Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13465 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8929-2023 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
— ricorrente —
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
— controricorrente — avverso la sentenza n. 269/2022 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 08/10/2022 R.G.N. 306/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’Appello di Caltanissetta ha respinto l’appello di NOME COGNOME, confermando la sentenza di primo grado,
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
CC
con cui era stata rigettata la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli da RAGIONE_SOCIALE e all’accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la cessionaria del servizio RAGIONE_SOCIALE e c ondanna di quest’ultima al pagamento, a titolo di risarcimento del danno derivante dall’illegittima mancata assunzione, delle retribuzioni perdute dalla risoluzione del rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE fino alla riammissione in servizio.
La Corte territoriale ha ritenuto che, in base alle disposizioni sia normative (nazionali -legge n. 36/1994 – e regionali – L.R. 10/1999) e sia contrattuali (la Convenzione fra enti del 19 novembre 2004), il diritto al trasferimento maturasse solo in capo al personale già adibito ai servizi di cui all’art. 4 co. 1 lett. f) L. n. 36/94, il quale prevede(va) che il servizio idrico integrato ‘è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue’; che la previa ed esclusiva assegnazione ai servizi di cui all’art. 4 co. 1 lett. f) cit. era elemento costitutivo del diritto al passaggio immediato e diretto alle dipendenze del nuovo gestore; che il lavoratore non aveva fornito prova di tale requisito, non potendo la sua previa assegnazione al servizio idrico desumersi dalla busta paga di settembre 2013 e dal riferimento ivi contenuto al c.c.n.l. Gas-Acqua; che l’allegazione di RAGIONE_SOCIALE sulla adibizione del COGNOME ai servizi RSU non era stata contestata da quest’ultimo ed anzi la documentazione in atti deponeva per l’applicazione al lavoratore, all’epoca in cui era comandato presso RAGIONE_SOCIALE (dicembre 2005), del contratto collettivo per le RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza per erronea ricostruzione della fattispecie, illogicità e perplessità della motivazione, violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c . Assume che le statuizioni contenute nella decisione impugnata, sul difetto di prova dell’essere il lavoratore già addetto ai servizi di cui all’art. 4 co. 1 lett. f) L. n. 36/94, sono smentite dagli elementi di fatto pacifici e indiscussi desumibili dagli atti, tra cui il riferimento nella busta paga di settembre 2013 al c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE e l’offerta formale di assunzione notificatagli da RAGIONE_SOCIALE in forma di intimazione, che denotano la sua pregressa adibizione al servizio idrico.
Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., cioè l’offerta formale di assunzione notificatagli da RAGIONE_SOCIALE in forma di intimazione, significativa della consapevolezza della controparte sul diritto del lavoratore di transitare alle sue dipendenze, in base agli obblighi di natura legale e convenzionale, in quanto già addetto al servizio idrico.
Con il terzo motivo si addebita alla sentenza la violazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., e violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., sul rilievo che i dati di fatto indicati, ove adeguatamente valutati secondo i criteri di prova presuntiva, avrebbe consentito di ritenere provata la sua precedente assegnazione al servizio idrico.
Con il quarto motivo è dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., argomentandosi che l’esistenza di una prova presuntiva sulla sua assegnazione al servizio idrico era idonea a ribaltare sulla società l’onere di provare l’assenza del citato requisito.
Con il quinto motivo è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte omesso di pronunciare sulla pretesa di trasferimento, avanzata nelle note di trattazione scritta e fondata sulla esistenza di una situazione di apparenza del diritto meritevole di tutela.
I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logica, sono inammissibili.
Essi, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di leggi sostanziali e processuali, mirano ad una rivalutazione dei fatti storici, in particolare sul punto della precedente assegnazione del lavoratore al servizio idrico, quale titolo legittimante il passaggio alle dipendenze della cessionaria del servizio medesimo, rivalutazione che non è ammissibile in questa sede (v. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).
Le Sezioni unite civili hanno più volte ribadito l’inammissibilità di censure che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione, così travalicando dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti (v. Cass. S.U. n. 34476 del 2019; conf. Cass. S.U. n. 33373 del 2019; Cass. SS.U. n. 25950 del 2020). Inoltre, gli elementi fattuali
dedotti nelle censure, alla luce della complessiva motivazione della sentenza impugnata, risultano privi di valenza decisiva, nel senso richiesto dalle Sezioni unite di questa Corte, quale idoneità a determinare un esito diverso della controversia (Cass. S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014).
Da quanto detto discende l’inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2024