Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21792 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29928 – 2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Livorno, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco pro tempore
– intimato – avverso la sentenza n. 1189/2022 del TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 5/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/1/2024 dal consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 620/2019, il Giudice di Pace di Pisa rigettò l’opposizione di NOME COGNOME avverso il verbale della Polizia municipale di Pisa di contestazione della violazione prevista al secondo comma dell’art. 148 del Codice della strada, per aver dato luogo ad una manovra di sorpasso senza accertare se altro veicolo alle sue spalle avesse già intrapreso la stessa manovra; con il verbale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 96,00 (di cui euro 81,00 per sanzione ed euro 15,00 per spese di notifica) e altresì irrogata la sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti sulla patente di guida, ex comma 15 dello stesso articolo.
Con sentenza n.1189/2022, il Tribunale di Pisa rigettò l’appello di COGNOME, escludendo che la ricostruzione offerta dall’opponente fosse fondata su elementi logici prevalenti su quelli posti in correlazione dai verbalizzanti.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo. Il Comune di Pisa non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere il Tribunale ritenuto che gravasse su di lui la prova della dinamica del sinistro così come ricostruita in atto di opposizione, laddove la dinamica avrebbe dovuto esser dimostrata dal Comune quale amministrazione che aveva inflitto la sanzione.
1.1. Il motivo è inammissibile, perché inconferente rispetto alla ratio decidendi e diretto ad ottenere una rivalutazione in merito dei fatti, invece precluso in questa sede di legittimità.
Nella sentenza impugnata, infatti, il Tribunale non ha affatto invertito l’onere probatorio perché ha esaminato compiutamente la coerenza e la concordanza della ricostruzione operata nel verbale (dedicandovi le pag. da 5 a 8 della sentenza), correttamente applicando i principi del ragionamento presuntivo (peraltro qui non criticato nella sua articolazione) e si è limitato a sottolineare che l’opponente non ha offerto una ricostruzione dei fatti maggiormente convincente.
Questo, invero, è il senso delle due frasi estrapolate dal ricorrente a sostegno della propria censura e, cioè, il rilievo che « l’appellante , d’altra parte, non ha offerto una ricostruzione dei fatti di valore logico altrettanto coerente o, meglio, non ha fornito prova sufficiente in ordine alla tesi, già sostenuta in primo grado, per cui il veicolo precedente da tergo stesse avanzando ad una velocità elevata né ha dimostrato che quest’ultimo avesse tamponato il mezzo del medesimo appellante» e il successivo rilievo che «parte appellante avrebbe dovuto fornire una ricostruzione di valore logico decisamente prevalenti, ma così non è stato».
In entrambe le affermazioni come riportate, è evidente che esclusa è la valenza probatoria della ricostruzione diversa e ulteriore come offerta in opposizione, ma l’addebito è ritenuto provato prima ancora, perché la ricostruzione dei fatti contenuta in verbale è risultata comunque «convincente e condivisibile, in quanto sorretta da elementi logici congruenti e coerenti con i dati oggettivi rilevati dai medesimi operanti sul posto». In particolare, alle pagine precedenti, è stata riportata in dettaglio la ricostruzione della dinamica come effettuata in riferimento al riscontro dei punti di contatto tra le due autovetture e del posizionamento dei segni di frenata.
Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché il Comune non ha svolto difese.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda