Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13090 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13090 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25349/2022 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore ad negotia e legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa da ll’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura depositata unitamente alla memoria di costituzione di nuovo difensore, con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa da ll’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura a margine del controricorso, con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
C.C. 13.03.2025
N. R.G. 25349/2022
Pres. Scrima
NOME COGNOME
per la cassazione della sentenza n. 1853/2022 della CORTE d ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 17 marzo 2022; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 marzo
2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La UnipolSai RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 5.800,00, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla negoziazione di un assegno di traenza non trasferibile emesso da UGF Banca, su incarico di essa attrice, al fine di adempiere ad una obbligazione indennitaria.
Premesso che il titolo era stato spedito al beneficiario, sig. NOME COGNOME a mezzo del servizio postale, l’attrice dedusse che esso era stato sottratto prima di pervenire a destinazione e posto all’incasso presso uno sportello di Poste Italiane s.p.a. da soggetto diverso dal beneficiario, di cui l’ente negoziatore non aveva diligentemente verificato l’identità.
Contestata specificamente tale circostanza da RAGIONE_SOCIALE, la quale assunse di avere negoziato il titolo in favore del sig. COGNOME il Tribunale ritenne non provato il fatto storico dell’ avvenuto incasso dell’assegno da parte di soggetto non legittimato e rigettò la domanda.
La decisione di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’ appello di Roma, la quale, dopo aver dato atto del mancato rinvenimento del fascicolo di parte di primo grado di Poste Italiane s.p.a. (nonché della circostanza che tale evenienza non incideva sulla decidibilità della causa allo stato degli atti e sulla base
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dei fatti non contestati), ha rigettato l’impugnazione proposta da UnipolSai Assicurazioni s.p.a., sui rilievi:
che l’unico elemento di prova prodotto da UnipolSai s.p.a. era la denuncia-querela presentata presso la Questura di Napoli in data 28 luglio 2011 da NOME COGNOME nella quale il denunciante aveva affermato che il titolo di cui era beneficiario era stato incassato da persona ignota che si era presentata in banca a suo nome con un documento presumibilmente falso; nel proclamarsi parte lesa, il denunciante aveva poi depositato copia del titolo, disconoscendo la firma apposta su di esso;
che, peraltro, come osservato dal primo giudice, tale atto (costituendo, sul piano civilistico, un documento proveniente da un terzo estraneo alla lite liberamente contestabile dalle parti e altrettanto liberamente apprezzabile dal giudice) non era sufficiente, in assenza di altri elementi, anche di natura presuntiva, per reputare raggiunta la prova della circostanza della negoziazione a soggetto diverso dal beneficiario, non potendo inferirsi tale dimostrazione dalla mera apparente difformità grafica tra l a firma posta sull’assegno e quella apposta sulla denuncia-querela, anche in considerazione dell’ assenza di ulteriori firme comparative;
che, sebbene la società attrice, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n.2, cod. proc. civ. ( ratione temporis applicabile) avesse chiesto l’ammissione di altri mezzi di prova (tra cui l’ acquisizione dell’ originale del titolo, quella dei documenti di identità eventualmente richiesti da Poste Italiane s.p.a. al momento della negoziazione, l’esibizione della ‘ contabile ‘ dell’ operazione di cambio titoli, quella della documentazione relativa al conto corrente presso cui il titolo era circolato e quella degli atti dell’indagine interna aperta nei confronti del
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funzionario che aveva proceduto al cambio dell’assegno con denaro contante), tuttavia tali richieste istruttorie, non immediatamente accolte dal primo giudice, non erano state ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, ove UnipolSai s.p.a. si era limitata al generico richiamo del proprio atto introduttivo;
che, stan te l’inosservanza dell’onere di specifica riproposizione, le istanze istruttorie dovevano intendersi rinunciate e non potevano essere proposte ex novo in grado d’ appello;
che, pertanto, conformemente a quanto statuito dal giudice di primo grado, doveva concludersi che non vi era « prova del fatto che l’assegno fosse stato incassato da un soggetto diverso dall’ effettivo beneficiario » (pag. 5 della sentenza impugnata), con conseguente necessità di rigettare l’ appello proposto da UnipolSai s.p.a. e di confermare integralmente la sentenza impugnata.
Propone ricorso per cassazione la UnipolSai RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico, articolato motivo.
Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.
La società ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo viene denunciato « Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione: violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.1 e 5, c.p.c. ».
La società ricorrente lamenta che la Corte d’appello, pur riconoscendo « l’assenza nel fascicolo d’ufficio del fascicolo di Poste Italiane di primo grado, ha ritenuto non di meno di dover rigettare
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l’impugnazione proposta », sul presupposto che « non ostante tale mancanza la causa essere decisa sulla base degli atti e dei fatti non contestati ».
Sostiene, per un verso, che dinanzi al ritiro e al mancato ri-deposito del proprio fascicolo di primo grado da parte della convenuta-appellata, essa attrice-appellante nulla aveva potuto fare, « non avendo la possibilità di chiedere anche una copia conforme all’originale di tutto il fascicolo di causa di Poste Italiane » (pag.3 del ricorso).
Osserva, per altro verso, che, in ragione della mancata assoluzione da parte dell’ avversaria dell’onere di depositare il proprio fascicolo di parte di primo grado, sarebbe decaduta « l’intera difesa dalla stessa sostenuta in secondo grado », sicché il giudice d’ appello non avrebbe potuto attribuire rilievo alla « presunta documentazione scriminante l’operato di Poste … racchiusa nel fascicolo di primo grado », ma non acquisita agli atti del grado d’ appello; sostiene, pertanto, che « la scelta di Poste non produrre il proprio fascicolo contenente potenziali scriminanti in suo favore … equivale a mancata specifica contestazione degli assunti su cui si basa la domanda proposta » (pag.4 del ricorso).
Il ricorso è inammissibile.
2.1. In primo luogo, va rilevato che la domanda risarcitoria proposta da UnipolSai s.p.a. contro Poste Italiane s.p.a. è stata rigettata, tanto in primo grado quanto in appello, per mancata prova del fatto storico su cui avrebbe dovuto fondarsi il giudizio di responsabilità della convenuta, ovverosia la circostanza che essa avesse negoziato l’assegno a favore di persona diversa dal legittimo beneficiario.
Si versa quindi in ipotesi di doppia conforme in fatto, rispetto alla quale trova applicazione la regola, già contenuta nel l’art . 348ter ,
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ultimo comma, cod. proc. civ. (e oggi nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022) che esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 del citato art. 360, se il ricorrente non assolve l’onere nella specie non assolto -di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 6/08/2019, n. 20994):
2.2. Al di là di ciò, il motivo è altresì inammissibile perché la stessa ricorrente non ha allegato l’ omesso esame del fatto storico, asseritamente decisivo, costituito dal mancato rinvenimento del fascicolo di primo grado della società convenuta, ma ha rilevato che la Corte territoriale ha preso atto di tale circostanza, espressamente considerandola (dunque, esaminandola) e giudicando che la stessa non incideva sulla decidibilità della controversia, la quale, infatti, non è stata decisa sulla base di atti e documenti presumibilmente contenuti nel fascicolo di primo grado (non rivenuto) della parte appellata, bensì sulla base della mancata prova, ad opera della parte appellante (già attrice), del fatto storico posto a fondamento della propria domanda, a fronte della specifica contestazione di tale fatto da parte della convenuta.
2.3. Dinanzi a questa statuizione, non gravata dalla ricorrente per violazione dell’art. 2697 cod. civ. (sotto il profilo della corretta applicazione dei criteri di riparto dell’onere probatorio), appare del tutto non pertinente il diverso richiamo ad una ipotetica violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., non avendo il giudice di merito deciso in base a prove non proposte dalle parti ma avendo egli invece reputato
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insufficienti quelle proposte dall’attrice per dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, mentre il giudizio sulla specifica contestazione di tali fatti da parte della convenuta non è stato desunto da documentazione eventualmente contenuta nel fascicolo di parte di primo grado non presente in grado d’ appello, ma è stato tratto dal contegno processuale desumibile dagli atti di parte introduttivi del giudizio (arg. ex art.167 cod. proc civ.) e ormai acquisito al processo.
2.4. Deve aggiungersi che, sotto il profilo dei poteri del giudice, la scelta di decidere la causa in base agli atti disponibili appare corretta, avendo questa Corte reiteratamente affermato il principio per cui il giudice che accerti che una parte ha ritirato il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest ‘ ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti (Cass. 25/05/2015, n. 10741; Cass. 26/01/2022, n. 2264).
2.5. In tale ipotesi, sotto il profilo dei diritti e degli oneri delle parti, se, in grado d’appello, la parte ha allegato nel proprio atto introduttivo il fatto rappresentato in un documento cartaceo avversario prodotto in primo grado invocandone il riesame da parte del giudice del gravame, l’omessa produzione di tale documento ad opera della controparte espone quest’ultima alle conseguenze pregiudizievoli di siffatto contegno processuale, potendo il giudice ritenere provato il detto fatto storico nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo; inoltre il documento, sempre in quanto non disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (eventualmente, perché ritirato
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e non restituito), può essere sottoposto all’ attenzione del giudice mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. cod. proc civ..
Nel caso di specie, i diritti difensivi riconosciuti alla parte processuale, a fronte del mancato deposito del fascicolo di primo grado ad opera della controparte, non sono stati violati nei confronti di UnipolSai s.p.a., poiché non risulta che essa avesse posto a fondamento della propria impugnazione un fatto specifico rappresentato in uno o più documenti contenuti nel fascicolo di Poste Italiane, sicché la Corte avrebbe potuto-dovuto far subìre all’appellata le conseguenze del mancato ri-deposito del fascicolo di parte di primo grado, ritenendo provato il fatto alla stregua dell’ allegazione dell’ appellante , salvo l’onere da parte di quest’ultima di depositare la copia di tali documenti rilasciatale ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ.; al contrario, le produzioni documentali di primo grado di Poste Italiane s.p.a., alla stregua dell’impugnazione proposta da UnipolSai s.p.a., sono state giudicate del tutto irrilevanti ai fini della decisione, la quale -lo si ripete -è stata basata sul giudizio di mancata prova, ad opera dell’appellante (già attrice), del fatto storico posto a fondamento del diritto azionato in giudizio, a fronte di un -già acquisito -contegno processuale di specifica contestazione di tale fatto ad opera della convenuta-appellata.
In definitiva, il ricorso proposto dalla UnipolSai RAGIONE_SOCIALE va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
S ussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte
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della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione