Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19380 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19380 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18796-2023 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1049/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/03/2023 R.G.N. 1134/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
Lavoro subordinato
R.G.N.18796/2023
COGNOME
Rep.
Ud.09/04/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2667/2020 e, per l’effetto, in riforma di tale sentenza, rigettava la domanda di NOME COGNOME volta alla declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dall’1.1.2003 al 17.12.2007 e alla condanna del Consorzio suddetto al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
La Corte territoriale, riesaminato il materiale istruttorio descritto nella sua motivazione, riteneva che ne emergeva un quadro incerto e contraddittorio, sicché concludeva che non poteva ritenersi provato l’esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte del Consorzio appellante sia ai fini dell’accertamento della subordinazione che dell’illiceità dell’appalto.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
L’intimato resiste con controricorso.
Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato, con atto depositato il 22.9.2024, ha proposto la definizione del ricorso per cassazione nel senso della sua inammissibilità.
Con atto depositato telematicamente il 24.10.2024, il difensore del ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva il Collegio che nella cennata proposta in data 22.9.2024 si è considerato che:
.
Rileva il Collegio che il ricorrente con unico motivo denuncia ‘Violazione degli artt. 115 e 116 ai sensi dell’art. 360 c.p.c. N.ri 4 e 5 e per errata valutazione delle prove circa la sussistenza degli elementi di cui all’art. 2064 c.c. (n.d.e.: rectius 2094 c.c.). Omesso esame in ordine a fatto decisivo per il giudizio’.
Ebbene, come già emerge dall’ora riferita rubrica e, meglio e chiaramente, dallo svolgimento della censura in esame (cfr. pagg. 8-18 del ricorso), essa, da un lato, si risolve in una critica dell’apprezzamento delle risultanze processuali, operato dalla Corte distrettuale, in particolare: a) sugli orari di lavoro osservati; b) sulle mansioni svolte dai lavoratori; c) sull’impartizione degli ordini di servizio, su eterodirezione ed organizzazione del lavoro ad opera dei preposti del CORAGIONE_SOCIALE; d) sulle dichiarazioni rese dal teste Sig. COGNOME parte resistente; e) sulle dichiarazioni rese dal Sig. COGNOMEteste parte resistente; e, dall’altro lato, prospetta l’omesso esame di una serie di elementi istruttori.
In definitiva, in conformità alla suddetta proposta, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, soccombente in rito, dev’essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è altresì tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c. novellato, siccome il giudizio di legittimità viene definito in conformità alla proposta di cui sopra, devono essere applicati il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. nei
termini specificati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 2.000,00, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., ed al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 2.000,00, ex art. 96, comma quarto, c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 9.4.2025.
Il Presidente
NOME COGNOME