Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34065 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34065 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16790/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a mezzo di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 709/2023 depositata il 17 luglio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 dal Relatore NOME COGNOME:
Rilevato che:
Per quanto ancora d’ interessa, la società RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Tribunale di Aosta decreto ingiuntivo di euro 498.892,34, oltre a interessi, nei confronti della sig. NOME COGNOME, fideiussore della società RAGIONE_SOCIALE i n relazione a mutuo fondiario pattuito con quest’ultima. L’ingiunta proponeva opposizione; l’opposta si costituiva, insistendo nella pretesa.
Durante l’istruttoria, avendo l’opponente contestato in ordine alla quantificazione del credito, il giudice istruttore ex articolo 210 c.p.c. ordinava alla opposta di esibire i piani di ammortamento; poi, rilevato che l’opposta non aveva adempiuto all’ordine e che altresì mancava l’atto di quietanza del mutuo, rinviava la causa all’udienza del 6 settembre 2018 per la precisazione delle conclusioni.
Il 29 agosto 2018, tuttavia, interveniva RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito vantato dalla opposta.
La COGNOME chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna della opponente a corrispondere a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 498.892,34, oltre interessi; produceva inoltre il piano di ammortamento del mutuo e gli estratti del relativo conto corrente dal marzo 2008 al dicembre 2010 nonché la dichiarazione dell’ 8 novembre 2006 di quietanza -ovvero il primo atto di erogazione del capitale, nella misura di euro 400.000 -.
Il Tribunale, dopo avere introitato la causa per deciderla, rimetteva in istruttoria disponendo consulenza tecnica d’ufficio. Espletata la consulenza interveniva, in data 3 marzo 2021, RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria
del credito de quo da RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima a sua volta cessionaria da COGNOME il 3 dicembre 2020.
Il Tribunale, con sentenza n. 247/2021, condannava la COGNOME a corrispondere la somma di euro 512.665,50, oltre interessi.
La COGNOME proponeva appello, per cui rimanevano contumaci COGNOME e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; resisteva invece COGNOME e, per essa, RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 17 luglio 2023, in riforma della sentenza appellata, dichiarava di revocare il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda di condanna verso l’appellante.
Hanno presentato ricorso del 3 agosto 2023 COGNOME e COGNOME, entrambe rappresentate dalla mandataria con rappresentanza RAGIONE_SOCIALE; il ricorso si basa su tre motivi, illustrati anche con memoria, ed è stato rivolto avverso la COGNOME, oltre ad essere proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A., che aveva incorporato per fusione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 24 novembre 2022.
Si è difesa con controricorso la COGNOME.
Ha presentato ricorso RAGIONE_SOCIALE il 12 ottobre 2023 avverso la COGNOME, illustrato pure con memoria. Questo ricorso prende le mosse da ‘istanza di riunione’ alla impugnazione ‘pendente e di cui al n. R.G. 16790NUMERO_DOCUMENTO‘ – cioè la causa avviata dal ricorso precedente di COGNOME e COGNOME -; anche qui la RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Per contrastare entrambi i ricorsi la COGNOME ha altresì depositato una memoria.
Ritenuto che:
Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di RAGIONE_SOCIALE, per tardività, sollevata dalla controricorrente COGNOME.
1.1 Il ricorso del 3 agosto 2023 è stato notificato sia alla COGNOME sia a RAGIONE_SOCIALE; in relazione a questo, la RAGIONE_SOCIALE ‘proponeva controricorso’,
depositandolo il 10 ottobre 2023, nel termine di cui all’articolo 370 c.p.c., di cui è stato l’ultimo giorno.
La controricorrente ha correttamente rimarcato che la notifica del primo ricorso era pervenuta a lei e a RAGIONE_SOCIALE in data 3 agosto 2023 (si veda la pagina XIII del controricorso); quindi ‘dall’ultima notificazione’ – in questo caso, appunto, il 3 agosto 2023 – decorrono 20 giorni ex articolo 369 c.p.c. per il deposito del ricorso a cui fanno seguito, ex articolo 370 c.p.c., altri 20 giorni per notificare il controricorso al ricorrente, giungendo così a un totale di 40 giorni. Tenendo in conto, dunque, la sospensione feriale rileva ancora la controricorrente – i 40 giorni in relazione all’articolo 371, secondo comma, c.p.c. si sono esauriti il 10 ottobre 2023; ciò nonostante il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è datato il 12 ottobre (non sabato) e, come rimarca la controricorrente, la notifica è stata compiuta il 13 ottobre.
1.2 Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE, qualificabile come successivo, e pertanto incidentale, è tardivo per il superamento dei 40 giorni, e quindi inammissibile (Cass. ord. 36057/2021, Cass. ord. 2516/2016, Cass. ord. 595/2015, Cass. ord. 25562/2014, Cass. ord. 16221/2014, Cass. 9085/2006, Cass. ord. 2662/2005 e Cass. 3004/2004). Non si deve, pertanto, vagliarne i motivi.
Nell’impugnata sentenza la corte di merito ha accolto il terzo motivo del gravame recante denuncia di violazione dell’articolo 183, sesto comma, n.2 c.p.c., per avere il tribunale ritenuta tempestiva la documentazione prodotta dall’intervenuta COGNOME senza chiedere la r imessione in termini e ben oltre il termine di cui appunto alla norma invocata – essendo l’intervento volontario di COGNOME avvenuto dopo la scadenza dei termini perentori di cui all’articolo 183 c.p.c. -, deducendo l’appellante che non vi sarebbero state dunque le prove per la pretesa dell’opposta, e che, intervenendo in tale fase, COGNOME ‘accettava il processo nello stato in cui si trovava, senza poter produrre nuove prove’.
Inoltre, i documenti prodotti da COGNOME non sarebbero stati ammissibili in relazione all’ordine di esibizione di cui all’articolo 210 c.p.c., dal momento
che tale ordinanza riguardava soltanto i piani di ammortamento e inoltre, ciò facendo, ‘rilevava che nessuna delle parti ha prodotto’ , prima dell’ordinanza ex articolo 210 c.p.c. ‘atto di quietanza relativo al mutuo … in cui pure si riservava, a norma della clausola n.3 del contratto prodotto …, la definizione degli interessi relativi al mutuo’.
2.2 Osserva pertanto, conclusivamente, il giudice d’appello – a pagina 15 della sentenza che ‘al più poteva essere acquisito legittimamente il piano di ammortamento (doc. 5 intervenuta) che tuttavia partiva dalla rata scadente al 30. 06. 2012 e non rappresentava la prova né dell’erogazione del finanziamento, né della pattuizione degli interessi corrispettivi e di mora. Il credito azionato in via monitoria, dunque, non era sorretto da idonea dimostrazione, neppure validamente fornita nel successivo giudizio di merito, nel quale tale circostanza era stata eccepita’. Di qui l’accoglimento dell’appello.
Con il primo motivo del ricorso di COGNOME e COGNOME si denuncia, allora, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 194 e 198 c.p.c.
3.1 Si invocano S.U. 2086/2022 a proposito dell’esame contabile e Cass. ord. 34600/2022.
L’arresto delle Sezioni Unite insegna che nell’esame contabile ai sensi dell’articolo 198 c.p.c. il consulente tecnico d’ufficio ‘può acquisire, anche prescindendo dall’…allegazione delle parti, i documenti che si rende necessario acquisire per rispondere ai quesiti … anche se siano diretti a provare i fatti principali’ fondanti domande ed eccezioni. Quindi, se un documento è indispensabile per rispondere al quesito – così sarebbero, nel caso in esame, i documenti nn. 5, 6 e 7 ‘la dichiarata preclusione della Corte territoriale alla utilizzabilità di documenti tardivamente acquisiti … ma oggetto di contraddittorio tra le parti davanti al c.t.u.’ non ostacola l’attività di indagine e accertamento affidata dal giudice all’ausiliario.
3.2 L’articolo 198 c.p.c., non a caso circoscritto già dalla rubrica ‘Esame contabile’, che è la norma effettivamente pertinente, riguarda la necessità di ‘esaminare documenti contabili e registri’ e al secondo comma prevede che, previo consenso di tutte le parti, il consulente tecnico d’ufficio può anche esaminare ‘documenti e registri non prodotti’.
Le sopra citate Sezioni Unite del 2022 hanno dichiarato che il consulente tecnico d’ufficio, nell’osservanza del contraddittorio, può accertare tutti i fatti necessari per rispondere ai quesiti ‘a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni’; e le regole contrattuali determinanti la quantificazione del credito di cui viene gravato il fideiussore, tratte a loro volta dalle regole del mutuo concesso al debitore principale, rientrano con il loro risultato nel fatto principale, il consulente tecnico d’ufficio non potendo sostituire l’attore che non ha adempiuto il suo onere probatorio (Rv NUMERO_DOCUMENTO). L’acquisizione, poi (Rv NUMERO_DOCUMENTO), da parte del consulente tecnico d’ufficio di ‘tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti’ è condizionata a che tali documenti ‘non siano diretti a provare i fatti principali’ fondanti domande o eccezioni , che è onere delle parti dimostrare, salva fattispecie di prova di fatto principale rilevabile d’ufficio, qui non sussistente (conformi tra i massimati: Cass. ord. 25604/2022; Cass. ord. 32935/22; Cass. ord. 26144/2023; e cfr. pure Cass. ord. 21903/2022). Cass. ord. 34600/2022, non massimata, a tacer d’altro non inficia ovviamente l’insegnamento delle contemporanee Sezioni Unite.
Il motivo è dunque meritevole di rigetto.
4.1 Con il secondo motivo si denunciano, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 194 e 198 c.p.c., violazione dei ‘principi in materia di onere probatorio’, violazione degli articoli 157 e 115 c.p.c. nonché falsa applicazione, in esame contabile, della preclusione di cui all’articolo 183, sesto comma, n.2 c.p.c.
Si invoca Cass. ord. 5370/2023 e si sostiene che ‘l’opponente non ha mai manifestato alcun dissenso’ all’utilizzo da parte del consulente tecnico d’ufficio dei documenti prodotti da RAGIONE_SOCIALE.
4.2 La parte ricorrente con questa doglianza tenta di rafforzare il primo motivo, ma, come già si è visto, ciò è inibito dallo specifico intervento delle Sezioni Unite del 2022, che, d’altronde, riconoscono e ribadiscono il tradizionale canone del riparto dell’onere della prova e quello, ictu oculi , correlato, dei termini decadenziali.
Anche questo motivo va pertanto rigettato.
5.1 Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. in relazione agli articoli 183 c.p.c., 2697 c.c. e 198 c.p.c.
Il giudice d’appello non avrebbe considerato che la consulenza tecnica d’ufficio, ‘non essendo un mezzo di prova, non è soggetta a preclusioni’.
5.2 Il motivo è palesemente infondato: se fosse come vi si prospetta, la consulenza tecnica d’ufficio potrebbe scardinare, appunto, il riparto dell’onere della prova e i termini di decadenza, e quindi, in ultima analisi, distruggere la struttura processuale, che non è ufficiosa (il consulente tecnico d’ufficio è mero ausiliario del giudice), bensì concretizzata nell’esercizio del contraddittorio a opera delle parti.
Anche il ricorso RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE merita, dunque, il rigetto.
6. Tra le ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente COGNOME, seguono la soccombenza.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del l’incidente processuale di cui a ll’articolo 373 c.p.c. , in difetto di produzione di relativa documentazione probatoria.
La Corte rigetta il ricorso principale proposto dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, a mezzo dalla società RAGIONE_SOCIALE; dichiara inammissibile il ricorso incidentale spiegato dalla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Compensa tra le ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna le ricorrenti in via principale al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00 ( di cui euro 9.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente COGNOME. Condanna la ricorrente incidentale società RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00 ( di cui euro 9.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il rispettivo ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME