Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26754 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
RAGIONE_SOCIALE;
intimata avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5092/2021 pubblicata il 09/07/2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO anno 2022 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE , rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata In Roma. INDIRIZZO;
ricorrente
contro
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 25/05/2012 la società RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’RAGIONE_SOCIALE, proponendo querela di falso avverso la relata di notificazione del 24/04/2008 relativa a cartella di pagamento deducendo, in particolare, che la persona qualificatasi come addetta al ritiro non avesse, per un verso, ricevuto la cartella e per altro, non rivestisse la qualifica di addetta al ritiro della società.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 10061/2017, il Tribunale respingeva la querela non ritenendo raggiunta la prova della asserita falsità all’esito dell’escussione di tre testimoni.
Con atto di citazione notificato via pec il 19.12.2017 la società proponeva appello lamentando travisamento dei fatti, contraddittorietà della motivazione, erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. in ordine alla prova della falsità RAGIONE_SOCIALE circostanze attestate nella relata di notifica. La Corte di Appello di Roma accoglieva l’appello riformando la sentenza impugnata. Ad avviso del giudice di secondo grado, ‘risulta provato, nell’unico modo concepibile, che la persona che si qualificò come ‘addetto al ritiro’ per conto della RAGIONE_SOCIALE tale non fosse e ciò sulla scorta RAGIONE_SOCIALE concordi indicazioni fornite dai testimoni assunti e non contraddette da alcuna allegazione della controparte (che avrebbe potuto, ad esempio, dimostrare l’esistenza in vita della persona che ritirò l’atto, vanamente indicata come teste dall’odierna appellante che non ha potuto identificarla) . Deve, pertanto, ritenersi raggiunta la prova circa l’inesis tenza di rapporti tra il soggetto
falsamente qualificatosi come addetto al ritiro e la RAGIONE_SOCIALE .
La sentenza, non notificata, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE, con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la società RAGIONE_SOCIALE non ha resistito, non costituendosi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’ RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c. , atteso che la scarna motivazione della sentenza si risolve in una motivazione apparente che, sebbene graficamente presente non rende manifesto il percorso logico-giuridico che ha condotto il giudice a ritenere decisive ai fini della falsità documentale ‘le concordi indicazioni’ testimoniali non riportate neppure sommariamente nel loro contenuto.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 166 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che le concordi indicazioni fornite dai testimoni assunti non sarebbero state contraddette da alcuna allegazione della controparte (che avrebbe potuto ad esempio dimostrare l’esistenza in vita della persona che ritirò l’atto vanamente indicata dall’odierna appellante che non ha potuto identificarla).
Il primo motivo di ricorso è infondato per le seguenti ragioni. Va premesso che in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della
sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. (Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
In particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 (Rv. 664061 – 01).
Ciò posto in termini generali è stato di recente precisato che in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. (Nella specie, relativa ad un giudizio avente ad oggetto l’impugnativa avverso un licenziamento intimato ad un lavoratore per soppressione del
posto determinata da riorganizzazione aziendale, la RAGIONE_SOCIALE ha cassato la sentenza nella quale, da un lato, si era dato atto del positivo accertamento della predetta riorganizzazione senza, però, l’indicazione RAGIONE_SOCIALE prove in base alle quali risultava la dimostrazione della effettività della stessa e, dall’altro, non erano state considerate alcune circostanze addotte dal lavoratore – oggetto di discussione tra le parti e risultanti dalla sentenza impugnata – decisive ai fini del riscontro circa la sussistenza, o meno, del giustificato motivo oggettivo del recesso) (Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020 (Rv. 656925 – 02).
Orbene, il giudice di appello seppur nella sua sintetica motivazione ha esplicitato il percorso logico valutativo del quadro probatorio emerso in sede di giudizio di primo grado. Ed invero, la sentenza della Corte distrettuale ha offerto la motivazione del proprio convincimento con uno specifico richiamo alle emergenze istruttorie di primo grado affermando espressamente che, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE concordi indicazioni fornite dai testimoni assunti e non contraddette da alcuna allegazione della controparte, risulta provato che la persona qualificatasi come addetto al ritiro della società RAGIONE_SOCIALE non fosse tale.
In altri termini, il giudice di appello ha offerto una sintetica, ma idonea motivazione giustificante la riforma della sentenza di prime cure, nella misura in cui ha ritenuto, difformemente dal Tribunale, raggiunta la prova in ordine alla inesistenza di rapporti tra il soggetto qualificatosi come addetto al ritiro e la società destinataria, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE testimonianze rese in primo grado le cui risultanze sono riportate in motivazione. Per quanto concerne il secondo motivo va premesso che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura
nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (Sentenza n. 17313 del 19/08/2020).
In applicazione del superiore principio è da ritenersi che la censura si risolve in una critica all’apprezzamento di fatto del giudice che ha con valutazione incensurabile ricostruito il quadro probatorio in modo diverso dal giudice di primo grado. In conclusione, il ricorso va respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile,