Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10596 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10596 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5396-2021 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1171/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/12/2020 R.G.N. 13/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
Rilevato che
NOME COGNOME adiva ai sensi dell’art. 1, comma 48, l. n. 92/2012 il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento della inefficacia del licenziamento orale asseritamente intimatogli da RAGIONE_SOCIALE nonché la declaratoria di nullità dello stesso in quanto ritorsivo;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/02/2024
CC
il giudice adito, all’esito della fase sommaria, respingeva il ricorso con statuizione confermata in sede di opposizione;
la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado sul rilievo della contraddittorietà ed indeterminatezza di allegazioni sul punto formulate dal lavoratore, sul quale ricadeva l’onere della prova del fatto costitutivo della domanda, rappresentato dalla ascrivibilità della risoluzione del rapporto alla volontà datoriale, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di due motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva; parte ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che
con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2118 e 2697 c.c. nonché, ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; sostiene l’errore della Corte di merito nel ritenere non soddisfatti gli oneri di allegazione e prova del dedotto licenziamento orale nonostante gli univoci elementi di fatto presenti in atti; richiama a tal fine la indicazione della data del licenziamento- il 30.4.2012 – e la missiva del 20.2.2012, inviata dal procuratore, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle retribuzioni mai corrisposte relative al periodo dal 1.2.2010 al 20.2.2012 con messa a disposizione delle energie lavorative, missiva che assume non essere stata adeguatamente valorizzata dal giudice di appello, in contrasto con le indicazioni del giudice
di legittimità ed in particolare del precedente costituito dalla sentenza n. 18523/2011;
con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1207 e 1218 c.c., sia singolarmente che in combinato fra loro, per non avere il giudice di appello riconosciuto il diritto del COGNOME, dopo la messa in mora della parte datoriale, effettuata con la lettera in data 20.2.2012, a ricevere la controprestazione retributiva;
il primo motivo di ricorso è inammissibile. Le censure articolate non investono specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale ha respinto in diritto la tesi del reclamante volta a contenere l’onere di allegazione e prova a carico del lavoratore all’ambito della sola dimostrazione della concreta estromissione dal rapporto di lavoro, gravando sul datore di lavoro la allegazione e dimostrazione che la interruzione del rapporto si era verificata in conseguenza di dimissioni del prestatore di lavoro; il giudice di appello ha infatti osservato, in dichiarata condivisione di recenti arresti della S.C. (Cass. n. 3822/2019), che la prova della cessazione della esecuzione della prestazione lavorativa non era sufficiente occorrendo la dimostrazione della sua ascrivibilità alla parte datoriale ed ha rilevato che nello specifico era rimasta indeterminata persino la causa e la data di interruzione del rapporto di lavoro; in particolare ha evidenziato che nel ricorso introduttivo non era mai stato affermato che il lavoratore era stato allontanato dal posto di lavoro ma solo che a far data dal 1.2.2010 la RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di corrispondere la retribuzione; ha sottolineato la incertezza e contraddittorietà delle deduzioni difensive con riguardo alla data di licenziamento. La Corte ha quindi operato una valutazione complessiva di
indeterminatezza riveniente dal ricorso introduttivo circa la data e le circostanze del licenziamento ed analoga indeterminatezza in merito alla prova articolata soggiungendo, <> che le difese della società risultavano altrettanto generiche e contraddittorie. Vi è stata, in altri termini, una valutazione di genericità del ricorso introduttivo, valutazione istituzionalmente rimessa al giudice di merito. In tale contesto, la deduzione del ricorrente, incentrata sulla necessità di tenere conto, alla stregua della giurisprudenza richiamata, anche della messa in mora nei confronti del datore di lavoro e della mancata accettazione da parte di questi delle prestazioni lavorative, quale circostanza da valorizzare nell’ambito dell’accertamento volto a stabilire la effettività del licenziamento, risulta superata e travolta dalla rilevata complessiva inidoneità del ricorso introduttivo, per genericità ed equivocità delle circostanze allegate, all’adeguata esposizione della stessa ricostruzione fattuale della vicenda;
il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile in quanto l’affermazione del diritto del COGNOME a ricevere le retribuzioni, dopo la messa in mora della parte datoriale, effettuata con lettera del 20.2.2012, non si confronta, ancora una volta, con le effettive ragioni del decisum ed in particolare con l’assorbente rilievo della complessiva genericità ed indeterminatezza delle allegazioni attoree sul punto;
non si fa luogo alle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento, nella sussistenza dei presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio