Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22971 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22971 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20948/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE – UNIONE REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DEI TITOLARI DI RAGIONE_SOCIALE LOMBARDIA , e RAGIONE_SOCIALE , quale titolare dalla RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME, domicilio digitale eletto presso la PEC EMAILordineavvocatiromaorg
-ricorrenti e controricorrenti -contro
Oggetto: Art. 13, comma
1, lett. 39/2009
a),
D.L.
n.
R.G.N. 20948/2019
Ud. 24/04/2025 CC
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE BRESCIA , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOMEcontroricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 609/2019 depositata il 04/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 609/2019, pubblicata in data 4 aprile 2019, la Corte d’appello di Brescia, decidendo sugli appelli, principale ed incidentale, proposti avverso l’ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Brescia in data 26 maggio 2014, ha respinto sia l’appello principale proposto congiuntamente da NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALEUnione Regionale delle Associazioni Provinciali dei Titolari di RAGIONE_SOCIALE) -da NOME COGNOMEnella qualità di titolare della Farmacia “Santa Chiara” -e da RAGIONE_SOCIALE sia l’appello incidentale proposto dalla AZIENDA RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA DI BRESCIA.
Gli appellanti principali avevano adito ex art. 702bis c.p.c. il Tribunale di Brescia, chiedendo la condanna della AZIENDA RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA DI BRESCIA alla ripetizione delle somme che, ad opinione degli appellanti medesimi, erano state trattenute a causa di un’errata interpretazione dell’art. 13, comma 1, lett. a), D.L. n. 39/2009, convertito con Legge n. 77/2009.
Il Tribunale di Brescia, disattese le eccezioni preliminari sollevate da RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA DI BRESCIA in sede di costituzione -difetto di giurisdizione; difetto di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE; difetto di capacità processuale della ricorrente NOME COGNOME inammissibilità dell’esercizio congiunto di pretese autonome in assenza di motivi di connessione -aveva tuttavia respinto la domanda, ritenendo che la trattenuta prevista dallo art. 13, comma 1, lett. a), D.L. n. 39/2009, dovesse calcolarsi sull’importo lordo delle trattenute di legge e non sul valore in capitale dello sconto.
3. La Corte d’appello di Brescia ha, in primo luogo, disatteso i motivi di appello incidentale proposti da RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA DI BRESCIA in relazione ai profili in rito, affermando:
-la giurisdizione del giudice ordinario, avendo le appellanti principali azionato una pretesa di contenuto meramente patrimoniale, avente la consistenza di diritto soggettivo, non potendosi ravvisare l’esercizio di un potere autoritativo nell’interpretazione, da parte dell’Amministrazione, della previsione di legge in rilievo;
-la legittimità della domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE LOMBARDIA in rappresentanza delle Farmacie associate, ravvisando una ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio, ex art. 103 c.p.c., in quanto le cause dei singoli associati erano accomunate dalla questione dell’interpretazione dell’art. 13, comma 1, lett. a), D.L. n. 39/2009, convertito con Legge n. 77/ 2009;
-la legittimazione della legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE a conferire al difensore la procura alle liti a rappresentarla, nella dichiarata qualità di mandataria delle Far-
macie associate, potendo la medesima, una volta speso il nome del mandante, conferire direttamente il mandato al difensore.
Nel merito, la Corte bresciana ha ritenuto non corretta l’interpretazione che il giudice di prime cure aveva dato dell’art. 13, comma 1, lett. a), D.L. n. 39/2009, richiamando sul punto il diverso orientamento espresso da questa Corte, ma ha tuttavia confermato il rigetto della domanda, affermando che gli appellanti, pur avendo proposto domanda di ripetizione dell’indebito, non avevano assolto all’onere probatorio -su di essi gravante -di fornire la prova dell’avvenuto pagamento e della mancanza di una causa giustificatrice dello stesso, escludendo conseguentemente la possibilità di disporre consulenza tecnica d’ufficio, in quanto la stessa avrebbe avuto carattere esplorativo.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia ricorrono congiuntamente RAGIONE_SOCIALE (Unione Regionale delle Associazioni Provinciali dei Titolari di Farmacia) e NOME COGNOME quest’ultima sempre nella qualità di titolare della Farmacia “Santa Chiara”.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE BRESCIA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di primo e secondo motivo del ricorso incidentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso principale è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 324 c.p.c.; 2909 c.c., nonché la nullità della sentenza per avere la Corte d’appello ‘ritenuto di dover verificare le risultanze probatorie sul credito vantato dagli odierni ricorrenti, nonostante tale profilo fosse incontestato e pacifico tra le parti già nel primo grado di giudizio, con conseguente formazione della cosa giudicata sul pun to’ .
Il ricorso, dopo aver ricostruito il meccanismo della richiesta di rimborso dei farmaci dispensati per conto del SSN, evidenzia che sin dallo atto introduttivo del giudizio di primo grado erano state prodotte le Distinte contabili riepilogative (DCR) per ciascuna farmacia, fornendo quindi prova della pretesa azionata.
Deduce, poi, che, nel costituirsi, RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA DI BRESCIA non aveva in alcun modo contestato il quantum della domanda, indirizzando le proprie contestazioni unicamente al profilo dell’interpretazione dell’art. 13, comma 1, lett. a), D.L. n. 39/2009.
Argomenta, quindi, che il profilo dell’esistenza ed entità delle somme di cui si chiedeva la restituzione doveva ritenersi non contestato ex art. 115 c.p.c. e che pertanto la Corte d’appello di Brescia avrebbe violato non solo tale previsione ma anche gli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., dovendosi ritenere che sul punto si fosse formato il giudicato anche per effetto del maturarsi delle preclusioni processuali.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, secondo comma, e 702quater c.p.c. per avere la Corte d’appello posto a base della propria decisione ‘la deduzione di una eccezione nuova non presentata in primo grado dalla ASL resistente, in violazione del divieto di nova in appello’ .
Argomenta il ricorso che nel giudizio di appello, l’odierna ricorrente incidentale avrebbe sollevato tardivamente eccezioni non dedotte nel giudizio di primo grado, contestando sia che vi fosse stata dispensazione di farmaci in regime di convenzione, sia che fossero state depositate le ricette e le distinte contabili riepilogative mensili.
In tal modo sarebbero stati dedotti fatti impeditivi nuovi, violando gli artt. 345 e 702quater c.p.c. e, pertanto, avrebbe errato la Corte territoriale nell’esaminare ed accogliere tali eccezioni.
1.3. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in quanto ‘la sentenza d ‘appello non ha considerato che i ricorrenti avevano prodotto in giudizio dettagliati elaborati concernenti i dati sulla dispensazione dei farmaci oggetto dello sconto obbligatorio dell’ 1,4%, dato inconciliabile con la decisione impugnata’ .
Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbe omesso di rilevare il fatto che l’odierna ricorrente incidentale si era limitata a proporre generiche contestazioni ‘prive di fondamento logico e giuridico’ e non avrebbe considerato che gli odierni ricorrenti avevano ‘meticolosamente ricostruito per ciascuna, farmacia e per ogni mese’ sia quanto corrisposto dalla AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA ad ogni singola farmacia sia le somme che sarebbero derivate da una dell’art. 13, comma 1, lett. a), D.L. n. 39/2009 sia la differenza tra le due grandezze, concludendo che ‘se la sentenza ha inteso fondarsi sulle controdeduzioni dell’ASL, l’ha fatto accogliendo argomenti generici, oltre che al limite della fantasia’ .
Il ricorso incidentale è affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., ‘Violazione / falsa applicazione degli artt. 112, 342, 343, 345 c.p.c.: nullità della sentenza per violazione del principio di corri-
spondenza tra il chiesto e il pronunciato; Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.’
Si censura la decisione impugnata perché la stessa avrebbe esaminato in via preliminare i motivi di gravame che l’odierna ricorrente incidentale aveva formulato solo in via condizionata e subordinata all’accoglimento dell’appello principale.
La Corte d’appello, pronunciandosi su tali motivi, non solo avrebbe omesso di considerare la natura dei motivi di impugnazione ma, disattendendo i motivi stessi, avrebbe erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite del grado di appello.
2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., ‘Omissione di pronuncia; Violazione / falsa applicazione degli artt. 112, 342, 343, 345 c.p.c.: nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.’ .
Si censura la decisione impugnata per aver omesso di pronunciarsi sul motivo di appello col quale l’odierna ricorrente incidentale aveva impugnato la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di prime cure, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., non avendo il Tribunale motivato detta statuizione.
2.3. Con il terzo motivo, formulato in via condizionata, il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., ‘Violazione / falsa applicazione degli artt. 77, 81, 112, 342, 343, 345 c.p.c.: nullità della sentenza per difetto di capacità e legittimazione processuale di RAGIONE_SOCIALE e della dr.ssa COGNOME e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato’ .
La ricorrente incidentale, in primo luogo, ricostruisce lo sviluppo dei due gradi di merito del giudizio, evidenziando di avere potuto prendere visione delle procure che sarebbero state conferite a RAGIONE_SOCIALE solo
all’esito della prima udienza innanzi il Tribunale e di aver verificato che la maggioranza di tali procure non includeva il potere di rappresentanza processuale, ‘prevedendo semplice mandato a riscuotere e rappresentanza “sostanziale ” e non processuali’ .
Deduce quindi di aver formulato specifico motivo di appello con il quale veniva contestata l’assenza dei poteri di rappresentanza in capo a RAGIONE_SOCIALE ma che la Corte d’appello, pur riconoscendo “che viene contestata non la esistenza dei singoli mandati gestori da parte degli associati, quanto il conferimento dei poteri di rappresentanza in giudizio” , si sarebbe invece pronunciata sul diverso e non pertinente profilo della legittimazione dell’odierna ricorrente principale a conferire al difensore la procura alle liti a rappresentarla nella spiegata qualità di mandataria, senza invece pronunciarsi sul profilo specificamente dedotto con l’appello, e cioè la carenza di potere di rappresentanza processuale, avendo i mandati depositati da RAGIONE_SOCIALE natura sostanziale e difettando l’espresso conferimento del potere di stare in giudizio, come richiesto dall’art. 77 c.p.c.
L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso principale sollevata dalla controricorrente, nonché ricorrente incidentale, è infondata.
L’esame della cospicua mole di procure rilasciate dai singoli soggetti rappresentati dalla Federazione e prodotte in atti (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 1334 del 18/01/2022; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 4924 del 27/02/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015) induce, in primo luogo, a ritenere, sulla scorta del tenore letterale delle varie procure -aventi tutte formulazioni consimili, riconducibili a pochi archetipi ed in alcuni casi identiche o quasi sovrapponibili -che con le procure medesime siano stati conferiti alla RAGIONE_SOCIALE poteri di rap-
presentanza non solo sostanziale ma anche processuale, nel rispetto, quindi, dei presupposti di cui all’art. 77 c.p.c.
Assolto il dovere di verifica d’ufficio della sussistenza dei poteri di rappresentanza processuale (Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 29505 del 24/12/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31574 del 06/12/2018), del resto, non si può non rilevare che le contestazioni della controricorrente si mantengono, invece, nell’ambito di una estrema genericità e di un inadeguato rispetto del disposto di cui agli art. 370 e 366 c.p.c.
È da sottolineare, anzi, che le deduzioni della controricorrente in tema di inammissibilità del presente ricorso si riducono alla denuncia della genericità che -a dire della controricorrente medesima -caratterizzerebbe l’indicazione dei singoli soggetti rappresentati nell’elenco di cui all’epigrafe del ricorso.
Per contro, si deve ritenere che in tale elenco i soggetti rappresentati vengano individuati in misura sufficiente a consentire la successiva verifica dell’effettivo conferimento, da parte di ciascun soggetto indicato, dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale all’odierna ricorrente FEDERFARMA LOMBARDIA.
Il ricorso, nei motivi in cui si articola, è inammissibile.
4.1. Quanto al primo motivo, l’inammissibilità dello stesso discende da un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, infatti, si deve rilevare che il motivo di ricorso opera un richiamo al contenuto degli atti processuali dei gradi di merito -ed in particolare al contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata dall’odierna controricorrente in prime cure -in modo assolutamente sommario, omettendo di procedere alla riproduzione dei minimi passaggi essenziali degli atti medesimi e limitandosi ad offrire, di questi ultimi, una ricostruzione meramente riassuntiva, peraltro, incor-
rendo nelle contestazioni della ricorrente incidentale, la quale respinge l’affidabilità della sintesi offerta nel motivo di ricorso (pag. 10 segg. ricorso incidentale).
È inevitabile, allora, concludere che il motivo di ricorso si caratterizza, in primo luogo, per un mancato rispetto della regola di specificità di cui all’art. 366, n. 6), c.p.c. e che, anzi, tale radicale carenza viene a precludere anche l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, in quanto è necessariamente all’ammissibilità del motivo di ricorso che viene ad essere subordinato l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l’esame diretto degli atti (Cass. Sez. U – Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).
Tale esercizio presuppone, infatti, sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021).
In secondo luogo, si deve rammentare che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, la quale, ex art. 115 c.p.c., produce l’effetto della relevatio ab onere probandi (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019), in quanto tale apprezzamento esige l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, da ciò derivando che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione risulta sindacabile in cassazione solo per solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007).
È, pertanto, evidente che il motivo di ricorso non deduce concretamente una violazione dell’art. 115 c.p.c. ma formula una inammissibile censura alla valutazione operata dal giudice di merito in ordine al carattere contestato o non contestato delle allegazioni delle parti.
4.2. L’inammissibilità del secondo motivo discende invece dalla constatazione del fatto che lo stesso non viene a confrontarsi adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte d’appello bresciana, infatti, ha basato la propria decisione sulla qualificazione della domanda azionata dagli odierni ricorrenti in termini di domanda di ripetizione di indebito, ritenendo, conseguentemente, gli stessi odierni ricorrenti gravati dai relativi oneri probatori, in ciò conformandosi al costante orientamento di questa Corte in materia (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 14788 del 27/05/2024; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 34427 del 23/11/2022).
Evidente, quindi, che quelle deduzioni, svolte in appello dall’odierna ricorrente incidentale, che il motivo di ricorso ora in esame censura come nuove eccezioni, in null’altro si venivano a sostanziare se non in mere difese con le quali sempre l’odierna ricorrente incidentale -in quella sede appellante incidentale -veniva contestare la sussistenza di adeguata prova del credito azionato dagli odierni ricorrenti a titolo di ripetizione di indebito.
La novità ed inammissibilità di tali contestazioni, quindi, avrebbe potuto essere ipotizzata solo ove si fosse ritenuto che il profilo in questione era stato interessato da una pregressa cristallizzazione derivante dalla mancata contestazione delle circostanze in sede di prime cure.
Una volta escluso -come si deve inevitabilmente dedurre dal mancato accoglimento nella presente sede del primo motivo -che le allegazioni degli odierni ricorrenti fossero state corroborate in prime cure da una non contestazione, risulta del tutto conseguente concludere che le deduzioni formulate in appello dall’odierna ricorrente incidentale costituivano mere difese che non venivano a violare l’art. 345 c.p.c.
4.3. L’inammissibilità del terzo motivo discende invece dalla constatazione che lo stesso si viene a sostanziare in una sollecitazione a questa Corte a procedere ad un inammissibile sindacato sul merito della decisione, sebbene i ricorrenti formalmente protestino preventivamente di mirare a tale scopo (pag. 26 del ricorso).
Al di là di tale formale affermazione, tuttavia, il motivo si viene integralmente ad imperniare su considerazioni in mero fatto, imputando alla Corte territoriale una inadeguata valutazione delle prove addotte ed una supina ricezione delle deduzioni dell’odierna ricorrente incidentale.
In tal modo, tuttavia, risulta inevitabile constatare che ad essere concretamente dedotto non è alcun omesso esame circa un fatto decisivo -intendendo quest’ultimo come fatto storico, principale o secondario (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 6 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 9253 del 11/04/2017) -bensì solamente un omesso -rectius ritenuto inadeguato – esame di elementi istruttori, il quale tuttavia non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018).
È solo per completezza, allora, che si deve rilevare che un ulteriore profilo di inammissibilità del motivo deriva dall’assoluta genericità del richiamo da esso operata ad atti e documenti, così incorrendo anche in questo caso nella violazione dell’art. 366 c.p.c.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue, a questo punto, la declaratoria di inefficacia ex art. 334 c.p.c. del ricorso incidentale, in quanto proposto oltre il termine di impugnazione, e cioè il 30 agosto 2019, a fronte della notifica della sentenza della Corte d’appello, ad opera della stessa ricorrente incidentale, in data 29 aprile 2019 (cfr. Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 737 del 11/01/2025; Cass. Sez. 6 – 2, Decreto n. 4260 del 03/03/2015).
In conclusione, quindi, mentre il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo deve essere dichiarato inefficace.
Da ciò consegue la condanna della ricorrente alla rifusione in favore della ricorrente incidentale delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
Tale attestazione concerne peraltro il solo ricorso principale e non quello incidentale, avendo questa Corte chiarito che la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, secondo comma, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ex art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18348 del 25/07/2017).
P. Q. M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale;
condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 8.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima