Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5573 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31152/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, GENERALI BUSINESS SOLUTION SCPA
-Intimati avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BARI n. 2810/2020
depositata il 23/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
Il giudizio trae origine da un atto di citazione del conducente di un ‘ auto per ottenere il risarcimento del danno causato da un sinistro stradale. Si è costituita la compagnia RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, in qualità di rappresentante processuale di RAGIONE_SOCIALE), eccependo il difetto di legittimazione attiva dell ‘ attore, in quanto non provato il diritto di proprietà.
Il giudice di pace ha rigettato l ‘ eccezione proposta dalla convenuta ed ha condannato la compagnia RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni in favore di COGNOME NOME della complessiva somma di euro 5.200,00, iva esclusa, a titolo di risarcimento danni e delle spese di lite.
La compagnia RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello per violazione artt. 110 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 2054 e 2697 c.c., per vizio di ultrapetizione, per difetto di legittimazione passiva, di legitimatio ad processum dell ‘ attore e per infondatezza della domanda attorea, nonché domandando la restituzione di quanto corrisposto in suo favore.
Si è costituito l ‘ appellato, deducendo l ‘ inammissibilità del primo motivo di gravame, in quanto l ‘ eccezione era stata proposta tardivamente, e del secondo motivo per difetto di impugnazione. Ha inoltre evidenziato come si fosse prodotta in primo grado la prova dell ‘ esclusiva responsabilità del conducente antagonista (NOME COGNOME), anch ‘ egli appellato, dichiarato contumace.
Con sentenza n. 2810/2020, depositata in data 23/9/2020, oggetto di ricorso, il Tribunale di Bari ha accolto l ‘ appello e, per l ‘ effetto, in riforma della sentenza del giudice di pace, ha rigettato la domanda di NOME COGNOME, condannandolo alla restituzione in favore di RAGIONE_SOCIALE dell ‘ importo di euro 7.523,22 oltre interessi. Il Tribunale ha ritenuto infondata l ‘ eccezione di difetto di legittimazione attiva ed ha riformato per il resto la sentenza impugnata, per i seguenti motivi. Ha ritenuto di non poter tenere conto del contenuto del verbale di incidente redatto dalla polizia municipale, ai fini dell ‘ accertamento della responsabilità dei conducenti, poiché non più presente dopo la restituzione in atti del fascicolo di parte. Pur essendo incontestato che tra le parti il sinistro si sia verificato, le risultanze istruttorie inducono a ritenere che sussista la responsabilità esclusiva dell ‘ appellato, non emergendo elementi che facciano ravvisare la concorrente responsabilità
dell ‘ appellato contumace. Inoltre, le dichiarazione dell ‘ unico teste ed il preventivo dei costi di riparazione dell ‘ automobile dell ‘ appellato, vengono a sostegno di tale tesi.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ Violazione o falsa applicazione dell ‘ art. 115 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 comma 1 n. e 5 c.p.c. e dell ‘ art. 2697 c.c. in relazione all ‘ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Nullità della sentenza per motivazione fondata su eccezioni non introdotte dalle parti, illegittima inversione dell ‘ onere della prova a carico dell ‘ appellato in ordine alla prova della responsabilità nel sinistro ‘ , laddove ritiene la motivazione della sentenza gravata fondata su un ‘ eccezione non introdotta dalle parti e non fondata su fatti pacificamente ammessi, quale quello della pronuncia del giudice di pace in ordine alla responsabilità del sinistro. A detta del ricorrente sarebbe parimenti illegittima l ‘ inversione dell ‘ onere della prova, in quanto spettava alla compagnia appellante fornire la prova del giudizio idonea alla riforma della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., ‘ Violazione art. 112 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 comma 1 nr. 5 – Omessa motivazione sull ‘ eccezione di formazione del giudicato sulla responsabilità -Vizio di ultrapetizione ‘ , lamentando l ‘ omessa pronuncia in relazione all ‘ eccezione di formazione del giudicato in ordine alla responsabilità del sinistro per
mancata impugnazione. Il ricorrente denuncia che il Tribunale statuito in ordine alla responsabilità nonostante non vi fosse stata esplicita domanda. A detta del ricorrente, la compagnia appellante chiese solo una generica declaratoria di infondatezza della domanda.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione dell ‘ art. 169 comma 2 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Nullità della sentenza per travisamento delle prove, vizio di motivazione per omesso esame di prove ‘ , ravvisando un vizio di motivazione della sentenza gravata per avere quest ‘ ultima omesso di disporre la ricerca o la ricostruzione di atti mancanti, come da recente orientamento giurisprudenziale (Cass., ord. n. 25133/2018). Posto che le parti hanno fondato il proprio assunto difensivo sulle risultanze del verbale della Polizia Municipale non presente, il ricorrente deduce che il Tribunale aveva l ‘ onere di esaminare la fonte della prova. Il ricorrente ravvisa inoltre travisamento di prove relativamente alle foto prodotte, al preventivo dei costi di riparazione e la dinamica del sinistro.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 2054 del codice civile e 145 del codice della strada in relazione all ‘ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ‘ , laddove il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva in capo all ‘ appellato, violando l ‘ art. 2054, 2° comma, c.c. Secondo il ricorrente non è stata superata la presunzione di corresponsabilità, non avendo fornito alcuna prova della condotta esente da colpa del conducente antagonista all ‘ appellato, conforme dunque alle regole del codice della strada.
Tutti i motivi sono inammissibili per violazione dell ‘ art. 366, n. 6, c.p.c.
5.1 Il primo motivo si ripartisce in due sub-motivi. Il primo deduce la violazione dell ‘ art. 115 c.p.c., ma nell ‘ appoggiarla alle conclusioni dell ‘ atto di appello avversario, omette di indicare se
e dove l ‘ atto sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità e nemmeno dice di voler fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d ‘ ufficio, di cui ha chiesto la trasmissione (come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, esigendo, però, che al fine del rispetto dell ‘ art. 366 n. 6 la parte debba dirlo). Inoltre, nel sostenere che l ‘ appello non avrebbe riguardato l ‘ oggetto dell ‘ inciso della motivazione del Tribunale ‘ sebbene tale statuizione non sia stata resa ‘ , omette anche di riprodurre il contenuto dell ‘ appello per consentire di ravvisare se esso non censurasse quell ‘ oggetto: è palese che la sola riproduzione delle conclusioni è assolutamente inidonea a dimostrarlo. Si aggiunga che è incomprensibile l ‘ evocazione dell ‘ art. 115 c.p.c., dovendo semmai evocarsi l ‘ art. 112 c.p.c.
5.2 Il secondo sub motivo viola l ‘ art. 366, n. 6, dato che ragiona di emergenze dello svolgimento del giudizio di merito senza rispettarlo.
Il secondo motivo presenta la stessa ragione di inammissibilità, non rispettando l ‘ onere di cui all ‘ art. 366 n. 6 c.p..c. quanto all ‘ indicazione degli atti sui quali si fonda.
Il terzo motivo evoca con un primo sub motivo un precedente per contraddire la motivazione del Tribunale del tutto privo di pertinenza, atteso che non concerne l ‘ ipotesi del ritiro del fascicolo e del rideposito con documenti mancanti, che è occorsa nella fattispecie. Con il secondo sub motivo deduce ‘ travisamento delle prove ‘ , sempre senza rispettare l ‘ art. 366, n. 6, e invocando un concetto estraneo ai paradigmi dell ‘ art. 360 c.p.c. senza spiegare come possa ad esso essere ricondotto.
7.1 In ogni caso, il motivo, se fosse esaminabile, risulterebbe anche infondato. Il ricorrente denuncia, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 169 c.p.c., per essersi il Tribunale limitato a riscontrare la mancanza dei fascicoli di parte, senza aver compiuto alcuna indagine tramite la cancelleria e senza aver concesso alle parti un termine per la ricostruzione del proprio
fascicolo. In più, a detta del ricorrente, il giudice di merito non avrebbe tenuto in considerazione le altre possibili fonti di conoscenza dei fatti della causa, che avrebbero potuto condurre a una valutazione di fondatezza dell ‘ impugnazione.
7.2 Questa Corte ha più volte affermato che « se al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Ove, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare tale vizio in sede di legittimità ha l ‘ onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa .» (Cass. n. 18237 del 2008 e n. 16212 del 2017).
7.3 Inoltre, ove il giudice accerti che una parte, in vista dell ‘ udienza, ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo, ai sensi dell ‘ art. 169 c.p.c. ed esso non risulti nuovamente depositato, né reperito al momento della decisione, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte appellante di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti (Cass. n. 10741 del 2015; Cass., sez. 6-2, ord. 10/10/2018, n. 25133).
7.4 Il Tribunale ha riscontrato che il COGNOME ha provveduto al ritiro del proprio fascicolo di parte, all ‘ udienza di precisazione delle conclusioni il 19 febbraio 2020, nonché alla sua restituzione in data 22 giugno 2020 (come da annotazione nello storico del fascicolo telematico). Peraltro, nel suo fascicolo di parte del primo grado non era presente il verbale di incidente rubricato come all. n. 6 depositato il 15/02/2011 e di cui fu ordinata l ‘ esibizione nel corso del giudizio di prime cure allo stesso attore. Ragione per la quale il Tribunale ha
ritenuto che di esso non potesse tenersi conto ai fini della ricostruzione dell ‘ accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella determinazione del sinistro, come domandato dall ‘ attore in prime cure , non potendosene esaminare il contenuto se non attraverso il richiamo che ne è stato fatto negli scritti difensivi delle parti. Il Tribunale ha altresì evidenziato, quanto a tale carenza, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il giudice, ove accerti che una parte abbia ritualmente ritirato il proprio fascicolo, ma che questo non sia stato nuovamente depositato nel termine previsto dall ‘ art. 169, 2° co., c.p.c. (cioè, ‘ al più tardi; al momento del deposito della comparsa conclusionale ‘ ), non deve, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest ‘ ultima, rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti (Cass. 10741/15; 26030, 20184, 12369 del 2014; 15672/11; 10566/07; 5681/06).
In applicazione di tale principio di diritto, in caso di mancata restituzione del fascicolo di parte entro il termine previsto dall ‘ art. 169 c.p.c., il giudice deve decidere la causa prescindendo dai documenti in esso contenuti, salvo che sussistano elementi dai quali poter ritenere che detta mancanza sia involontaria (v. anche 18237/08, 29262/08, 21733/10, ove si parla di credibile rappresentazione della involontarietà dell ‘ omissione).
7.5 Ad analoghe conclusioni occorre pervenire allorché detto fascicolo sia stato restituito privo di taluni documenti già esibiti (nel caso di specie in prime cure), posto che grava sulla parte curare non solo la restituzione del fascicolo nei termini, ma ancor più verificare e controllare che esso sia composto degli atti e documenti in esso inseriti nel corso del giudizio.
7.6 Nella specie, il Tribunale ha accertato che i fascicoli di parte depositati nel giudizio di appello erano stati ‘ poi ritirati ‘ e non ‘ ridepositati ‘ . Orbene, il ricorrente nella sostanza non nega il ritiro del fascicolo di parte, ma si limita a definire come ipotetica la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte. Inoltre, non illustra in alcun modo, al fine di dimostrarne la decisività, il contenuto dei documenti mancanti al momento della decisione (Cass., sez. 6-2, ord. 10/10/2018, n. 25133).
Il quarto motivo non denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto evocate, ma si risolve in una manifestazione di dissenso dalla ricostruzione della vicenda in fatto effettuata dal Tribunale e, dunque, si pone al di fuori dei limiti entro i quali la motivazione su tale è censurabile vigente il n. 5 attuale dell ‘ art. 360 c.p.c. Anche tale motivo, pertanto, viola l ‘ art. 366, n. 6, c.p.c.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, stante l ‘ inammissibilità di tutti i motivi su cui si fonda.
Non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di legittimità, nulla è dovuto a titolo di spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell ‘ art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 20/12/2023, nella camera di