Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9079 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9079 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15239-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 579/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/05/2023 R.G.N. 175/2023;
Oggetto
Licenziamento
ex lege n. 92 del 2012
R.G.N. 15239/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 15/01/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
Nella gravata sentenza si legge che la RAGIONE_SOCIALE, già NOME COGNOME, contestava a NOME COGNOME, dipendente con inquadramento nel livello 8Q del CCNL Industrie Metalmeccanica e con mansioni di HR Manager presso la sede di Ceriano Laghetto, in sintesi, i seguenti addebiti: a) non avere la dipendente inviato copia del contratto per la fornitura del servizio di somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici, stipulato nel settembre del 2019 tra la predetta società e le RSU, all’Am ministratore delegato della società RAGIONE_SOCIALE, pur essendone in possesso già dal mese di novembre 2019 e non avere vigilato sull’operato dei dipendenti, permettendo che soggetti privi di rappresentanza concludessero un contratto con un terzo e ne dessero esecuzione; b) omesso controllo e pagamento dell’acconto del premio INAIL relativo all’anno 2020 (pari all’importo di euro 250.000,00), con ingente danno alla società; c) omessa comunicazione al consulente esterno, dott. COGNOME, dei dati relativi alla vo ce di rischio 721 per l’autoliquidazione INAIL nonché all’interlocuzione diretta con il citato consulente malgrado la pratica relativa al versamento del premio fosse stata assegnata al dr. NOME COGNOMEresponsabile del personale dello stabilimento in Carpendolo).
A seguito delle giustificazioni svolte, ritenute non idonee a chiarire i punti contestati, la società intimava l’8.3.2021 alla Satta licenziamento per giusta causa.
Impugnato il recesso il Tribunale di Monza, in sede di opposizione ex lege n. 92 del 2012, accertava l’insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo e dichiarava risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data di licenziamento, condannando la società al pagamento della indennità risarcitoria onnicomprensiva, quantificata in euro 83.761,86 nonché al pagamento del residuo TFR (euro 6.969,91) oltre alle spese di lite.
La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 579/2023, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigettava le originarie domande formulate da NOME COGNOME e condannava quest’ultima a restituire l’indennità risarcitoria percepita, al netto de lle ritenute di legge nonché l’importo corrisposto a tiolo di spese legali, confermando nel resto le altre statuizioni di merito.
I giudici di seconde cure rilevavano che: a) la contestazione non era generica; b) in ordine alla doglianza circa la mancata acquisizione, in sede disciplinare, della documentazione richiesta, la relativa istanza era generica ed irrilevante in relazione al pregiudizio difensivo asseritamente patito; c) la contestazione non era da considerarsi tardiva essendo il lasso temporale intercorso tra la conoscenza dei fatti e l’avvio dell’iter disciplinare congruo; d) i fatti addebitati erano sussistenti e, in rela zione a quelli relativi all’omesso controllo e pagamento dell’acconto del premio INAIL relativo all’anno 2020, i profili della condotta esterna del consulente e del patito danno erano irrilevanti; e) comunque le negligenze dimostrate erano sufficienti a ritenere legittimo il provvedimento espulsivo irrogato.
Avverso la sentenza di secondo grado NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso la intimata.
La società depositava memoria.
Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per la violazione del CCNL Industria Metalmeccanica privata nel contenuto degli artt. 8 e 10 sez. IV titolo VII e dell’art. 7 legge n. 300 del 1970 nonché dell’art. 1375 cc e dell’art. 2119 cc. Si deduce che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che il mancato accoglimento, da parte della datrice di lavoro, della domanda di essa dipendente ad avere accesso a tutti i
documenti presenti nel server aziendale e a tutti i documenti presenti nella propria casella e-mail non costituissero una violazione del diritto di difesa del lavoratore previsto dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970 e dall’articolo 8 del CCNL Industria Metalmeccanica.
Il motivo è inammissibile tendendo esso, al di là delle denunciate violazioni delle norme di legge e delle disposizioni contrattuali collettive indicate, ad una rivalutazione degli accertamenti di merito, operati dalla Corte territoriale con adeguata motivazione e, pertanto, insindacabili in sede di legittimità, in virtù dei quali è stato ritenuto, da un lato, che la istanza difensiva alla società formulata dalla lavoratrice era del tutto generica, pur sapendo ella quale specifica documentazione le sarebbe servita e, dall’altro, che la COGNOME era già in possesso di quella utile per replicare alle contestazioni addebitatele.
Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, dell’art. 7 legge n. 300 del 1970, dell’art. 2119 cc, dell’art. 1375 cc e degli artt. 8 e 10 Sez. IV titolo VII CCNL Industria Metalmeccanica privata. Si critica la valutazione della Corte territoriale circa la ritenuta tempestività della contestazione disciplinare.
Anche tale motivo non merita accoglimento.
In ordine alla questione della tardività della contestazione disciplinare, va osservato che, in tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (per tutte, Cass. n. 281/2016; Cass. n. 16841/2018).
La Corte distrettuale, in punto di diritto, si è attenuta al principio di diritto sopra precisato e con un accertamento in fatto, congruamente motivato, ha ritenuto, in un contesto di pluralità degli
addebiti posti a base del recesso, in parte connessi tra loro, che il lasso temporale (circa un mese e mezzo) tra il momento in cui la datrice di lavoro era venuta a completa conoscenza delle vicende oggetto di contestazione e l’avvio dell’iter disciplinar e a carico di NOME era del tutto adeguato.
Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, dell’art. 7 legge n. 300 del 1970, dell’art. 2119 cc, dell’art. 1375 cc e degli artt. 8 e 10 Sez. IV titolo VII CCNL Industria Metalmeccanica privata. Si obietta che la Corte territoriale non aveva valutato che le condotte contestate, quanto all’omessa comunicazione del premio INAIL, attenessero non alla negligenza di essa dipendente, relativamente al mancato controllo che la comunicazione INAIL fosse stata correttamente effettuata nei tempi previsti dalla legislazione, ma alla insussistenza di un danno derivante dalla mancata comunicazione all’INAIL: danno c he aveva natura di elemento costitutivo della condotta contestata e non di elemento incidentale.
Il suddetto motivo è, invece, fondato.
La contestazione disciplinare, come riportata nella gravata pronuncia, è chiara nell’avere addebitato, alla lavoratrice, non solo l’omesso controllo e la cura del pagamento di circa euro 250.000,00 a titolo di acconto premio INAIL, ma anche nell’avere provocato un ingente danno alla società.
Il suddetto danno non è stato specificato in termini quantitativi ma è stato pur sempre individuato quale elemento costitutivo della fattispecie disciplinare.
Tale elemento andava, pertanto, come delineato nell’architettura della incolpazione, concretamente provato, non essendo pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità operato dalla Corte territoriale (per reputarlo irrilevante poiché ciò che rilevava era la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e non l’assenza o la speciale tenuità del pregiudizio patrimoniale
patito) riguardante più specificamente il caso dell’impossessamento di beni aziendali da parte del lavoratore.
Si impone, pertanto, in relazione alle dedotte violazioni di legge denunciate, un nuovo esame atteso che, in relazione al secondo addebito disciplinare (‘contestazioni inerenti al premio INAIL’), segmentato dalla Corte territoriale in tre distinte condotte, già quella sub c), concernente la mancata comunicazione al consulente esterno dott. COGNOME dei dati relativi alla voce rischio 721 per la autoliquidazione INAIL sede di Carpenedolo con un incremento di costo per la azienda, era stata esclusa dalle negligenze rilevanti ai fini del disposto recesso.
Alla stregua di quanto esposto la gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto di quanto sopra indicato ai fini della sussistenza della giusta causa rapportata agli addebiti contestati e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo, rigettati gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2025