Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27231 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27231 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3263/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1380/2022, depositata il 12 agosto 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso del 1 luglio 2015, NOME COGNOME, premettendo di essere creditore nei confronti di NOME COGNOME,
NOME COGNOME e NOME COGNOME della somma complessiva di euro 51.800,00, chiedeva al Tribunale di Palermo l’emissione di un decreto ingiuntivo nei loro confronti. In particolare, rappresentava che: in data 30 marzo 2006, con atto di compravendita NOME COGNOME, NOME COGNOME (per la quota di 1/2 in comunione di beni) e NOME COGNOME (per la quota di un 1/2) hanno acquistato l’immobile sito in Molinetto di Mazzano (BS) al prezzo corrispettivo complessivo di euro 290.000,00; contestualmente, in data 30 marzo 2006, in Brescia, è stato, altresì, stipulato, un contratto di mutuo fondiario di durata trentennale tra la Banca Sanpaolo IMI S.p.A e gli acquirenti, con il quale la Banca ha concesso a titolo di mutuo la somma di euro 280.000,00; in data 30 marzo 2006 è stato, infine, sottoscritto da NOME COGNOME un atto di fideiussione con cui lo stesso ha dichiarato la sua volontà di costituirsi fideiussore nei confronti delle controparti, a garanzia del credito vantato nei loro confronti dalla Banca Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE in relazione al suddetto contratto di mutuo fondiario; in seguito al contratto di mutuo, è stato aperto presso la Banca Intesa Sanpaolo il conto corrente n. 1000/249, sul quale venivano versate le somme destinate al pagamento delle rate; in quanto fideiussore, su richiesta dei contraenti, NOME COGNOME ha effettuato sul suddetto conto corrente numerosi versamenti nel periodo che va dall’anno 2006 all’anno 2013 per complessivi euro 51.800,00, importo mai restituito al ricorrente.
Il Tribunale di Palermo emetteva il decreto ingiuntivo n. 3344/2015 che veniva opposto dalle sigg.re NOME e NOME.
Si costituiva NOME COGNOME contestando tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito dalle sigg.re NOME e NOME, eccependo di aver effettuato i versamenti a titolo di mutuo, e chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto opposto.
Si costituiva anche NOME COGNOME, confermando che il denaro era stato versato dal padre a titolo di mutuo e non di donazione e chiedeva il rigetto di tutte le domande delle opponenti; in via riconvenzionale chiedeva che la sig.ra COGNOME venisse condannata a pagare a NOME COGNOME quanto pagato in conto della stessa per il mutuo contratto con la Banca Sanpaolo IMI S.p.A., pari a complessivi euro 40.509,49, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, ovvero ritenere e dichiarare che null’altro deve NOME COGNOME per il pagamento del mutuo avendo già versato la somma di euro 68.911,22, pari alla propria quota di mutuo pari al 25% o, in subordine, ritenere e dichiarare che NOME COGNOME ha già versato per il pagamento del mutuo la somma di euro 68.911,22 e che tale importo sia da scorporare dal totale dovuto dallo stesso pari al 25% dell’importo complessivo; in subordine, sempre in via riconvenzionale, chiedeva che qualora venisse accertato che la somma di euro 100.000,00 sia stata donata dalla COGNOME ai coniugi NOME, in regime di comunione legale dei beni, il giudice condannasse la COGNOME a pagare a NOME COGNOME la somma di euro 50.000,00, pari alla metà dell’importo corrisposto ovvero la minor somma che sarà accertata nel corso del giudizio.
Con sentenza n. 5225 del 28 novembre 2018, il Tribunale di Palermo respingeva l’opposizione , condannando le opponenti al pagamento in favore di NOME COGNOME delle spese processuali, compensando integralmente le spese di lite nei rapporti tra le opponenti e l’altro convenuto NOME COGNOME, a carico del quale e delle opponenti, in solido, lasciava le spese del giudizio monitorio.
-Avverso la sentenza hanno interposto appello NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Si è costituito NOME COGNOME contestando l’impugnativa avversaria e domandando la conferma della sentenza gravata.
Si è costituito altresì NOME COGNOME opponendosi ai motivi dell’appello principale e spiegando, a sua volta, gravame incidentale .
La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 1380/2022 depositata il 12 agosto 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME; ha dichiarato l’inammissibilità della domanda avanzata dalle appellanti principali di condanna di NOME COGNOME al pagamento della parte, di spettanza del medesimo, delle rate del mutuo contratto con la banca successive al mese di giugno 2013; ha dichiarato l’inammissibilità delle domande proposte dall’appel lante incidentale NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME; ha regolato le spese tra le parti.
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360 , primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., degli artt. 24 e 111 Cost, nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 cod. proc. civ.; 782, 1418 cod. civ. in riferimento all’omesso esame e alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste su un punto decisivo della controversia. Errata e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente deduce l’errore della Corte d’Appello nella parte in cui ha sostenuto che è rimasto indimostrato, a cura del richiedente, che le somme versate siano state effettivamente date in ‘prestito’ alle opponenti e che sia intercorsa con le stesse una pattuizione sull’obbligo di restituzione. Tuttavia, la Corte non avrebbe considerato le prove testimoniali richieste dall’odierno ricorrente che erano rilevanti e idonee a fornire la prova richiesta e formulate in modo scrupolosamente adeguato, avanzate in primo grado (memoria ex art. 183 c. VI n. 2 cod. proc. civ.) e riproposte
con la comparsa di costituzione in appello e con tutti gli atti e verbali di causa successivi. Conseguentemente -si sostiene -che non è vero che il richiedente non abbia dimostrato o fornito gli elementi probatori idonei a dimostrare quanto sostenuto. Al contrario, la Corte d’Appello di Palermo non avrebbe valutato le prove, omettendo ogni tipo di valutazione in merito alla richiesta istruttoria dell’odierno ricorrente. La decisione della Corte apparirebbe ictu oculi contraddittoria, tenuto conto che da una parte rileva l’assenza di idonea prova, dall’altra parte non si pronuncia in alcun modo in ordine alle richieste istruttorie, compromettendo irrimediabilmente il diritto di difesa ex art. 24 Cost e il principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.
1.1. -Il motivo è infondato.
Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell’uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell’azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l’obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale (Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959).
L’attore, il quale fonda la sua domanda su un contratto di mutuo, è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi di tale contratto, e cioè non solo la consegna della somma, ma anche il titolo della consegna, e quindi l’obbligo dell’ accipiens di restituire la somma stessa; né la contestazione circa la causale del versamento si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l’onere della prova, giacché il negare l’esistenza di un contratto di mutuo
non significa eccepirne l’inefficacia o la modificazione o estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di danaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata; anche in tal caso, quindi, rimane fermo l’onere probatorio a carico dell’attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata o insufficiente dimostrazione (Cass., Sez. II, 16 ottobre 2017, n. 24328; Cass., Sez. III, 28 settembre 2009, n. 20740; Cass., Sez. III, 15 febbraio 2005, n. 2974; Cass., Sez. II, 24 febbraio 2004, n. 3642).
La Corte d’appello di Palermo, sulla base delle risultanze istruttorie, ha escluso l’esistenza di un valido contratto di mutuo intercorso tra le parti, essendo rimasto indimostrato che le somme versate siano state effettivamente date in prestito alle opponenti e che sia quindi intercorsa con le stesse una pattuizione sull’obbligo di restituzione.
In merito all ‘ eventuale richiesta di prova orale nessuna specifica motivazione sul punto è richiesta alla Corte d’appello.
Ed infatti, è stato affermato che, in tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall’art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell’istanza di prova, trattandosi di mantenere quest’ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità (Cass., Sez. II, 14 marzo 2022, n. 8181; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12111).
2. -Il ricorso va dunque rigettato.
Non si deve provvedere sulle spese stanze la mancata costituzione delle parti intimate.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione