Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18841 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18841 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
Oggetto: mutuo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10186/2024 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso da ll’
avv. NOME COGNOME – ricorrente –
contro
Unicredit s.p.a.RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
contro
ricorrente –
NOME
Augello NOME
Augello NOME
intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 254/2024, depositata il 16 febbraio 2024.
intimato –
intimato –
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, depositata il 16 febbraio 2024, di reiezione del l’ appello, d i reiezione dell’appello dal medesimo interposto unitamente a NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per la riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva respinto le domande di accertamento della nullità della clausola di un contratto di mutuo fondiario relativa alla fissazione degli interessi, ritenuta indeterminata, e comunque erroneamente applicata, e implicante la violazione del divieto di anatocismo e il superamento del tasso rilevante ai fini dell’usura, e dell’esatto saldo del rapporto;
la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva affermato che il mancato deposito dell’atto di erogazione e quietanza , dell’allegato piano di ammortamento, della copia delle rate pagate e dell’estratto conto delle operazioni compiute in esecuzione del contratto non consentivano di accertare gli addebiti relativi al mutuo e il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, mentre, quanto alla prospettata usura cd. originaria, i tassi pattuiti, ivi inclusi quelli moratori, risultavano rispettosi del tasso soglia, così come determinato con riferimento alla data di conclusione del contratto;
ha, quindi, disatteso il gravame ribadendo quanto osservato dal Tribunale in ordine all’impossibilità di procedere alla valutazione della legittimità delle contestate clausole negoziali e, eventualmente, alla rideterminazione del rapporto di dare e avere in assenza del piano di ammortamento e degli atti di erogazione e quietanza e alla coerenza dei tassi pattuiti rispetto al tasso soglia di riferimento;
-con riferimento a quest’ultimo aspetto, ha evidenziato che la rilevata omessa produzione documentale non consentiva di accertare l’esistenza di eventuali altri costi rilevanti ai fini della determinazione
del tasso effettivo globale del rapporto, mentre a tal fine non assumeva rilevanza la commissione di estinzione anticipata in quanto avente natura di penale per il recesso;
il ricorso è affidato a sette motivi;
resiste con controricorso la Unicredit s.p.a.;
gli altri soggetti intimati non spiegano alcuna difesa;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1283, 1284, 1422, 1460, 2033, 2697 e 2946 cod. civ. e 117 t.u.b., per aver la sentenza impugnata posto a suo carico l’onere di dimostrare i fatti costitutivi della allegata nullità contrattuale e della conseguenza inesistenza di un titolo giustificativo delle dazioni di denaro effettuate benché fosse stata prospettata la inesistenza di una pattuizione scritta di determinazione di interessi in misura superiore al tasso legale;
con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, e 345 e ss. cod. proc. civ., nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, in quanto proposta solo con la comparsa conclusione depositata nel grado di appello, la questione relativa alla indeterminatezza degli interessi del contratto di mutuo per assenza del relativo atto di erogazione e quietanza, pur trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio ;
con il terzo motivo formula analoga censura sotto il diverso profilo della violazione dell’art. 117 t.u.b.;
con il quarto motivo censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto controverso e decisivo, individuato nella mancata specificazione in contratto di mutuo del metodo di rimborso del capitale e degli interessi;
con il quinto motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 1284 cod. civ., per aver ritenuto la sentenza impugnata omesso di rilevare la nullità della pattuizione relativa agli interessi
ultralegali per mancata stipulazione per iscritto benché dall’art. 4 del contratto dedotto in giudizio non si evincesse quale fosse il tasso di interesse, né tantomeno se fosse fisso o variabile;
con il sesto motivo critica la sentenza di appello per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., in relazione alla
indeterminabilità del tasso di interesse relativo al contratto di mutuo;
-con l’ultimo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1284, 1815 e 2698 cod. civ. e 117 t.u.b., per aver la Corte di appello omesso di rilevare la prospettata nullità del contratto per indeterminabilità del suo oggetto in ragione dell’applicazione da parte della banca mutuante di un piano di ammortamento cd. alla francese non specificatamente approvato e indicato nel contratto di mutuo;
il primo e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente, sono inammissibile;
la questione ivi dedotta, relativa alla mancata pattuizione per iscritto di interessi in misura ultralegale, non risulta essere stata trattata nella sentenza impugnata;
in una siffatta evenienza è onere della parte ricorrente allegare la avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, onde consentire a questa Corte di poter verificare l’ammissibilità delle censure, sotto il profilo dell’assenza di novit à, oltre che la sua fondatezza, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito (cfr. Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675);
infatti, non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (cfr. Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass. 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 30 marzo 2007, n. 7981), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo
e alle questioni di diritto proposte (così, anche, Cass. 26 marzo 2012, n. 4787);
parte ricorrente si limita ad allegare di aver introdotto la questione nel l’atto introduttivo del giudizio, ma nulla afferma in ordine alla prospettazione della stessa nel corso del giudizio di appello, non assolvendo all’onere sulla stessa gravante , per cui le censure non rispettano il requisito dell’autosufficienza ;
il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;
la questione è stata ritenuta inammissibile dalla Corte di appello sia perché tardivamente proposta sia perché «del tutto incompatibile con tutte le deduzioni e difese fino a quel momento svolte»;
si è, dunque, in presenza sostenuta da due distinte e autonome rationes decidendi , la seconda delle quali, consistente nella incompatibilità della eccezione rispetto alle difese precedentemente svolte, non risulta utilmente aggredita;
la resistenza di tale ratio decidendi osta all’esame della questione prospettata stante la definitività dell’autonoma motivazione non utilmente impugnata e, conseguentemente, l’impossibilità di tale questione, anche laddove ritenuta fondata, a condurre all’annullamento della sentenza (cfr., sul punto, Cass. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 27 luglio 2017, n. 18641);
il quarto motivo è inammissibile;
nel caso in esame ricorre una ipotesi di cd. «doppia conforme» di cui all’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ., per cui il ricorrente è gravato dell’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello onde dimostrare che esse sono tra loro diverse e che, dunque, non trova applicazione la regola preclusiva della censura per omesso esame di fatti decisivi e controversi (cfr. Cass. 28 febbraio
2023, n. 5947; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774);
parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere;
il sesto motivo e il settimo motivo, esaminabili congiuntamente, sono anche essi inammissibili;
la Corte di appello ha ritenuto infondata la domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo per indeterminabilità del suo oggetto in ragione della mancata produzione in giudizio di documenti (piano di ammortamento, atti di erogazione e quietanza) ritenuti necessari per effettuare la valutazione, in quanto ritenuti parte integrante dell’accordo negoziale raggiunto;
le doglianze non si confrontano con tale ratio , limitandosi a rappresentare che dal l’ esame del documento contrattuale non era possibile individuare il tasso di interesse pattuito;
può, in proposito, aggiungersi che l’accertamento operato dal giudice di merito in ordine alla determinatezza dell’oggetto del contratto costituisce un’attività a questi riservata e, in quanto tale, non può essere censurato per cassazione sotto il paradigma della violazione e falsa applicazione della legge (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476);
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 giugno 2025.