Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28420 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28420 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15245/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME RAGIONE_SOCIALE ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Corsaro NOME, Sottile NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME ;
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 301/2020 depositata il 29/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con decreto n. 12905/2018, il Tribunale di Milano, su ricorso depositato da RAGIONE_SOCIALE, ingiungeva alla RAGIONE_SOCIALE, il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 97.818,95, a titolo di prezzo per la fornitura di energia elettrica.
Avverso tale decreto RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, contestando la sussistenza del credito ingiunto, stante: a) la non riconducibilità con certezza ai suoi punti vendita dei consumi fatturati e richiesti in INDIRIZZO; b) la mancata prova della effettività di tali consumi, la violazione dei principi di buona fede e trasparenza avendo applicato il sistema di fatturazione a conguaglio e il sistema di lettura dei consumi stimati; c) la duplicazione di alcuni voci riportate in precedenti fatture e già sal date dall’opponente.
Si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’opposizione, deducendo che i consumi erano stati fatturati sulla base dei dati comunicati dal distributore RAGIONE_SOCIALE
Nessuna delle parti depositava memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
All’udienza di precisazione delle conclusioni, l’opposta chiedeva di essere autorizzata a produrre la certificazione dei consumi del distributore.
Il Tribunale non ammetteva tale produzione, perché tardiva e rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Con la sentenza n. 3375/2018, accoglieva l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 12905/2018, ‘non essendo stato accertato il credito che ne è oggetto’, per mancato assolvimento dell’opposta all’onere probatorio sulla stessa incombente.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello nei confronti della decisione del Tribunale, lamentando in particolare il fatto che il primo giudice non aveva ritenuto sufficienti a provare il suo credito le fatture depositate nel monitorio e le certificazioni dei consumi ricevute dal distributore dopo la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c. Deferiva giuramento decisorio del legale rappresentante dell’appellata e allegava all’impugnazio ne le suddette certificazioni.
2.1. La Corte d’ Appello di Milano con sentenza n. 301/2020, del 29 gennaio 2020, ha confermato la decisione del Tribunale, osservando che, nel giudizio ex art. 645 c.p.c., le fatture -allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, non prodotte in sede di opposizione, ma acquisite comunque a tale processo in forza del principio di non dispersione della prova -non potevano costituire valida prova dell’esistenza del credito, ove contestato dall’opposto, che doveva essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova. Affermava che la fattura era idonea in linea di massima a dimostrare l’entità dei consumi della somministrazione solo in assenza di contestazioni da parte dell’utente viceversa spettando alla somministrante provare l’ent ità dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.
La stessa Corte, relativamente alle istanze istruttorie dell’appellante ha confermato la sente nza impugnata, atteso che: (i) ‘le certificazioni dei consumi redatti dal RAGIONE_SOCIALE Locale, che avrebbero potuto integrare la prova richiesta, sono state invece offerte in produzione da RAGIONE_SOCIALE solo successivamente alla scadenza dei termini assegnati ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
senza che sia stato allegato un idoneo motivo di rimessione in termini (tale non essendo, all’evidenza, la semplice difficoltà di ottenere la suddetta certificazione da parte del RAGIONE_SOCIALE Locale, atteso che -a fronte delle contestazioni formulate dalla RAGIONE_SOCIALE ben antecedentemente l’introduzione del giudizio sarebbe stato onere dell’appellante procurarsele prima di notificare il decreto ingiuntivo); (ii) il giuramento decisorio non può essere ammesso ‘ave ndo ad oggetto da un lato circostanze inidonee a definire il giudizio e dell’altra circostanze generiche e comunque non riferibili alla parte chiamata a giurare’.
Avverso la sentenza della corte di merito la RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Considerato che
4.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la ‘violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in particolare della norma di cui all’art. 184 bis c.p.c.’ e ‘l’omessa/errata motivazione in ordine alla non valutazione delle prove documentali offerte da RAGIONE_SOCIALE decisive al fine del giudizio’.
Lamenta che la corte di merito: i) ha ritenuto le fatture prive di valore probatorio, decidendo in maniera difforme alla giurisprudenza formatasi sul punto; né ha fatto buon governo del principio di ripartizione dell’onere della prova, avendo l’appellata contestato solo genericamente le fattu re e quindi l’esistenza del relativo rapporto di credito; ii) ha omesso di valutare documenti decisivi costituiti, oltre che dalle fatture, dalla certificazione dei consumi del distributore, la cui produzione non era preclusa né, in primo grado (in sede co nclusionale), perché l’art. 184 bis c.p.c. non richiede forme particolari; ma nemmeno in appello, in quanto come prova precostituita era producibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., modificato dall’art. 52, L. 353/90.
4.2. Con il secondo motivo, denunzia ‘violazione dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c.’.
Si duole che la corte di merito abbia fatto erronea applicazione della disciplina in materia di ripartizione dell’onere probatorio là dove ha ritenuto la parte opposta non gravata dal dover provare l’inesattezza dei calcoli eseguiti sui suoi consumi.
5.1. Il ricorso è inammissibile.
In violazione d ell’art. 360 bis , n. 1, c.p.c. la ricorrente non ha provato che la Corte territoriale abbia deciso la questione di diritto in maniera difforme dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Infatti, è principio del tutto consolidato, quello secondo cui, se è v ero che la fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi l’ha emessa, nel caso di giudizio di opposizione non costituisce prova dell’esistenza del credito, il quale dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto. In tal senso, ‘non è sufficiente la mancata contestazione dell’opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento’ (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/01/2022, n. 128; Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/09/2020, n. 18196; Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/10/2019, n. 25316, Cass. civ., Sez. I, Ord., 21/12/2018, n. 33355; Cass. civ., Sez. II, Sent., 05/04/2016, n. 6597 Cass. civ., Sez. III, 17/11/2003, n. 17371).
Nella specie, la Corte d’Appello ha ritenuto non provata l’esistenza del credito di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE, motivando tale decisione in modo adeguato, con conseguente inammissibilità del primo motivo nella parte relativa alle fatture.
Va sotto altro profilo posto in rilievo che ai sensi dell’art. 348 ter , $° e 5° comma, c.p.c., la censura per vizio di motivazione ex art. 360, 1° comma n. 5, c.p.c. è preclusa in ipotesi come nella specie di doppia conforme, che ‘opera non solo quando la decisione di
secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa’ (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 01/03/2023, n. 6169; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 09/03/2022, n. 7724).
Nel caso, la Corte d ‘A ppello di Milano ha rigettato il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE per le stesse ragioni indicate dal Tribunale, condividendole e facendole esplicitamente proprie nella motivazione, statuendo quindi, sulla base del medesimo iter logicoargomentativo, la tardività della produzione documentale dell’appellante, costituita dalle suddette certificazioni .
Non può d’altro canto sottacersi che alcun r ilievo assume l’art. 184 bis c.p.c., che non trova nella specie applicazione ratione temporis , essendo stato abrogato dall’art. 46, comma 3, legge 18 giugno 2009, n. 69, quando l’atto di opposizione a decreto i ngiuntivo è stato notificato sei anni dopo, il 25 giugno 2015.
Neppure è configurabile la violazione dell’art. 345 c.p.c., atteso che la formulazione introdotta con d.l. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, ‘pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’indispensabilità degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile’ (cfr. Cas s. civ., Sez. VI-2, Ord., 08/09/2021, n. 24212).
La Corte d’appello milanese, facendo corretta applicazione di tale norma (certamente qui applicabile, in quanto la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 22 marzo 2018), ha respinto l’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE, perché la produzione documentale era tardiva, essendo stata offerta oltre i termini ex art. 183 c.p.c. e senza aver allegato un idoneo motivo di rimessione.
Né, del resto, tale produzione potrebbe entrare nel processo di appello solo perché qualificata da controparte come ‘prova precostituita’, atteso che tale è il documento prodotto in primo grado nel rispetto delle norme processuali (Cass. civ., Sez. V, 06/09/2022, n. 26289; Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2021, n. 33809; Cass. civ., Sez. II, 25/03/2013, n. 7466).
5.2. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
6.1. Attese le ragioni della decisione, sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° comma. c.p.c., costituendo abuso del diritto all’impugnazione, integrante “colpa grave”, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice d’appello, ovvero perché assolutamente irrilevanti o generici, o, comunque, non rapportati all’effettivo contenuto della sentenza impugnata; in tali casi il ricorso per cassazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (Corte cost. 152 del 2006) (Cass. 19285/2016; Cass. 29462/2018; Cass. S. U. 9912/2018).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali, nonché al pagamento della somma di euro 6.000,00 ex art. 96, 3 co., c.p.c., in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 d ella l. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza