SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 211 2026 – N. R.G. 00002201 2023 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
R.G. 2201/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
NOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO ( ), appellante RAGIONE_SOCIALE.
e
TABLE
appellata
Conclusioni
TABLE
previo accertamento e declaratoria, per i motivi esposti in premessa, dichiarare l’invalidità e la nullità parziale dei contratti di apertura di credito e di conto corrente di cui in premessa, e di tutti i rapporti in essere con la banca a qualsiasi titolo e a prescindere, oggetto del rapporto tra
e , particolarmente in relazione alla invalidità e alla nullità delle clausole di pattuizione dell’interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse ultralegale; accertare e dichiarare l’applicazione di interessi usurari, di conseguenza, condannare la banca , in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse che risulteranno provate in corso di causa al termine dell’espletata istruttoria, oltre agli interessi dal fatto al saldo creditori in favore dell’attrice ed oltre il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dalla società attrice in conseguenza degli illeciti addebiti in conto corrente da parte della banca nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito.
In alternativa, previo accertamento e declaratoria, per i motivi esposti in premessa, da parte della Banca, nell’esecuzione dei rapporti indicati ai punti che precedono, condannare alla restituzione di quanto illegittimamente percepito in viola o previsto dall’art. 117 del TUB.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e, oltre al rimborso spese generali e oneri accessori.
In via istruttoria chiede disporti CTU tecnico contabile finalizzata a ricalcolare, con riguardo ai rapporti dedotti in narrativa, gli interessi dovuti alla banca, se dovuti, applicando per i motivi sopra esposti, il tasso legale via via corrente; con riguardo a tutto il periodo di durata del rapporto di conto corrente, ricalcolare l’ammontare degli interessi dovuti dalla società alla se dovuti, disapplicando la capitalizzazione, ovvero applicando il criterio della capitalizzazione annuale, anziché quello della capitalizzazione trimestrale, e ciò anche con riguardo alla commissione di massimo scoperto ed alle spese di gestione del conto; con riguardo a tutto il periodo di durata del rapporto di conto corrente, individuare gli eventuali sconfinamenti del tasso soglia antiusura di cui alla Legge 108 del 1996, ricalcolando l’ammontare degli interessi previa disapplicazione degli interessi stessi in caso di superamento del predetto tasso soglia »;
per « Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, così giudicare:
-in via principale: respingere tutte le domande formulate dall’odierna appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e per l’effetto, confermare la sentenza n. 997/2023 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 03.10.2023 e, pubblicata pari in data;
in via istruttoria: respingere qualsiasi istanza istruttoria che dovesse essere ex adverso reiterata;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, per entrambi i gradi di giudizio ».
Rilevato
parte appellante) ha impugnato la sentenza n. 997 del 2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la quale sono state rigettate le domande dalla stessa formulate, volte a far dichiarare la nullità dei tre contratti di conto corrente, dei relativi contratti di apertura di credito e di tutti i rapporti in essere con la in particolare con riferimento alle clausole di pattuizione dell’interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse ultralegale, accertando altresì l’applicazione di interessi usurari e pertanto condannare (nel prosieguo o o parte appellata) alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, chiedendo, in via istruttoria, di disporre l’espletamento di c.t.u. contabile.
ha agito in giudizio nei confronti di deducendo:
-di aver stipulato con «tre rapporti di conto corrente n. 41151654, n. 102337433 e n. 103054246 il primo si presume in essere a far data dal 08.01.2008 e chiuso nel 2018, il secondo si presume in essere a far data dal 08.01.2013 e chiuso nel 07/2016 e il terzo si presume in essere a far data dal 24.02.2014 e chiuso nel 07/2016»;
-di aver richiesto alla le copie dei suddetti contratti, che non sarebbero «mai state consegnate»;
-di aver fatto eseguire da apposita società «alcune verifiche ed analisi in ordine alle condizioni applicate ai contratti bancari intercorsi con la seppur non supportata dalla copia del contratto originale», dalle quali sarebbero emersi: i ) addebiti per «il superamento del tasso soglia usura contrattuale, più
volte nel corso degli anni per l’importo complessivo di € 95.028,89 (relativamente al c/c n. 41151654) ed € 5.310,16 (relativamente al c/c n. 102337433) ed € 17.455,58 (relativamente al c/c n. 103054246)»; ii ) importi per interessi anatocistici pari a «€ 30.678,47 (relativamente al c/c n. 41151654) ed € 446,10 (relativamente al c/c n. 102337433) ed € 2.316,02 (relativamente al c/c n. 103054246)»; iii ) commissioni di massimo scoperto «per un importo complessivamente pari ad euro € 1.404,42»; iv ) euro 19.680,31 per oneri e spese non dovuti.
-di aver espletato «senza esito, presso lo sportello di conciliazione della RAGIONE_SOCIALE la procedura di mediazione prevista a pena di improcedibilità».
ha pertanto domandato, previo espletamento di c.t.u., la ripetizione delle somme illegittimamente corrisposte, ovvero, in via alternativa e «in assenza di contratto», la restituzione di «€ 110.660,09 ciò anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 117 del TUB e dell’art. 1.284 c.c., in quanto si è provveduto al riconteggio dei tassi d’interesse applicando i tassi minimi BOT, per le operazioni passive per l’attrice e massimi per attive, stornando altresì gli oneri e le commissioni in conto addebitate».
Si è costituita in giudizio la contestando quanto dedotto e chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate, eccependo: i ) preliminarmente «l’incompetenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per essere competente il Tribunale di Milano»; ii ) la prescrizione delle pretese restitutorie avversarie «ualora il correntista (come nel caso in esame) adduca ma non provi (o provi solo parzialmente) che il conto è affidato tutte le rimesse dovranno intendersi solutorie, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione di quelle avvenute prima del 8
ottobre 2011 (ovvero oltre il decennio dalla notifica dell’atto di citazione)»; iii ) il mancato assolvimento dell’onere della prova.
Il Tribunale ha reputato l’eccezione relativa alla competenza territoriale infondata, ritenendo che «nel formulare l’eccezione limitato la competenza al Tribunale di Milano, quale foro della sua attuale sede legale, senza indicare tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile»; ha pertanto ritenuto «l’eccezione di incompetenza come non proposta e, per gli effetti, definitivamente radicata la competenza del giudice adito», considerando «tardiva l’eccezione di incompetenza per territorio correttamente riformulata con la prima memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c., ai sensi dell’art. 38, 1 co. cpc».
Il primo giudice ha, dunque, esaminato ed accolto la questione relativa al mancato assolvimento dell’onere probatorio, «n ragione del principio processuale ‘della ragione più liquida’ la cui fondatezza assorbe tutte le altre censure ‘a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio’» e rigettato le domande, adducendo due rationes decidendi : a ) circa la mancata produzione dei contratti ha ritenuto che «tale documentazione non fu rilasciata dall’ , che si dichiarava disponibile a rilasciare la documentazione previo versamento delle somme necessarie alla duplicazione dei documenti, come da foglio informativo allegato ai contratti sottoscritti -non pagò le somme richieste e non ritirò i documenti»; b ) circa l’eccezione relativa all’inidoneità dei soli riassunti scalari ad assolvere l’onere probatorio gravante sulla correntista il Tribunale ha ritenuto che, «alla luce della giurisprudenza della S.C. er l’esatta ricostruzione di un rapporto di c/c è necessaria la produzione, da parte del correntista, di tutti gli estratti conto in forma integrale, così che risulti possibile l’individuazione analitica delle poste eventualmente applicate in modo indebito».
In altre parole, il Tribunale ha rigettato le domande della correntista poiché la stessa avrebbe dovuto fornire la prova «non solo degli avvenuti pagamenti ma anche dell’assenza, rispetto ad essi, di una valida causa che ne legittimi l’addebito (attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale)». Precisa il Tribunale che, di conseguenza, l’«onere probatorio nei termini sopra delineati non è stato certamente assolto nel caso di specie, in quanto l’attrice ha omesso di versare in atti (tutti) i contratti bancari e la documentazione integrale a sostegno della propria pretesa a produrre i riassunti c.d. scalari, rendendo, conseguentemente, impossibile verificare quanto affermato». Il giudice di prime cure, sempre «n ragione di tale frammentaria e inidonea produzione documentale non accolt la richiesta di CTU, dovendosi escludere che il consulente potesse giungere ad una ricostruzione contabile attendibile poiché la mancata produzione degli estratti analitici da parte del correntista non di individuare puntualmente quali le poste asseritamente applicate in modo indebito».
Al rigetto delle domande attoree è seguita la condanna di alla refusione delle spese processuali.
L’appello è affidato al seguente motivo di censura (riproducendosi la sintesi di cui all’atto di impugnazione):
«Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e art 119 TUB».
Si è costituita protestando l’infondatezza della doglianza ed evidenziando che «le questioni non specificamente impugnate da controparte non possono considerarsi oggetto di cui al presente gravame, in quanto coperte da giudicato e, pertanto, aventi natura incontrovertibile».
Assegnati i termini di cui all’art. 352 c.p.c. nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis -precisate le conclusioni come in esergo, all’esito dell’udienza del 9 dicembre 2025 sostituita ai sensi dell’art.
127ter c.p.c. -la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del 7 gennaio 2026.
Considerato
Con l’unico motivo d’appello lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel considerare gli estratti scalari inidonei all’esatta ricostruzione del rapporto di conto corrente, ritenendo invece necessari gli estratti conto in forma integrale. Sostiene, in proposito che « tale prova può essere data anche non documentando tutte le singole rimesse suscettibili di restituzione con la produzione di tutti gli estratti conto periodici ma aliunde, ovverosia, ‘attraverso le risultanze di altri mezzi di pr ova che forniscano indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati gli estratti conto rapporto’ (nel caso di specie, tramite il ricorso allo strumento degli estratti scalari in cui vengono registrati con la stessa valuta i movimenti per somma algebrica), ‘anche con l’ausilio di una consulenza d’ufficio’, da valutarsi con un insindacabile accertamento in fatto del Giudice del merito, al cui esclusivo giudizio è riservata la valutazione del materiale probatorio presente in causa ». Ritiene pertanto che il Tribunale « avrebbe dovuto disporre CTU chiamando a chiarire se sulla documentazione in atti possa essere o meno eseguita una ricostruzione scientificamente rigorosa della movimentazione del rapporto ». Sostiene infine che il Tribunale abbia errato « nel valutare la disponibilità della banca a fornire le copie dei contratti e degli estratti conto, in quanto la stessa richiedeva all’attrice il pagamento della somma € 486,06 il cliente diritto di ottenere, art. 119 del Testo Unico Bancario, comma 4 a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni» con addebito dei soli «costi di produzione di tale documentazione », precisando che « all’epoca il costo di una risma di carta si aggirava attorno ai 4 euro, l’eccessività della richiesta avanzata di € 486,06 per ottenere copia
dei predetti documenti, che peraltro potevano essere inviati in formato pdf senza alcun costo di produzione ».
Il motivo è inammissibile.
Come già accennato in narrativa, a sostegno della reiezione della domanda di ripetizione il Tribunale ha addotto due distinte rationes decidendi, come emerge alle pagine 5-6 della sentenza gravata, in relazione al mancato assolvimento dell’onere probatorio.
Con la prima ha ritenuto che avesse «omesso di versare in atti (tutti) i contratti bancari» atteso che le domande sono state proposte in ragione della pattuizione di condizioni asseritamente nulle.
In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che la produzione in giudizio di due dei contratti di conto corrente e di altri contratti di concessione del credito (contratti di apertura di credito e mutui chirografari) effettuata dalla con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado al fine di provare che «tutte le condizioni economiche dei rapporti sono state regolarmente pattuite e, dunque, legittimamente applicate nel corso dei rapporti» (docc. 1-18 fascicolo primo grado, , non fornisse adeguata dimostrazione della mancanza di valida causa debendi .
Al riguardo giova rammentare il «principio, affatto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dalla banca dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza , rispetto ad essi, di una valida causa debendi » ( ex aliis , Cass. n. 35979 del 2022, in motivazione).
Con la seconda ha ritenuto che la ricostruzione dell’intero andamento del rapporto non potesse essere fornita limitandosi «a produrre i riassunti c.d. scalari, rendendo conseguentemente, impossibile verificare quanto affermato».
ha svolto compiute argomentazioni per confutare la sentenza gravata sotto quest’ultimo profilo, ma non ha adeguatamente aggredito l’altra ratio a supporto del rigetto della domanda per omesso assolvimento dell’onere probatorio: quella afferente alla mancata dimostrazione del contenuto dei contratti -e quindi della nullità delle clausole alla cui stregua sarebbero stati operati gli addebiti illegittimi -a fondamento della pretesa ripetitoria.
L’appellante si è infatti limitata a riportare nell’atto di gravame quanto affermato nella comparsa conclusionale in primo grado, ovvero che sussistesse il proprio diritto a ottenerne copia ai sensi dell’art. 119 t.u.b. e che il pagamento di Euro 486,06 richiesto dalla Banca per rilasciarla fosse eccessivo, assunti non utilmente valutabili come autonomo profilo di censura dotato del sufficiente grado di specificità, non contrapponendosi al mancato adeguato assolvimento dell’onere della prova affermato in sentenza, né confrontandosi minimamente con la produzione documentale in atti -evidentemente ritenuta inidonea dal giudice di prime cure -né spiegando in che modo la richiesta della banca -d’altronde per un importo contenuto (ed esplicitato nel «foglio informativo allegato ai contratti sottoscritti» di cui al doc. 19 fasc. circostanza da essa allegata e non esplicitamente contestata), certo da non limitare al solo costo della carta, ma da estendere anche agli ulteriori oneri da affrontare per essere in grado di procedere alla riproduzione, in coerenza con il dettato dell’art. 119 t.u.b. potesse condurre a ritenere comunque assolto l’onere della prova incombente sulla correntista, senza che, peraltro, sia stata da essa avanzata, ex art. 210 c.p.c., istanza di ordine di esibizione -la quale, comunque, se importa una spesa, impone che essa sia anticipata dal richiedente (terzo comma) -il cui mancato ossequio, e solo se «senza giustificato motivo», avrebbe consentito di trarre argomenti di prova a favore dell’istante (quarto comma).
Va a questo punto rammentato che, secondo la Suprema Corte, «non è sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni
concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con idoneo grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata» (Cass. n. 6734 del 2020, in massima), esponendo compiute argomentazioni da contrapporle (Cass. n. 3194 del 2019, in massima). La cognizione del giudice d’appello resta dunque «circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi, tramite l’illustrazione di argomentazioni che si contrappongano a quelle svolte nella sentenza impugnata e siano idonee ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (Cass. n. 3913 del 2018, in massima)» (Corte d’appello di Firenze n. 1978 del 2024 e n. 1420 del 2023, in motivazione, e la giurisprudenza di legittimità ivi citata).
A ciò si aggiunga che «ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 15 marzo 2019, n. 7499; Cass. 13 giugno 2018, n. 15399; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753)» (Cass. n. 17182 del 2020, in motivazione, e Corte d’appello di Firenze n. 802 del 2023 e n. 1978 del 2024).
Essendo divenuta pertanto definitiva la statuizione sul mancato assolvimento dell’onere della prova sull’insussistenza di valida causa debendi , vi è difetto d’interesse alla trattazione nel merito della censura che, come evidenziato dalla citata giurisprudenza di legittimità, non potrebbe comunque portare alla riforma della sentenza impugnata.
Di qui l’inammissibilità del motivo, che assorbe la richiesta istruttoria di espletamento di c.t.u. e conduce alla conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente svoltasi
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello.
P.Q.M.
L’intestata Corte d’appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1.
dichiara inammissibile l’appello proposto da
di RAGIONE_SOCIALE , che per l’effetto conferma;
avverso la sentenza n. 997 del 2023 del Tribunale
condanna
a rifondere a
le spese di lite, che liquida in euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 gennaio 2026.
Il Consigliere relatore/estensore
Il Presidente NOME
NOME COGNOME