Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34595 Anno 2023
ORDINANZA
sul ricorso 6958/2021 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
Pec:
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME e domiciliata presso il domicilio digitale della medesima
Pec:
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1414/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/02/2020;
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34595 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) intimò con decreto ingiuntivo all’AVV_NOTAIO il pagamento della somma di € 20.502,71 a saldo della fornitura di computer resa in favore dell’intimato; questi propose opposiz ione e propose domanda riconvenzionale per sentir condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali da accertarsi in corso di giudizio ovvero da liquidarsi in separata sede o in via equitativa;
il Tribunale di Latina, dato atto che il COGNOME aveva già versato un corrispettivo di € 10.768 a titolo di acconto, accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e, accogliendo la domanda riconvenzionale, condannò la società al risarcimento dei danni nella misura di € 8000 oltre interessi, compensando le spese; in sintesi il Tribunale ritenne che, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dal COGNOME relativa al malfunzionamento delle macchine e dei prodotti informatici oggetto di fornitura, incombesse sulla creditrice opposta l’onere di provare di aver esattamente adempiuto le obbligazioni contrattualmente dedotte, onere rimasto non assolto in quanto la società non aveva provato che il COGNOME avesse operato una scelta consapevole a fronte della presentazione di due preventivi e che non fosse stato reso edotto del fatto che le macchine e i prodotti indicati nel preventivo meno costoso si sarebbero rivelati inadeguati all’uso pattuito, sostanzialmente inservibili tanto da essere tutti sostituiti;
a seguito di appello della società soccombente la Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 25/2/2020, ha accolto il gravame e rigettato l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo, condannando l’appellato alle spese del doppio grado, im plicitamente rigettando la domanda riconvenzionale già accolta dal giudice di prime cure; per quanto ancora qui di interesse la sentenza impugnata ha ritenuto che, essendo pacifica tra le parti la fornitura ed installazione di computer, stampanti e altro materiale hardware e software, fosse da valutare se il fornitore avesse o meno assunto l’obbligo di stimare, prima della fornitura e posa in opera dei computer e accessori, quali dovessero essere le caratteristiche, in termini di capacità di memoria RAM, d ei computer forniti, in relazione all’utilizzo che ne avrebbe fatto il COGNOME; ha escluso che detta obbligazione fosse stata assunta anche in ragione della presenza di due preventivi differenti proprio in termini di memoria RAM, sicchè era evidente che la decisione finale sull’acquisto spettasse all’acquirente alla luce delle proprie esigenze lavorative e delle somme che intendeva investire: manca la prova, a detta della Corte, che la RAGIONE_SOCIALE avesse assunto lo specifico impegno ed obbligo di consegnare, installare e posare in opera non ‘generici’ computer ma quelli che, solo dopo specifica indagine e studio dell’attività, mole e quantità di lavoro anche in termini di dati da inserire e contemporaneità del numero degli utilizzatori, fossero idonei a soddisfare le esigenze del COGNOME; inoltre, il fatto che il contratto stipulato tra le parti non fosse una mera vendita ma avesse invece natura mista, alla vendita dell’hardware affiancandosi la messa in funzione dei vari programmi (videoscrittura, ricerca in banche dati, navigazione su internet, etc.) nonché la progettazione e configurazione della rete, del collegamento ad internet alla stampante, al fax, alla tower contenente i dvd di banche dati giuridiche e cioè una serie di
attività, ben diverse e più complesse della mera vendita dei pc, non assolveva all’onere probatorio di dimostrare l’obbligo assunto dal venditore di consegnare computer con una determinata quantità di memoria;
avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di undici motivi;
ha resistito la RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c., in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Considerato che:
con il primo motivo con riferimento all’art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c.: motivazione apodittica o apparente in ordine alla trattazione, nell’atto di appello, del tema della liquidazione equitativa con violazione dell’art. 111, co. VI Cost. e 132, co. 2 n. 4 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente in relazione alla scarsa rilevanza della notifica del ricorso, mancante della p. 6, e violazione del diritto di difesail ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non abbia attribuito rilev anza alla mancanza, nella copia notificata dell’atto di appello, della p. 6 del medesimo atto ove si trattava il tema della liquidazione equitativa; impugna il capo di sentenza secondo cui ‘non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa per l’assun ta mancanza della p. 6 nella copia notificata dell’atto di appello, atteso che parte appellata ha svolto la sua difesa in punto di ‘liquidazione in via equitativa dei danni’, annunciato già a p. 5 dell’atto in modo esaustivo e completo. Del resto, nella pagina mancante si deduceva la vaghezza della decisione del Tribunale sulla liquidazione del danno ex art. 1226 c.c. mentre parte appellata, nella sua comparsa di costituzione, ha ampiamente
argomentato dando prova di non aver sofferto alcuna limitazione del diritto di difesa, sostenendo la favorevole motivazione della impugnata sentenza’;
con il secondo motivo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. nonché delle norme e principi in tema di ammissibilità dell’appello; motivazione apodittica se non apparente in ordine all’eccezione di inammissibilità del gravame – il ricorrente impugna il capo di sentenza che ha rigettato la sua eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. (p. 6 della sentenza) ‘quanto alla inammissibilità dell’appello per omessa indicazione degli elementi di cui all’art. 342 c.p.c. e per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento, osserva il Collegio che non si ravvisa detta inammissibilità perché l’appello è chiaro e comprensibile, non dovendo necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza, purché dal tenore complessivo sia possibile evincere i passaggi della sentenza impugnati; quanto alla doglianza circa la violazione dell’art. 1495 c.c. la Corte del merito ha ritenuto che, non essendo la tardività della denuncia dei vizi rilevabile d’ufficio, la società avrebb e dovuto eccepire la decadenza al più tardi con la memoria ex art. 183, primo termine c.p.c. mentre vi aveva provveduto solo in comparsa conclusionale: secondo il ricorrente anche su questo passaggio motivazionale l’appello non sarebbe stato redatto con cr iteri rispondenti all’art. 342 c.p.c.
i motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati; quanto alla questione della mancanza della pagina, la sentenza nel ritenere che fosse stato salvaguardato il diritto di difesa della controparte, è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui ‘ La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce
vizio della notifica sanabile, con efficacia ” ex tunc”, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per inte grare le sue difese’ (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha rilevato che, nella fattispecie, la mancanza, nella copia notificata, dell’ultima pagina con le conclusioni non aveva pregiudicato l’intellegibilità del ricorso da parte del controricorrente, che aveva svolto difese nel merito esaurienti e pienamente consapevoli) ‘ Cass. L, n. 2537 del 27/1/2022; Cass., S.U. n. 18121 del 14/9/2016);
quanto alla pretesa violazione dell’art. 342 c.p.c. la stessa non sussiste in quanto la impugnata sentenza è del tutto conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, da ultimo consolidatosi con la pronuncia Cass., S.U. n. 36481 del 13/12/2022 secondo c ui ‘ Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ” revisio prioris instantiae ” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
con il terzo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza d’appello per aver riesaminato il tema della natura e del contenuto delle
obbligazioni assunte da RAGIONE_SOCIALE valutati dal Tribunale con pronuncia, a suo dire, non gravata e dunque coperta da giudicato interno con violazione dell’art. 339 ss. c.p.c, 2909 c.c, del principio devolutivo e dell’art. 112 c.p.c. La statuizione, a dire del ricorrente, non gravata sarebbe quella secondo cui l’uso pattuito per l’hardware e il software fornito da controparte consisteva nel corretto funzionamento di uno studio professionale, sicchè il contenuto delle obbligazioni non era solo nella fornitura di qualsivoglia computer ma nella fornitura di computer dotati di particolari caratteristiche di memoria idonei a servire lo studio del committente;
con il quarto motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1362 ss, 1372 ss. e 1453 c.c. , delle norme e principi in tema di interpretazione ed esecuzione del contratto. Motivazione generica ed apodittica in ordine al contenuto delle obbligazioni di RAGIONE_SOCIALE con violazione degli artt. 111, VI co. Cost. e 132 comma 2 c.p.c. omesso esame di fatto decisivo, dimostrato dalle prove fornite da entrambe le parti, costituito dalla assunzione dell’impegno di progettare, installare e configurare nello studio legale un impianto di pc multipostazione in retededuce che la Corte d’appello violando tutte le norme indicate in epigrafe e motivando in modo apparente avrebbe trascurato di considerare che l’obbligazione assunta dalla socie tà non era quella di un semplice venditore ma quella della completa informatizzazione dello studio professionale;
con il quinto motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1362 ss, 1372 ss. e 1453 c.c., in rapporto al contratto stipulato per effetto del quale la ditta si era impegnata anche a fornire la RAM capace di supportare l’impia nto. Omesso esame di fatto decisivo ed intrinseca contraddittorietà della motivazione nella parte in cui da un lato riferisce che i prodotti forniti erano quelli
concordati tra le parti e dall’altra esclude che fosse obbligo della ditta dotare i computer di una adeguata memoria;
con il sesto motivo di ricorso lamenta nuovamente violazione del giudicato in relazione all’accertamento compiuto dal giudice di prime cure, motivazione apparente, violazione del principio dispositivo, degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dei principi e norme che richiedono al giudicante di esaminare l’intero compendio istruttorio, nonché degli art. 2727 c.c. s.s. con riferimento al capo di sentenza che ha valorizzato la asserita presentazione di due diversi preventivi di spesa;
con il settimo motivo di ricorso lamenta motivazione apparente, violazione degli artt. 112 e 339 c.p.c. degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed omesso esame del fatto decisivo, emergente dalle prove fornite da entrambe le parti, costituito dal grave malfunzionamento della connessione ad internet;
con l’ottavo motivo di ricorso – violazione del giudicato interno, motivazione apparente ed omesso esame di fatto decisivo – il ricorrente lamenta che la sentenza ha omesso di considerare i malfunzionamenti consistenti nel ripetuto blocco del pc e nella perdita di dati;
i motivi sono infondati;
nessuno dei motivi indicati attinge la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui l’attore non ha dato prova che la RAGIONE_SOCIALE avesse assunto uno specifico obbligo di valutare, prima della fornitura e posa in opera dei computer e accessori, quali dovessero essere le caratteristiche, in termini di capacità di memoria RAM in relazione all’utilizzo che ne avrebbe fatto il COGNOME;
il ricorrente non prova, infatti, di aver dimostrato nel corso del giudizio l’assunzione da parte di RAGIONE_SOCIALE di tale obbligazione ma si limita a fare riferimento ai propri atti difensivi, dunque insiste in
tesi ex ore suo, che non riescono a scalfire la principale ratio decidendi dell’impugnata sentenza;
con il nono motivo di ricorso -infondatezza delle censure dell’appellante non esaminate dalla Corte d’Appello ed implicitamente assorbite -chiede a questa Corte di cassare la sentenza senza rinvio accogliendo anche la domanda riconvenzionale, già accolta in primo grado ed implicitamente assorbita dall’accoglimento del gravame;
con il decimo motivo ribadisce la stessa richiesta e si diffonde sui danni subìti;
il rigetto dei precedenti motivi comporta il rigetto dei motivi relativi alla domanda riconvenzionale che è stata implicitamente rigettata dalla impugnata sentenza;
con l’undicesimo motivo il ricorrente chiede la riforma del capo di sentenza relativo alle spese del doppio grado del giudizio a carico dell’AVV_NOTAIO COGNOME e la riliquidazione delle spese di tutti i gradi del giudizio a carico di RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è infondato in quanto la statuizione di condanna alle spese è del tutto conseguenziale rispetto alla soccombenza del ricorrente;
dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.200 (di cui € 200 per esborsi) più accessori di legge e spese generali al 15%;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto;
così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione