Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33339 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33339 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7845/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l ‘Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentat o e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME unitamente agli avvocati COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 233/2020 pubblicata il 16/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Genova, con la sentenza n.233/2020 pubblicata il 16 novembre 2020, ha accolto il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con l’RAGIONE_SOCIALE
La controversia ha per oggetto il ripristino della indennità NASpI, a seguito dell’accertamento della insussistenza del rapporto di lavoro subordinato da parte dell’Istituto previdenziale.
Il Tribunale di Genova rigettava la domanda proposta dal COGNOME.
La corte territoriale ha ritenuto che incombesse sull’I.N.P.S. l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per la revoca della indennità; e che tale onere non fosse stato assolto, con particolare riferimento al requisito della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, alla luce della valutazione del compendio istruttorio.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’IRAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a due motivi. Guri resiste con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.1, 2 e 3 del d.lgs. n.22/2015 e dell’art.2697 cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.. Deduce che in forza delle disposizioni citate incombeva sull’assicurato ─ e non sull’Istituto previdenziale ─ l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per il godimento della indennità NASpI, ed in particolare della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato che ne costituisce il presupposto.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.16 della legge n.412/1991, con riferimento
all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce che la corte territoriale ha violato il principio del divieto di cumulo tra i benefici accessori del credito, consentito per il solo caso del maggior danno.
Il primo motivo è fondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale in questa sede si intende dare continuità, in tema di prestazioni previdenziali nel caso in cui l’Istituto previdenziale ─ a seguito di un controllo ─ disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato incombe sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto preteso (ex multis, Cass. 04/01/2024, n.275).
La corte territoriale ha ritenuto che l’onere della prova della «sussistenza dei presupposti di legittimità della revoca del trattamento Naspi» incombesse sull’Istituto previdenziale che agiva in ripetizione dell’indebito.
Secondo il principio di diritto di Cass. 275/2024 cit. una volta che l’I.N.P.S., a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, grava sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento della prestazione previdenziale pretesa.
Incombeva pertanto su COGNOME l’onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la ditta COGNOME siccome fatto costitutivo della pretesa previdenziale ex art.3 d.lgs. 22/2015.
La corte territoriale ha dunque errato nel porre l’onere della prova a carico dell’Istituto previdenziale, in violazione dell’art.2697 cod. civ. Tale errore inficia anche le conclusioni raggiunte dalla corte territoriale con riferimento all’apprezzamento delle prove, siccome fondate su premesse erronee.
9 . Per l’effetto deve accogliersi il primo motivo, con assorbimento del secondo, con la cassazione della sentenza impugnata ed il
rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, che dovrà decidere la causa facendo applicazione del principio di diritto sopra stabilito.
10. La corte territoriale provvederà anche alla liquidazione delle spese per il giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15/11/2024.