Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5378 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9304/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2107/2019 depositata il 10/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel contenzioso intercorso -dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del TAR Firenze, innanzi al Tribunale di Lucca – per effetto di una richiesta di decreto ingiuntivo avanzata dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE– già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di prestazioni rese nell’ambito di un rapporto di gestione dei servizi socio-assistenziali della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Marlia, il giudice di primo grado, dopo avere disposto una c.t.u., revocava il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del comune di Capannori, rigettando le ulteriori domande proposte dalle parti.
Decidendo sugli appelli proposti dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dal comune di Capannori, la Corte di appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n.2107/2019, pubblicata il 10.9.2019, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il comune al pagamento dell’importo di euro 81.602,01, oltre interessi legali e delle spese del giudizio.
Il comune di Capannori ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Le parti hanno depositato memorie.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 21 febbraio 2024.
Con il primo motivo il ricorrente deduce, per un verso, l’omesso esame di fatti decisivi per la controversia prospettando, sotto tale ultimo profilo, che la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare e valutare, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per inadempimento della RAGIONE_SOCIALE ed a quella di rimborso delle spese non dovute alla suddetta, numerosi elementi esposti negli atti difensivi. Per altro verso, la Corte di appello avrebbe errato nel porre a carico del ricorrente l’onere di provare l’inadempimento, potendo il debitore che eccepisce l’altrui inadempimento limitarsi ad allegarlo, in ogni caso non risultando possibile dimostrare l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE in relazione alla totale omissione della prestazione da parte della stessa. La Corte di appello avrebbe parimenti errato nel ritenere che fosse a carico della RAGIONE_SOCIALE l’onere di dimostrare, sulla base della documentazione che aveva consentito il pagamento, che le somme ricevute erano indebite per esborsi in realtà non dovuti e servizi non resi dalla RAGIONE_SOCIALE in conformità agli obblighi negoziali. Sarebbe stato infatti incontroverso che il Comune ricorrente aveva versato somme superiori al tetto massimo pattuito contrattualmente a causa dell’errata modalità di fatturazione utilizzata dalla RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, la Corte di appello avrebbe errato -come il c.t.u.nell’addossare l’onere della prova dell’entità dei rimborsi spese percepiti in anticipo dalla RAGIONE_SOCIALE a carico del comune ricorrente, invece spettando alla RAGIONE_SOCIALE dimostrare l’avvenuto e pertinente esborso. La circostanza che il rimborso fosse stato anticipato dal comune -su richiesta della RAGIONE_SOCIALE e per ragioni di semplificazione della sua contabilitànon potrebbe incidere in alcun modo sulla imputazione dell’onere della prova. Ragion per cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto provare di avere effettivamente speso tutte le somme ricevute dal comune a titolo di rimborso spese, dovendo in difetto di prova restituire tutto quanto non provato. Avrebbe dunque errato la Corte di
appello nell’aderire alle conclusioni espresse dal giudice di primo grado che si era limitato a recepire la relazione del c.t.u. nella quale era presente l’errore descritto. In ogni caso, prosegue il ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto fare applicazione del principio della c.d. vicinanza della prova, essendo la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella piena disponibilità della documentazione utile.
Il motivo, contenente autonome censure, è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Per una più chiara comprensione della doglianza occorre premettere che, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE proposto dal comune, quest’ultimo aveva per un verso eccepito l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE rispetto alle obbligazioni assunte nel contratto e, per altro verso, chiesto in via riconvenzionale la condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni subiti in ragione dell’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE, nonché domandato la condanna alla restituzione delle somme indebitamente riscosse dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a titolo di rimborso spese.
Ciò posto, quanto al dedotto vizio di omesso esame- art.360 c.1 n.5 c.p.c.la doglianza muove dall’idea che sia censurabile l’omessa valutazione e considerazione da parte del giudice di appello di elementi difensivi esposti negli atti difensivi, senza invece considerare che con tale vizio può unicamente contestarsi il mancato esame di fatti – cfr.Cass., S.U. n.8053/2014 -; e ciò tanto con riguardo all’eccezione di inadempimento della RAGIONE_SOCIALE che alla domande del comune relative al rimborso delle spese che l’amministrazione comunale assume di avere versato in eccedenza rispetto a quelle dovute alla RAGIONE_SOCIALE. Senza dire che il ricorrente non ha aggredito in modo specifico la motivazione della Corte di appello fondata sull’assenza di contestazione di due fatture e sull’assenza di prova in ordine alla irregolarità nell’esecuzione del rapporto da parte della RAGIONE_SOCIALE
senza indicare specificamente, al di là del generico rinvio ad alcune pagine dell’atto di citazione e dell’atto di appello, i fatti che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare. Da qui l’inammissibilità della censura.
È invece infondata la censura relativa alla prospettata violazione dei principi in tema di onere della prova.
E invero, quanto all’eccezione di inadempimento formulata dal comune, giova ricordare che secondo il consolidato orientamento di questa Corte in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l’adempimento, ove sollevi l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l’onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione-cfr., ex plurimis, Cass. n. 3587 del 11/02/2021 e, già Cass.S.U. n.13533/2001-.
Ora, con riferimento a tale capo di domanda la Corte di appello non ha affatto deciso ponendo a carico del comune l’onere di provare l’inadempimento, semmai evidenziando che dall’istruttoria svolta e dalla c.t.u. non era emersa alcuna prova dell’inadempimento con riguardo alle fatture nn.1934 e 2007 del 31.7.2000, ricevute e mai contestate dal comune, né con riguardo alla regolarità degli adempimenti in pendenza del contratto-cfr.pag.6 primo cpv. sent. impugnata-.
La censura, pertanto, si risolve inammissibilmente in una contestazione delle valutazioni operata dal giudice di merito in ordine alla fondatezza del prospettato inadempimento da parte del comune.
Per quel che riguarda la questione delle somme versate a titolo di rimborso spese dal comune sulla base delle fatture emesse dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE salvo consuntivo, non può ravvisarsi alcuna violazione, da parte della Corte di appello, dei principi in tema di onere della prova se solo si consideri che, agendo il comune per la restituzione
di somme asseritamente versate sine causa, l’onere della prova in ordine alla dimostrazione che i versamenti avevano riguardato spese estranee al contratto ed ai rimborsi non poteva che ricadere sul comune stesso-cfr.Cass. n. 34427 del 23/11/2022, ove si precisa che chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'”accipiens” l’azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta.-
Né risulta idoneo a suffragare la fondatezza della censura il richiamo al principio della c.d. inversione dell’onere della prova, ove si consideri che lo stesso non deroga alla regola di cui all’art. 2697 c.c. (che impone all’attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrano indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all’attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova-cfr.Cass.n.12910/2022-.
Ora, è ben evidente che la valutazione in ordine alla fondatezza di quanto dedotto dal comune è stata esclusa sulla base della disposta c.t.u., espressamente richiamata dalla Corte di appello che il giudice di primo grado aveva condiviso.
Il primo motivo, in conclusione, non può che essere rigettato.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.345 c.p.c. e 2721 c.c. La Corte di appello avrebbe errato nell’escludere le prove testimoniali articolate con motivazione del tutto carente
non potendosi in ogni caso applicare i limiti di prova previsti dall’art.2721 c.c. quanto ai fatti dimostrativi dell’esecuzione del contratto.
Tale motivo è inammissibile, ove si consideri che è privo di autosufficienza in ordine alla rilevanza ed ammissibilità dell’assunta prova testimoniale, omettendo di indicare nel ricorso i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell’impugnata sentenza-cfr.Cass.n.6440/2007, Cass.n.19985/2017-.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.196 c.p.c. La Corte di appello avrebbe ritenuto correttamente rigettata la richiesta di rinnovazione della c.t.u. sulla base di una motivazione incongrua riportandosi a quanto ritenuto, erroneamente, dal giudice di primo grado.
Il motivo è inammissibile. Ed invero, la Corte di appello ha espressamente preso in considerazione l’istanza di rinnovazione della c.t.u., motivatamente evidenziandone l’infondatezza ed escludendo che il c.t.u. avesse commesso i denunziati grossolani errori in relazione alla ritenuta mancata dimostrazione della domanda di rimborso. E poiché in tema di consulenza tecnica d’ufficio rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice, l’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridicicfr.Cass.n.2301/2019-. Tanto rende fuori bersaglio la censura proposta -per cui, v., amplius, anche Cass.n.22799/2017, Cass.n.17693/2013-.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt.132, c.2 e 4 c.p.c., 111 Cost. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe mancata.
La censura è totalmente priva di fondamento, avendo la Corte di appello rispettato il c.d. minimo costituzionale nel disattendere le domande di risarcimento del danno e di ripetizione di somme avanzate dal comune sulla base degli argomenti già ricordaticfr.Cass.S.U. n.8054/2014-.
Sulla base delle superiori argomentazioni il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in euro 8.500,00 per onorari, oltre euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso il 21 febbraio 2024 nella camera di consiglio della prima