a pag. 2 della motivazione che «l’appellato non ha fornito nel procedimento di primo grado, idonea prova della fondatezza della propria domanda, risultando carente non solo sotto il profilo probatorio, ma anche sotto quello assertivo»; ed ancora a pag. 4, dopo che nella pagine precedenti sono stati richiamati i concetti generali applicabili alla materia («è pacifico che il titolare del conto bancario che agisca per la ripetizione e/o anche solo per l’accertamento di asseriti indebiti e/o la rettifica di determinate poste – ha l’onere di allegare e, soprattutto, provare gli elementi costitutivi dell’azione promossa»; «il correntista che incardina un giudizio contro la banca ha l’onere di allegare e provare … le contestazioni sollevate, senza limitarsi a contestazioni generiche»; la fondatezza della domanda viene rimessa «all’adesione del giudicante a orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall’onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa: in altre parole le allegazioni e/o contestazioni generiche sono quindi inammissibili»), che «stanti i principio sopra esposti, non può che ritenersi che l’attore avrebbe dovuto “in primis” specificatamente allegare i fatti posti alla base della propria domanda e fornire prova degli stessi …
»; al contrario «l’atto di citazione di primo grado dell’odierna appellata risulta caratterizzato da allegazioni estremamente generiche a cui non è stato affiancato nemmeno un adeguato impianto probatorio». Rilievi, questi, operati dal giudice d’appello, che si saldano idealmente alle contestazioni che l’appellante aveva inteso muovere alla sentenza di primo grado con il secondo motivo di gravame nella parte in cui questa, aveva dato ingresso alla CTU richiesta da parte attrice, che non avrebbe dovuto invece essere ammessa perché dedotta in violazione dell’art. 2697 cod. civ. e delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova «in quanto meramente esplorativa e tesa, richiamando l’espressione utilizzata dalla Corte di Cassazione, a supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prova (dell’attrice), ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti, circostanze, non provati da controparte».
3.3. Si comprende, dunque, alla luce di questo quadro decisionale, che, quantunque le affermazioni tribunalizie in punto di interessi anatocistici, interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto non siano state aggredite direttamente dall’appellante, neppure, riguardo ad esse, può invocarsi perciò l’autorità del giudicato. La circostanza che, impugnando la decisione di primo grado, la banca abbia voluto confutarne la tenuta probatoria, sottolineando a tal fine l’inidoneità dello strumento consulenziale, rende oltremodo chiaro che la pretesa del giudicato viene ad essere privata di un passaggio essenziale, poiché nel percorso argomentativo sviluppato dal Tribunale a supporto della domanda attorea quelle affermazioni si giustificano solo in funzione della CTU, sicché affermandosene, nell’occasione, la natura esplorativa e contestandosene perciò, nel vuoto assertivo e probatorio della domanda attrice, sin’anche la stessa sua esperibilità, si pone in discussione, con l’intento di farlo venire meno, il fondamento probatorio di quelle affermazioni, che
non acquistano perciò alcuna autorità preclusiva da potersi far valere nel corso del giudizio.
3.4. Questo dà piena contezza dell’infondatezza della doglianza esternata con il terzo motivo di ricorso, volta appunto a denunciare la nullità dell’impugnata sentenza per non aver spiegato le ragioni del mancato accoglimento dell’eccezione di giudicato, non essendovi per vero alcun giudicato da riconoscere, attese le contestazioni sollevate dall’appellante con il secondo motivo di appello. Ma aiuta pure a dare ragione dell’infodatezza che va parimenti affermata anche con riguardo alla doglianza ostesa con il secondo motivo di ricorso, il vizio di omessa pronuncia denunciato con esso rendendosi infatti insussistente in ragione dell’implicito rigetto decretatone dal decidente pronunciando nel merito della lite.
Il quarto motivo di ricorso -con cui si deduce la nullità dell’impugnata sentenza per violazione di legge ed in particolare per la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 112, 324, 329 e 342 cod. proc. civ. avendo essa ritenuto tardive le produzioni documentali effettuate dall’attrice in primo grado, quantunque riguardo all’implicito pronunciamento del giudice di primo grado che le aveva viceversa considerate in termini fosse intervenuto il giudicato non avendo il punto costituito oggetto di impugnazione -è infondato e non merita seguito.
E’ per vero la stessa ricorrente a riferire a pag. 28 del ricorso che a pag 7 dell’atto di appello la banca, volendo rappresentare l’inconsistenza delle pretese avversarie, si era data cura di affermare che l’attrice «non ha prodotto praticamente niente»; ed ancora che «in quanto depositati successivamente, ovvero il 22.1.2007, e non unitamente alla memoria istruttoria depositata il 19.1.2007, devono ritenersi non allegati gli estratti conto del c/c 55154.62 … », in tal modo intendendo sollecitare la revisione, da parte del giudice
d’appello, del deliberato di prima istanza in parte qua che non ha perciò assunto alcuna efficacia preclusiva per effetto di un insussistente giudicato.
Il quinto motivo di ricorso -con cui si deduce l’erroneità in diritto dell’impugnata sentenza per violazione degli artt. 155 e 183 cod. proc. civ., avendo essa ritenuto tardive le produzioni documentali effettuate dall’attrice in primo grado, quantunque esse fossero state eseguite nei termini di legge – è infondato e non merita seguito.
Va invero rimarcato che la sentenza di primo grado, nel dar conto delle ragioni di accoglimento della domanda attrice, aveva riferito che «pure nella genericità delle allegazioni di cui all’atto introduttivo ritiene infatti il Tribunale che l’attore alla luce delle produzioni documentali effettuate, abbia sufficientemente individuato le poste e gli addebiti di cui ha chiesto il rimborso». In ragione di ciò è da credere che le produzioni documentali di che trattasi (estratti conto e CTP illustrativa) fossero funzionali a consentire la precisazione della domanda genericamente formulata nell’atto introduttivo. Trattandosi perciò di dar luogo alla precisazione della domanda, esse andavano operate nel termine previsto dall’art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ. -nel testo vigente al tempo -, sicché averne ritenuto la tempestività quantunque eseguite nel termine previsto dalla medesima norma al n. 2, riservato ai documenti con funzione probatoria, sicché del tutto rettamente la Corte d’Appello ne ha rilevato e sanzionato l’irritualità.
Il sesto motivo di ricorso -con cui si deduce la nullità dell’impugnata sentenza per violazione di legge ed in particolare per la violazione degli artt. 61, 112, 113, 191 e 198 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ. avendo essa omesso di esaminare l’eccezione di parte appellante intesa a denunciare l’inammissibilità del motivo di gravame afferente alla pretesa natura esplorativa della
CTU espletata in primo grado per non essere sindacabile la relativa determinazione -è infondato e non merita seguito.
Va invero, al riguardo, ribadito il convincimento preclusivo, più volte esternato da questa Corte, essendo denunciato, nella specie, il vizio con riferimento ad un eccezione processuale, che «il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito» (Cass., Sez. I, 11/10/2018, n. 25154; Cass., Sez. I, 26/09/2013, n. 22083; Cass., Sez. II, 23/01/2009, n. 1701).
7. Il settimo motivo di ricorso -con cui si deduce la nullità dell’impugnata sentenza in riferimento all’art. 111 Cost. e all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., nonché ancora per violazione degli art. 61, 191 e 198 cod. proc. civ. poiché, ove si fosse creduto che essa avesse rigettato la sollevata eccezione a mezzo di una pronuncia implicita, ciò sarebbe avvenuto senza che la motivazione ne recasse traccia ed in ogni caso violando le altre norme richiamate, atteso che l’ammissione della CTU è espressione del potere discrezionale del giudice, non contestabile in appello -è in entrambe le allegazioni infondato e non meritevole pertanto di alcun seguito.
E’ noto, infatti, per un verso, che in relazione agli errores in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass., Sez. III, 10/11/2015, n. 22952; Cass., Sez. I, 24/11/2004, n. 22130; Cass., Sez. IV, 5/06/2001, n. 7620); ne discende alla luce dell’argomento sviluppato a conforto del rigetto del sesto motivo di ricorso che, non essendo ravvisabile un vizio di omessa pronuncia in
relazione ad un eccezione di rito, nessun addebito può perciò muoversi in parte qua alla decisione impugnata la cui motivazione può essere sul punto integrata ex art. 384 comma 4, cod. proc. civ. appunto con la considerazione dianzi formulata.
Per altro verso, vale osservare che la natura devolutiva propria del mezzo di gravame non preclude al giudice d’appello, che ne sia investito o che ne avverta l’esigenza in rapporto all’andamento del giudizio, di riesaminare le decisioni istruttorie assunte dal giudice del merito, sicché la determinazione che egli assume è sempre sindacabile in sede di appello.
L’ottavo motivo di ricorso -con cui si deduce l’erroneità in diritto dell’impugnata sentenza per violazione degli artt. 61, 191 e 198 cod. proc. civ., avendo essa ritenuto che la disposta CTU avesse finalità esplorative quantunque non si potesse dubitare dell’obbligatorietà di essa in ragione della natura contabile della materia trattata -è infondato in ragion di quanto già si è osservato rigettando ia seconda allegazione contenuta nel settimo motivo di ricorso: le valutazioni operate al riguardo dal primo giudice sono sempre rimeditabili dal giudice d’appello, di talché se egli ritenga di dissentire dal giudice di primo grado nell’escludere, in particolare, la conferenza della CTU, la sua decisione non è censurabile in questa sede sotto il profilo della pretesa violazione di legge.
Il nono motivo di ricorso -con cui si deduce l’erroneità in diritto dell’impugnata sentenza per violazione degli artt. 1283, 1284, 1350, 2033, 2725 e 2697 cod. civ., degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 117 e 120 TUB avendo essa negato contra verum che l’attrice avesse prodotto fin dal primo grado nei termini accordati dal giudice sia gli estratti conto che una relazione tecnica di parte -si consegna anch’esso ad una prognosi di infondatezza tenuto conto
delle ragioni già esposte a confutazione del quinto motivo di ricorso, alle quali dunque si rinvia.
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 8200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 22.2.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME