Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3630 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3630 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 36358-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO; – controricorrente – avverso la sentenza n. 2011/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/11/2017 R.G.N. 1006/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 3 novembre 2017, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Palermo e rigettava la domanda proposta da
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/01/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/01/2024
CC
NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive maturate per la corresponsione per l’intero periodo di frequenza del corso di specializzazione medica dall’1.11.1998 al 31.10.2002 della sola borsa di studio in luogo del trattamento economico spettante quale remunerazione adeguata in adempimento delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 76/82/CEE;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che il COGNOME non avesse assolto l’onere di allegazione e prova in ordine al suo versare nella posizione giuridica legittimante la proposizione della domanda e così dei fatti posti a fondamento della stessa, non risultando dagli atti l’anno di iscrizione al corso di specializzazione, né il conseguimento del diploma di specializzazione né l’oggetto del corso, così da impedire di verificare se lo stesso rientrasse tra quelli riconosciuti dalla Comunità europea;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente valutato l’assenza in atti di allegazioni e prove attinenti alla posizione giuridica del ricorrente legittimante la proposta domanda, che assume ricavabili dalla sentenza di primo grado e dalla CTU espletata in quella fase del giudizio;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 346 c.p.c., il ricorrente ribadisce la medesima censura di cui al motivo che precede sotto il diverso profilo dell’aver la Corte territoriale
disconosciuto la giuridica rilevanza della mancata contestazione nella memoria in appello della RAGIONE_SOCIALE in ordine alla titolarità della posizione giuridica dedotta in giudizio dall’odierno ricorrente;
-che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’essersi pronunciata in ordine alla carenza di allegazione e prova della titolarità della posizione giuridica dedotta in giudizio in difetto di impugnazione sul punto da parte della RAGIONE_SOCIALE e pertanto illegittimamente superando il giudicato formatosi a riguardo;
-che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si appalesano inammissibili per le seguenti concorrenti ragioni: il ricorrente, nell’affermare la ravvisabilità in atti delle allegazioni e prove attestanti la titolarità della posizione giuridica dedotta in giudizio, fa generico riferimento alla sentenza di primo grado, senza, tuttavia, indicare quali passi della stessa riflettano l’accertamento di quella titolarità ; nella stessa carenza della necessaria specificazione il ricorrente cade allorché afferma quella titolarità desumibile dalla mancata contestazione degli elementi di fatto nella memoria in appello della RAGIONE_SOCIALE; nel contempo, peraltro, ammettendo il ricorrente che la stessa RAGIONE_SOCIALE, allora appellata, aveva ribadito l’eccezione di genericità delle ragioni di gravame, consente di desumere la devoluzione alla Corte territoriale del giudizio sul punto, con esclusione della formazione del giudicato, di cui, in ogni caso, in difetto di indicazione in ordine ai passi della sentenza di primo grado a tal fine rilevanti, deve dirsi mancante ogni specificazione; del resto la Corte territoriale doveva valutare innanzitutto l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda ;
-che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;
-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10.1.2024