Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20598 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20598 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 410-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE (GIÀ FI.BA IN LIQUIDAZIONE), RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3607/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/10/2022 R.G.N. 2152/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/04/2024 dal AVV_NOTAIO Dott. COGNOME.
RILEVATO CHE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/04/2024
CC
Il Tribunale di Roma, con pronuncia n. 5493/2018, ha respinto le domande proposte da NOME COGNOME dirette ad ottenere: a) la condanna di RAGIONE_SOCIALE e/o di COGNOME NOME e/o di COGNOME NOME al pagamento, in suo favore, della somma di euro 58.761,91 a titolo di differenze retributive, come analiticamente indicate nei conteggi, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori; b) la condanna della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in solido, al pagamento in suo favore della somma di euro 44.107,56 a titolo di differenze retributive, come analiticamente indicate nei conteggi, oltre accessori; c) la condanna della RAGIONE_SOCIALE e/o di COGNOME NOME e/o di COGNOME NOME al pagamento, in suo favore, della somma di euro 14.654,35 a titolo di differenze retributive, come analiticamente indicate nei conteggi, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori; d) la condanna della RAGIONE_SOCIALE e/o di COGNOME NOME e/o di COGNOME NOME, ovvero in subordine di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE liquidazione e/o di COGNOME NOME e/o di COGNOME NOME, per i periodi di competenza, al pagamento, in suo favore, delle spettanze di cui al conteggio, nei limiti del livello attribuito di cui si riservava il conteggio.
La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3607/22, ha rigettato il gravame presentato dal lavoratore rilevando, per il principio della ragione più liquida, che dalla istruttoria svolta non risultavano fondate le pretese relative al riconoscimento del diritto al compenso per lavoro straordinario, per differenze retributive (stante la mancata produzione di conteggi alternativi) e per la corresponsione del relativo TFR nonché al riconoscimento delle mansioni superiori, ritenendo assorbite tutte le questioni sulla legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, nonché di COGNOME NOME e di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato a quattro motivi. Tutti gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc, con riguardo agli artt. 112, 115 e 116 cpc, 100 cpc e 91 e 92 cpc, 1362 e ss. cc nonché l’omessa valutazione di una circostanza dete rminante ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per non essere stata esaminata dalla Corte distrettuale la questione circa la legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE con la conseguenza che doveva considerarsi confermata dal giudicato interno la circostanza che le obbligazioni di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE erano transitate in RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, con riguardo agli artt. 112, 115, 116 e 324 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la esistenza di un giudicato interno sul lavoro straordinario atteso che doveva ritenersi processualmente acquisita la circostanza che l’orario di lavoro settimanale fosse stato accertato in cinquanta ore.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, con riguardo agli artt. 112, 115 116 e 324 cpc, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto corretta la decisione di primo grado in ordine alla carenza di prova sulle rivendicate mansioni superiori.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, con riguardo agli artt. 112, 1362, 1199 e 2697 cc, per avere la Corte territoriale respinto la domanda di pagamento del TFR in ragione del livello di inquadramento effettivo non già sul presupposto della prova del suo pagamento ma della errata assenza di domanda.
Il primo motivo è inammissibile.
La Corte distrettuale non si è pronunciata sulla problematica della legittimazione passiva dei resistenti indicati nella doglianza perché, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha
ritenuto preliminare l’esame sulla fondatezza delle pretese dell’originario ricorrente.
L’assunto è corretto in punto di diritto.
Invero, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/2014).
Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
La Corte territoriale ha escluso, attraverso una interpretazione della pronuncia di primo grado, che il Tribunale avesse riconosciuto un orario giornaliero dalle ore 6.30 alle ore 16.30, con la conseguenza che non si era formato alcun giudicato interno su tale questione. Condividendo le conclusioni del primo giudice la Corte di appello ha, poi, rilevato la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie circa la mancanza di elementi per individuare con certezza l’orario di fine lavoro nella matti nata, la durata della verosimile pausa pranzo e le ore di lavoro pomeridiane e di sabato.
A fronte di tale impianto decisorio, le censure prospettate dall’odierno ricorrente sono estremamente generiche, prive di ogni riscontro testuale idoneo a confutare la correttezza della interpretazione della gravata sentenza e la valutazione delle risultanze istruttorie.
Il terzo motivo è anche esso inammissibile in quanto diretto a criticare gli accertamenti di merito, argomentati con motivazione esente dai vizi ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc e, pertanto, insindacabili in sede di legittimità, in ordine alla asserita rivendicazione di mansioni superiori.
Il quarto motivo, infine, è anche esso inammissibile.
I giudici di seconde cure, oltre ad avere affermato che il RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto, con riguardo al TFR, le differenze derivanti dal riconoscimento delle mansioni superiori e del lavoro straordinario (che erano stati esclusi di talché alcun diritto poteva essere vantato a tale titolo), hanno comunque rilevato l’infondatezza di ogni pretesa, relativamente al TFR, sottolineando che per RAGIONE_SOCIALE il conteggio di primo grado non conteneva una posta riferibile al TFR, mentre per RAGIONE_SOCIALE era stato dimostrato che il TFR era stato integramente pagato, come da richiesta del lavoratore con decreto ingiunti, senza alcuna eccezione o riserva rispetto ad eventuali differenze retributive e sul punto non risultavano contestazioni da parte del dipendente.
A fronte di tale completo esame, riguardante evidentemente anche il livello di inquadramento effettivo, l’odierno ricorrente si è limitato a censurare l’erroneità della decisione impugnata senza però contestare, nello specifico, i vari passaggi motivazionali del provvedimento.
Il giudizio di cassazione è, infatti, un giudizio a ‘critica vincolata’ (Cass. n. 11063/2018); conseguentemente deve esserci uno specifico raffronto tra la ratio decidendi del gravato provvedimento ed il contenuto delle disposizioni oggetto delle asserite violazioni, pena l’inammissibilità della censura.
Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo le intimate svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 24 aprile 2024